§ 34.2.20 - L. 18 marzo 2005, n. 37.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:18/03/2005
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente [...]


§ 34.2.20 - L. 18 marzo 2005, n. 37. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

(G.U. 19 marzo 2005, n. 65)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 2005, N. 3.

 

All'articolo 4, al comma 2, primo periodo, le parole: «a e 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 250.000».

 

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: «Art. 4-bis (Incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri). - 1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale appartenente alle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale.

2. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione di cui all'articolo 1, ivi inclusi la gestione amministrativa degli interventi, l'invio di esperti, nonchè l'attività amministrativa connessa all'operatività dell'ambasciata d'Italia a Baghdad e del Consolato generale a Bassora.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 8.000.000 per l'anno 2005, si provvede, quanto a euro 5.000.000 di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di cui al comma 2, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

 

Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono soppressi.

 

All'articolo 10, comma 1, le parole: «ed al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur, nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione africana» sono soppresse, e le parole: «euro 8.742» sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.341».

 

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «agli articoli 4, comma 1, 5, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 6 e 9, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1,»;

al comma 2, le parole: «agli articoli 4, comma 1, e 5, commi 1 e 2, nonchè per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1,»;

i commi 4 e 5 sono soppressi.

 

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «nelle missioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nella missione di cui all'articolo 4»;

al comma 2, le parole: «afgano o» sono soppresse e le parole: «,4 e 5, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «e 4»;

il comma 4 è soppresso.

 

Gli articoli 15, 16 e 17 sono soppressi.

All'articolo 18, comma 1, le parole: «alle missioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione internazionale» e le parole: «,13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7,» sono sostituite dalle seguenti: «e 13».

 

L'articolo 19 è soppresso.

 

Nella rubrica del capo II, le parole: «a missioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione internazionale in Iraq» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri».

 

All'articolo 21, al comma 1, le parole: «escluso l'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «escluso l'articolo 4-bis» e le parole: «euro 611.269.818» sono sostituite dalle seguenti: «euro 291.492.695».

 

Al titolo del decreto-legge, le parole: «a missioni internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «alla missione internazionale in Iraq» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri».

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a esclusione dell'articolo 4-bis, comma 2.