§ 51.3.82 - L. 28 dicembre 2005, n. 263.
Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.3 giustizia ordinaria civile
Data:28/12/2005
Numero:263


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 2, comma 3, lettera c-ter), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      1. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 4.      1. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificaziioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi [...]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 51.3.82 - L. 28 dicembre 2005, n. 263.

Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonchè ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato.

(G.U. 28 dicembre 2005, n. 301 - S.O. n. 209)

 

Art. 1.

     1. All'articolo 2, comma 3, lettera c-ter), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 183 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185";

     2) il sesto comma è sostituito dai seguenti: "Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonchè depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma";

     3) al settimo comma, le parole: "di cui al sesto comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al settimo comma";

     b) all'articolo 184 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo comma, le parole: "dal sesto comma" sono sostituite dalle seguenti: "dal settimo comma";

     2) il secondo comma è abrogato.

     2. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera c-ter) sono inserite le seguenti:

     "c-quater) all'articolo 185, al primo comma è premesso il seguente: "ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Ilgiudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116";

     c-quinquies) all'articolo 187, quarto comma, le parole: "di cui all'articolo 184" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 183, ottavo comma"".

     3. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al numero 1), all'articolo 474 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il numero 2) del secondo comma è sostituito dal seguente: "2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia";

     2) al numero 3) del secondo comma, le parole: "o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute" sono soppresse;

     3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma";

     b) al numero 5), all' articolo 492 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1). al secondo comma, le parole: "nel comune" sono sostituite dalle seguenti: "in uno dei comuni del circondario" e dopo le parole: "in mancanza" sono inserite le seguenti: "ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto";

     2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Il pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale";

     3) al quinto comma, le parole: "di cui all'articolo 499, terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 499, quarto comma";

     c) il numero 7) è sostituito dal seguente: "7) l'articolo 499 è sostituito dal seguente: "Art. 499. - (Intervento). - Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonchè i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro. sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni. Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonchè copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa. Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sè del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinchè essi possano munirsi del titolo esecutivo"";

     d) dopo il numero 7) è inserito il seguente: "7-bis) L'articolo 500 è sostituito dal seguente: "Art. 500. - (Effetti dell'intervento). - L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti"";

     e) il numero 8) è sostituito dal seguente: "8) l'articolo 510 è sostituito dal seguente: "Art. 510. - (Distribuzione della somma ricavata). - Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, ilgiudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.

     In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

     L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinchè i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sè del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

     Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione"";

     f) al numero 17), all'articolo 534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: "a un dottore commercialista o esperto contabile" sono sostituite dalle seguenti: "a un commercialista";

     g) dopo il numero 17) è inserito il seguente: "17-bis) all'articolo 534-ter, le parole: ".con incanto" sono soppresse e la parola: "notaio", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "professionista"";

     h) al numero 20.2), all'articolo 559 del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile";

     i) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) all'articolo 560, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinchè gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità"";

     l) al numero 25), all'articolo 567 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al secondo comma, le parole: "e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso" sono soppresse e, dopo le parole: "all'immobile pignorato" sono inserite le seguenti: "effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento";

     2) al terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata" e, al secondo periodo, dopo le parole: "non è concessa," sono inserite le seguenti: "oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente,";

     m) al numero 26), all'articolo 569 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al secondo periodo del primo comma, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";

     2) al terzo comma, dopo le parole: "Il giudice con la medesima ordinanza" sono inserite le seguenti: "stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione,";

     n) dopo il numero 26) è inserito il seguente: "26-bis) all'articolo 570, le parole: "e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568" sono sostituite dalle seguenti: ", del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore"";

     o) al numero 27), all'articolo 571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo comma, le parole: "Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni" sono soppresse;

     2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "L'offerta è irrevocabile, salvo che:

1) [il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573] [1];

2) il giudice ordini l'incanto;

3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta";

     p) al numero 27), all'articolo 572 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quarto comma, le parole: "anche in questi casi" sono soppresse;

     q) al numero 31), all'articolo 584 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quinto comma, le parole: "Nel caso di diserzione della" sono sostituite dalle seguenti: "Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla" e dopo le parole: "primo comma" sono inserite le seguenti: ", salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo,";

     r) al numero 33), sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'articolo 591 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1.1) al primo comma, le parole: "non crede di" sono sostituite dalle seguenti: "decide di non";

     1.2) al secondo comma, le parole: "In quest'ultimo caso il giudice può" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice può altresì";

     2) l'articolo 591-bis del codice di procedura civile ivi richiamato è sostituito dal seguente: "Art. 591-bis. (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583; 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590; 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591; 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587; 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonchè all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596; 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. E professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso nondeve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617. Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice. I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita";

     s) al numero 42), all'articolo 624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima";

     t) dopo il numero 43), è aggiunto il seguente: "43-bis) all'articolo 631, primo comma, dopo le parole: "all'udienza" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,"".

     4. All'articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 709-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportare le seguenti modificazioni:

     a) le parole: ", quarto, quinto, sesto e settimo" sono sostituite dalle seguenti: "e dal quarto e al decimo";

     b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio".

     5. All'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente: "Art. 161-bis. - (Rinvio della vendita dopo la prestazione della cauzione). Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice"";

     b) alla lettera b), all'articolo 169-bis ivi richiamato, le parole: "e ai dottori commercialisti" sono sostituite dalle seguenti: "e ai commercialisti";

     c) alla lettera c), all'articolo 169-ter ivi richiamato, le parole: ", dei dottori commercialisti e esperti contabili" sono sostituite dalle seguenti: "e dei commercialisti";

     d) dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) l'articolo 173 è abrogato";

     e) alla lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'articolo 173-bis ivi richiamato, al primo comma, al numero 6) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa";

     2) all'articolo 173-quater ivi richiamato, nella rubrica, le parole: "con incanto" sono soppresse;

     3) dopo l'articolo 173-quater ivi richiamato, è aggiunto il seguente: "Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571. L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto. Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni";

     f) alla lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) all'articolo 179-bis ivi richiamato, le parole: ", dottori commercialisti e esperti contabili" sono sostituite dalle seguenti: "e commercialisti";

     2) all'articolo 179-ter ivi richiamato, le parole: ", dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "e dei commercialisti".

     6. All'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, i commi 3-quater e 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

"3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1° gennaio 2006.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006".

     7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come introdotti dal comma 6 del presente articolo.

 

     Art. 2.

     1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 92, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti";

     b) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica";

     2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi";

     c) all'articolo 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";

     2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale";

     3) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143";

     d) l'articolo 147 è sostituito dal seguente: "Art. 147. - (Tempo delle notificazioni). - Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21";

     e) all'articolo 149, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto";

     f) all'articolo 155, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa";

     g) all'articolo 163-bis, primo comma, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centocinquanta giornì";

     h) all'articolo 170, quarto comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni";

     i) all'articolo 186-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione";

     l) all'articolo 186-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione";

     m) all'articolo 186-quater, il quarto comma è sostituito dal seguente: "L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'e stanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza";

     n) all'articolo 255, il primo comma è sostituito dal seguente: "Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro";

     o) all'articolo 256, le parole: "ll giudice può anche ordinare l'arresto del testimone" sono soppresse;

     p) all'articolo 269, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi prevista dal terzo camma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo";

     q) l'articolo 283 è sostituito dal seguente: "Art. 283. - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione";

     r) all'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente: "La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni";

     s) all'articolo 642, secondo comma, dopo le parole: "grave pregiudizio nel ritardo," sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere;" e la parola: "ma" è soppressa;

     t) all'articolo 787, primo comma, le parole: "il notaio delegato" sono sostituite dalle seguenti: "il professionista delegato";

     u) all'articolo 788 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il primo comma è sostituito dal seguente: "Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita";

     2) il terzo comma è sostituito dal seguente: "La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli, articoli 570 e seguenti";

     3) al quarto comma, la parola: "notaio" è sostituita dalla seguente: "professionista".

     2. All'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, le parole: "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette giorni";

     b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "L'intimazione a cura del difensore contiene: 1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonchè gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale; 2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare; 3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonchè il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi; 4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 curo e non superiore a 1.000 euro".

     3. All'articolo 18 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo comma, le parole: ", ancorchè festivo" sono soppresse;

     b) al terzo comma, le parole: "Nei giorni festivi si chiude alle dodici" sono soppresse.

     4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, dopo le partile: "e non sono trascorsi venti anni dalla" sono inserite le seguenti: "trascrizione della";

     b) al quarto comma, dopo le parole: "notificato e trascritto, nei confronti del donatario" sono inserite le seguenti: "e dei suoi aventi causa".

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dai testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso: a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8; b) l' ufficio pestale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezza del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione; c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale da conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto".

 

     Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificaziioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Numero abrogato dall'art. 19 della L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la decorrenza di cui all'art. 22 della stessa L. 52/06.