Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.7 partiti politici |
Data: | 18/11/1981 |
Numero: | 659 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 80.7.3 - Legge 18 novembre 1981, n. 659.
Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.
(G.U. 24 novembre 1981, n. 323).
[A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.
Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale. [2]
Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.]
Ad integrazione della
Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.
Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.
Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui.
[A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante] [3]
[I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'art. 1 della
a) il 20% della somma stanziata è ripartito in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;
b) la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti] [4].
[Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'art. 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] [5].
[Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonchè l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale] [6].
[Hanno altresì diritto al contributo di cui all'art. 1 della
La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della
Sono abrogati l'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
I divieti previsti dall'art. 7 della
Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'art. 7 della
Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7 della
Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.
L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.
Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'art. 28 del codice penale.
(omissis) [10]
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(omissis) [19]
(omissis) [20]
(omissis) [21]
L'art. 8 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 14 del
[2] Con decorrenza 1985, il presente importo è stato elevato a lire 40 miliardi ai sensi dell'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 14 del
[4] Comma abrogato dall'art. 14 del
[5] Comma abrogato dall'art. 14 del
[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[7] Comma abrogato dall'art. 14 del
[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[9] Comma già modificato dall'art. 7 della
[10] Comma modificato dall'art. 4 della
[11] Comma modificato dall'art. 4 della
[12] Comma modificato dall'art. 4 della
[13] Comma modificato dall'art. 4 della
[14] Comma abrogato dall'art. 10 della
[15] Comma modificato dall'art. 4 della
[16] Comma modificato dall'art. 1 della
[17] Comma modificato dall'art. 4 della
[18] Comma abrogato dall'art. 10 della
[19] Comma abrogato dall'art. 10 della
[20] Comma abrogato dall'art. 10 della
[21] Comma abrogato dall'art. 10 della