Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 21. Cittadinanza |
Capitolo: | 21.1 cittadinanza |
Data: | 14/12/2000 |
Numero: | 379 |
Sommario |
Art. 1. 1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 21.1.26 - L. 14 dicembre 2000, n. 379.
Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.
(G.U. 19 dicembre 2000, n. 295).
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della
2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonchè ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della
3. E' abrogato l'articolo 18 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Il termine di cinque anni di cui al presente comma è stato prorogato di ulteriori cinque anni dall'art. 28 bis del