§ 21.1.26 - L. 14 dicembre 2000, n. 379.
Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:21. Cittadinanza
Capitolo:21.1 cittadinanza
Data:14/12/2000
Numero:379


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 21.1.26 - L. 14 dicembre 2000, n. 379.

Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.

(G.U. 19 dicembre 2000, n. 295).

 

     Art. 1.

     1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:

     a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;

     b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:

     1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

     2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

     2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonchè ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].

     3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Il termine di cinque anni di cui al presente comma è stato prorogato di ulteriori cinque anni dall'art. 28 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, per le persone di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.