§ 80.7.3 - Legge 18 novembre 1981, n. 659.
Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.7 partiti politici
Data:18/11/1981
Numero:659


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 80.7.3 - Legge 18 novembre 1981, n. 659.

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

(G.U. 24 novembre 1981, n. 323).

 

     Art. 1. [1]

     [A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

     Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale. [2]

     Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.]

 

          Art. 2.

     Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire.

     Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

     Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.

 

          Art. 3.

     Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui.

     [A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante] [3]

     [I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità;

     a) il 20% della somma stanziata è ripartito in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

     b) la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti] [4].

     [Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'art. 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] [5].

     [Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonchè l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale] [6].

     [Hanno altresì diritto al contributo di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiamo partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche] [7].

     La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al 90 per cento.

     Sono abrogati l'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè gli articoli 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     I divieti previsti dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici [8].

     Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'art. 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

     Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro tremila, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari [9].

     Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

     L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

     Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'art. 28 del codice penale.

     (omissis) [10]

     (omissis) [11]

     (omissis) [12]

     (omissis) [13]

     (omissis) [14]

     (omissis) [15]

     (omissis) [16]

     (omissis) [17]

     (omissis) [18]

     (omissis) [19]

     (omissis) [20]

     (omissis) [21]

     L'art. 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.


[1] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

[2] Con decorrenza 1985, il presente importo è stato elevato a lire 40 miliardi ai sensi dell'art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 413.

[3] Comma abrogato dall'art. 14 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13. Il contributo di cui al presente comma è stato elevato a 30 miliardi dall'art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 413 ed integrato di 15 miliardi di lire, quale concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984, dall' art. 2 della stessa legge.

[4] Comma abrogato dall'art. 14 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

[5] Comma abrogato dall'art. 14 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 8 agosto 1985, n. 413 e abrogato dall'art. 14 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

[7] Comma abrogato dall'art. 14 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 27 gennaio 1982, n. 22.

[9] Comma già modificato dall'art. 7 della L. 10 dicembre 1993, n. 515, dall'art. 39 quaterdecies del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, dall'art. 11 della L. 6 luglio 2012, n. 96 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 9 gennaio 2019, n. 3.

[10] Comma modificato dall'art. 4 della L. 8 agosto 1985, n. 413 e abrogato dall'art. 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.

[11] Comma modificato dall'art. 4 della L. 8 agosto 1985, n. 413 e abrogato dall'art. 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.

[12] Comma modificato dall'art. 4 della L. 8 agosto 1985, n. 413 e abrogato dall'art. 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.

[13] Comma modificato dall'art. 4 della L. 8 agosto 1985, n. 413 e abrogato dall'art. 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.

[14] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.

[15] Comma modificato dall'art. 4 della L. 8 agosto 1985, n. 413 e abrogato dall'art. 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.

[16] Comma modificato dall'art. 1 della L. 27 gennaio 1982, n. 22 e abrogato dall'art. 10, L. 2 gennaio 1997, n. 2.

[17] Comma modificato dall'art. 4 della L. 8 agosto 1985, n. 413 e abrogato dall'art. 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.

[18] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.

[19] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.

[20] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.

[21] Comma abrogato dall'art. 10 della L. 2 gennaio 1997, n. 2.