§ 34.2.19 - D.L. 19 gennaio 2005, n. 3.
Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:19/01/2005
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq
Art. 2.  Organizzazione della missione
Art. 3.  Rinvii normativi
Art. 4.  Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq
Art. 4 bis.  (Incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri).
Art. 5.  Partecipazione di personale militare a missioni internazionali
Art. 6.  Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina
Art. 7.  Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena
Art. 8.  Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi
Art. 9.  Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali
Art. 10.  Trattamento assicurativo
Art. 11.  Indennità di missione
Art. 12.  Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali
Art. 13.  Disposizioni in materia penale
Art. 14.  Disposizioni in materia contabile
Art. 15.  Forze di completamento
Art. 16.  Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri
Art. 17.  Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria
Art. 18.  Rinvii normativi
Art. 19.  Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
Art. 20.  Disposizioni di convalida
Art. 21.  Copertura finanziaria
Art. 22.  Entrata in vigore


§ 34.2.19 - D.L. 19 gennaio 2005, n. 3. [1]

Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri [2].

(G.U. 19 gennaio 2005, n. 14)

 

Capo I

Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

 

Art. 1. Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

     1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la spesa di euro 18.778.058 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

     2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:

     a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

     b) al sostegno istituzionale e tecnico;

     c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

     d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

     e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

     3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 2. Organizzazione della missione

     1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3. Rinvii normativi

     1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si applicano 1'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

     2. Per 1'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

Capo II

Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri [3]

 

     Art. 4. Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq

     1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 267.805.813.

     2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000 [4].

     3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 900.483 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno, nonchè alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

 

     Art. 4 bis. (Incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri). [5]

     1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale appartenente alle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale [6].

     2. E' autorizzata a decorrere dal 2005 la spesa di euro 3.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione di cui all'articolo 1, ivi inclusi la gestione amministrativa degli interventi, l'invio di esperti, nonchè l'attività amministrativa connessa all'operatività dell'ambasciata d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora [7].

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si provvede, quanto a euro 5.000.000 di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, e quanto a euro 3.000.000 di cui al comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri [8].

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. Partecipazione di personale militare a missioni internazionali [9]

     1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.

     2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force - ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.

     3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

     a) Over the Horizon Force in Bosnia;

     b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

     c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

     d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

     e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.

     5. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia - EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.

     6. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.

     7. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.

     8. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.

 

     Art. 6. Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina [10]

     1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.

 

     Art. 7. Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena [11]

     1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei limiti temporali di cui all'articolo 5, comma 3, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.

 

     Art. 8. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi [12]

     1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

 

     Art. 9. Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali [13]

     1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.

     2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.

     3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.

     4. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.

 

     Art. 10. Trattamento assicurativo

     1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.341 [14].

 

     Art. 11. Indennità di missione

     1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui all'articolo 4, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali [15].

     2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 4, comma 1, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman [16].

     3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

     4. [L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 5, comma 5, e 9, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti] [17].

     5. [Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero] [18].

 

     Art. 12. Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

     1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

 

     Art. 13. Disposizioni in materia penale

     1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6 [19].

     2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate [20].

     3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

     4. [Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 5, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 6 e 9, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002] [21].

 

     Art. 14. Disposizioni in materia contabile

     1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 21 del presente decreto.

 

     Art. 15. Forze di completamento [22]

     1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonchè la loro alimentazione, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

     2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

     3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

     4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti delle consistenze del personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

     5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonchè le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.  6. Per le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

 

     Art. 16. Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri [23]

     1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e 1'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2005, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed entro il limite di spesa di euro 23.118.801 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2004 non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge n. 226 del 2004, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo IV della legge n. 226 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

     2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 23.118.801 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2005, dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

     Art. 17. Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria [24]

     1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

 

     Art. 18. Rinvii normativi

     1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione internazionale di cui al presente capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15 [25].

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27. [26]

     1. Al comma 1 dell'articolo 4-ter decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole «30 dicembre 1997, n. 505,» sono aggiunte le seguenti: «e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,»;

     b) dopo le parole «dipendenza da causa di servizio.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.».

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 20. Disposizioni di convalida

     1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

     Art. 21. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 4-bis, pari complessivamente a euro 291.492.695 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [27].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 22. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3. (TESTO ORIGINALE)

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

 

Capo I

Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

 

Art. 1. Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

     1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la spesa di euro 18.778.058 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

     2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:

     a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

     b) al sostegno istituzionale e tecnico;

     c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

     d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

     e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

     3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

 

Art. 2. Organizzazione della missione

     1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.

 

Art. 3. Rinvii normativi

     1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente capo si applicano 1'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

     2. Per 1'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

Capo II

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

 

Art. 4. Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq

     1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 267.805.813.

     2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a e 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000.

     3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 900.483 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno, nonchè alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

 

Art. 5. Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

     1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.

     2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force - ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.

     3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

     a) Over the Horizon Force in Bosnia;

     b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

     c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

     d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;

     e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.

     5. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia - EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.

     6. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.

     7. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.

     8. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.

 

Art. 6. Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

     1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.

 

Art. 7. Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena

     1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei limiti temporali di cui all'articolo 5, comma 3, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.

 

Art. 8. Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

     1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

 

Art. 9. Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali

     1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.

     2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.

     3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.

     4. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.

 

Art. 10. Trattamento assicurativo

     1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale ed al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur, nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione africana, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.742.

 

Art. 11. Indennità di missione

     1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 6 e 9, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

     2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, commi 1 e 2, nonchè per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

     3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

     4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 5, comma 5, e 9, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

     5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 9, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

Art. 12. Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

     1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

 

Art. 13. Disposizioni in materia penale

     1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

     2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 4 e 5, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

     3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del tribunale di Roma.

     4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 5, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 6 e 9, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

 

Art. 14. Disposizioni in materia contabile

     1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 21 del presente decreto.

 

Art. 15. Forze di completamento

     1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonchè la loro alimentazione, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

     2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

     3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

     4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti delle consistenze del personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

     5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonchè le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.  6. Per le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

 

Art. 16. Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri

     1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e 1'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2005, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed entro il limite di spesa di euro 23.118.801 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2004 non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge n. 226 del 2004, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo IV della legge n. 226 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

     2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 23.118.801 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2005, dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 17. Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

     1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

 

Art. 18. Rinvii normativi

     1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

 

Art. 19. Modifiche all'articolo 4-ter del decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.

     1. Al comma 1 dell'articolo 4-ter decreto legge 29 dicembre 2000, n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole «30 dicembre 1997, n. 505,» sono aggiunte le seguenti: «e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,»;

     b) dopo le parole «dipendenza da causa di servizio.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.».

 

Capo III

Disposizioni finali

 

Art. 20. Disposizioni di convalida

     1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

Art. 21. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 16, pari complessivamente a euro 611.269.818 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 22. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 marzo 2005, n. 37. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a esclusione dell'articolo 4-bis, comma 2.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione.

[3] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dall'art. 39 vicies semel del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[7] Comma così modificato dall'art. 1, comma 236, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

[8] Comma così modificato dall'art. 39 vicies semel del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[9] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[10] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[11] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[12] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[13] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[18] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[21] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[22] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[23] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[24] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Articolo soppresso dalla L. di conversione.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.