Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/04/1994 |
Numero: | 257 |
Sommario |
Art. 1. (Piano regolatore generale degli acquedotti) 1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono [...] |
Art. 2. (Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali) 1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994 |
Art. 3. (Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica) 1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 [...] |
Art. 4. (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali) 1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato [...] |
Art. 5. (Programmi pluriennali) 1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: "articolo 44" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 49, comma 12" |
Art. 6. (Contributi degli enti territoriali) 1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di [...] |
Art. 7. (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali) 1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 [...] |
Art. 8. (Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale) 1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con [...] |
Art. 9. (Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative) 1. All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "del presente [...] |
Art. 10. (Consorzio per la gestione di servizi) 1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi [...] |
Art. 11. (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali) 1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle [...] |
Art. 12. (Università degli studi di Siena) 1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente |
Art. 13. (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato) 1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di [...] |
Art. 14. (Recupero della base contributiva) 1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici [...] |
Art. 15. (Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari) 1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come [...] |
Art. 16. (Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie) 1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio [...] |
Art. 17. (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri) 1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli [...] |
Art. 18. (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi) 1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata con le stesse modalità [...] |
Art. 19. (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga) 1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di [...] |
Art. 20. (Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento) 1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo [...] |
Art. 21. (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed [...] |
Art. 22. (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento [...] |
Art. 23. (Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile) 1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 3575, 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno [...] |
Art. 24. (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno) 1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 [...] |
Art. 25. (Cooperazione allo sviluppo) 1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno [...] |
Art. 26. (Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, l'autorizzazione di [...] |
Art. 27. (Aziende di produzione lattiera) 1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio [...] |
Art. 28. (Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi) 1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre [...] |
Art. 29. (Catasto dei rifiuti) 1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge [...] |
Art. 30. (Presidi sanitari) 1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui [...] |
Art. 31. (Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici) 1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, [...] |
Art. 32. (Termini previsti dallalegge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti) 1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte [...] |
Art. 33. (Norma per l'informazione del consumatore) 1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1994 ed al [...] |
Art. 34. (Imprese autoriparatrici) 1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, [...] |
Art. 35. (Disposizioni in materia di frantoi oleari) 1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente |
Art. 36. (Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina) 1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle [...] |
Art. 37. (Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato) 1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 33, comma 7-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre [...] |
Art. 38. (Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari) 1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui [...] |
Art. 39. (Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva) 1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1993 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi [...] |
Art. 40. (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico) 1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito [...] |
Art. 41. (Ruolo nazionale dei periti assicurativi) 1. Resta fissato al 31 dicembre 1994 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della [...] |
Art. 42. (Centri commerciali all'ingrosso) 1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di [...] |
Art. 43. (Differimento di termini in materia sanitaria) 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 44. (Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura) 1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli [...] |
Art. 45. (Agecontrol S.p.a.) 1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore [...] |
Art. 46. (Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna) 1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è [...] |
Art. 47. (Modifiche allalegge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato) 1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati |
Art. 48. (Gestioni fuori bilancio) 1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al [...] |
Art. 49. (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici) 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la [...] |
Art. 50. (Interventi per la torre di Pisa) 1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo [...] |
Art. 51. (Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione) 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo [...] |
Art. 52. (Società per la gestione delle acque) 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo le parole: "è autorizzato a costituire" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 30 aprile [...] |
Art. 53. (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale) 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende [...] |
Art. 54. (Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria) 1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 31 maggio 1994, anche al fine di completare l'organico del [...] |
Art. 55. (Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei) 1. Fino al 30 giugno 1994 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in [...] |
Art. 56. (Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona) 1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza [...] |
Art. 57. (Interventi nel campo della ricerca) 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996 |
Art. 58. (Disposizioni in materia di interventi all'estero) 1. E' prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e [...] |
Art. 59. (Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, [...] |
Art. 60. (Gruppo di supporto tecnico) 1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente [...] |
Art. 61. (Concessione alla società Autostrade S.p.a.) 1. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di [...] |
Art. 62. (Ente "Colombo '92") 1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92" di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 30 giugno 1994. Le relative [...] |
Art. 63. (Parità e pari opportunità tra uomo e donna) 1. La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'articolo 3 [...] |
Art. 64. (Progetti FIO) 1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere [...] |
Art. 65. (Settore aeronautico della Difesa) 1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del cap. 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [...] |
Art. 66. (Consorzi idraulici di terza categoria) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 [...] |
Art. 67. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato) 1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo |
Art. 68. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato riguardanti spese per informatica) 1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno successivo |
Art. 69. (Agevolazioni tariffarie per le Poste) 1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente Poste Italiane dei maggiori oneri sostenuti [...] |
Art. 70. (Contributi ENPAV) 1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "L'obbligo di comunicazione di cui [...] |
Art. 71. (Procedure relative ai contratti pubblici) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 1 a 5, all'articolo 19, comma 4, ed all'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, acquistano [...] |
Art. 72. (Edilizia residenziale) 1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge [...] |
Art. 73. (Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione) 1. I termini di cui all'articolo 1, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, agli articoli 2, 4 e 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con [...] |
Art. 74. (Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, nonché a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sedi [...] |
Art. 75. (Stagione venatoria) 1. All'articolo 15, comma 11, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "stagione venatoria 1994-1995" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 1994" |
Art. 76. (Condono previdenziale ed assistenziale) 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è [...] |
Art. 77. (Editoria speciale periodica per i non vedenti) 1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in braille, è riservato [...] |
Art. 78. (Missioni umanitarie in Somalia e in Monzambico) 1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio [...] |
Art. 79. (Ferrovie dello Stato) 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i [...] |
Art. 80. (Norme di finanza locale) 1. Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non si applica la decurtazione dei [...] |
Art. 81. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28644 - D.L. 29 aprile 1994, n. 257 [1].
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 30 aprile 1994, n. 99)
Art. 1. (Piano regolatore generale degli acquedotti)
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno 1994. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.
2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1994.
1. Il termine di cui all'articolo 7 della
Art. 3. (Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica)
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della
2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.
3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della
4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della
2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del
3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della
Art. 5. (Programmi pluriennali)
1. All'articolo 4, comma 2, della
Art. 6. (Contributi degli enti territoriali)
1. Il termine di cui all'articolo 14 del
Art. 7. (Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della
Art. 8. (Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale)
1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della
2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del
Art. 9. (Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative)
1. All'articolo 4, comma 11-ter, del
2. Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del
Art. 10. (Consorzio per la gestione di servizi)
1. All'articolo 25, comma 1, della
2. All'articolo 25 della
"4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto".
Art. 11. (Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)
1. All'articolo 60, comma 1, della
2. All'articolo 60 della
"1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1".
Art. 12. (Università degli studi di Siena)
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del
"7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena".
Art. 13. (Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato)
1. Il termine di cui all'articolo 1 della
2. Il termine di cui all'articolo 1 della
3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 14. (Recupero della base contributiva)
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del
1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della
2. All'articolo 1, comma 5, del
3. Il termine di cui all'articolo 11-quater del
4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del
5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 11 del
6. All'articolo 6, comma 10, del
Art. 17. (Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della
Art. 18. (Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi)
1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della
2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
4. Resta prorogato di ulteriori duecentoquaranta giorni il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del
Art. 19. (Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
Art. 20. (Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del
2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 21. (Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.
Art. 22. (Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 23. (Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile)
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 3575, 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1993, nonché quelle disponibili in conto competenza sul capitolo 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1993, possono esserlo nell'esercizio successivo.
2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della
4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della
Art. 24. (Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)
1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con
Art. 25. (Cooperazione allo sviluppo)
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della
2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della
Art. 27. (Aziende di produzione lattiera)
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con
Art. 28. (Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del
2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del
Art. 29. (Catasto dei rifiuti)
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del
2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.
3. L'articolo 3, comma 3, del
4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del
2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della
3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882, in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della
Art. 32. (Termini previsti dalla
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della
3. Il termine di cui all'articolo 5, della
Art. 33. (Norma per l'informazione del consumatore)
1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della
Art. 34. (Imprese autoriparatrici)
1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della
Art. 35. (Disposizioni in materia di frantoi oleari)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 del
"1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
Art. 36. (Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina)
1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della
2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della
Art. 37. (Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato)
1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 33, comma 7-bis, del
Art. 38. (Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari)
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del
2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.
3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della
4. All'articolo 3 del
"4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo".
5. L'articolo 4 del
"Art. 4. (Ordini di accreditamento). - 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri".
Art. 39. (Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva)
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1993 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
Art. 40. (Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico)
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del
2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;
b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;
c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di cui al comma 3 è ripartita tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino sopra menzionata e il Ministero dei lavori pubblici.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.
Art. 41. (Ruolo nazionale dei periti assicurativi)
1. Resta fissato al 31 dicembre 1994 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della
Art. 42. (Centri commerciali all'ingrosso)
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1993, possono essere impegnate nell'anno 1994, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1993.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della
Art. 43. (Differimento di termini in materia sanitaria)
1. All'articolo 12 del
a) al comma 1 le parole: "30 giugno 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993";
b) al comma 2 le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1995";
c) al comma 3 le parole: "1° ottobre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° ottobre 1995".
2. All'articolo 18 del
a) al comma 1, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994";
b) al comma 2, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
3. All'articolo 22, comma 3, del
4. I termini di cui al comma 1, dell'articolo 1, del
5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del
6. All'articolo 13, comma 7, del
7. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del
8. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della
Art. 44. (Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura)
1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del
Art. 46. (Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)
1. La gestione governativa delle ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della
Art. 47. (Modifiche alla
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della
2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della
Art. 48. (Gestioni fuori bilancio)
1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4 del
2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1993.
Art. 49. (Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)
1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.
3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del
Art. 50. (Interventi per la torre di Pisa)
1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della
Art. 51. (Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione)
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del
Art. 52. (Società per la gestione delle acque)
1. All'articolo 10, comma 1, del
Art. 53. (Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del
Art. 54. (Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria)
1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della
2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del
Art. 55. (Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei)
1. Fino al 30 giugno 1994 i prodotti di cui al capo II della
Art. 56. (Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona)
1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono esserlo negli esercizi 1994 e 1995.
Art. 57. (Interventi nel campo della ricerca)
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della
3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO e AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
Art. 58. (Disposizioni in materia di interventi all'estero)
1. E' prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della
3. Le previsioni economiche a favore dei profughi italiani nelle misure stabilite dalla
4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione della
5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della
6. Il secondo comma dell'articolo 1 della
"Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri".
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando, per lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per lire 15.200 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.
8. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale - sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 59. (Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del
Art. 60. (Gruppo di supporto tecnico)
1. Il termine fissato dall'articolo 14 della
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.
Art. 61. (Concessione alla società Autostrade S.p.a.)
1. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92" di cui all'articolo 2 della
Art. 63. (Parità e pari opportunità tra uomo e donna)
1. La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'articolo 3 della
1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Art. 65. (Settore aeronautico della Difesa)
1. Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del cap. 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della
Art. 66. (Consorzi idraulici di terza categoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della
Art. 67. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:
a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza e capitoli 2965, 7701 e 7732 in conto residui;
b) Ministero delle finanze: capitoli 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui;
c) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e 7013 in conto residui;
d) Ministero dei trasporti: capitolo 7212 in conto residui;
e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;
f) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113, 2554, 7543, 7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui;
g) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto competenza;
h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;
i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;
l) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;
m) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;
n) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestale: capitoli 1541, 1573 e 2575 in conto competenza e capitolo 7465 in conto residui;
o) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1156 e 1157 in conto competenza e in conto residui.
2. Le somme autorizzate ai sensi della
3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del
Art. 68. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato riguardanti spese per informatica)
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1993, possono esserlo nell'anno successivo:
a) Presidenza del Consiglio dei ministri capitoli 1141, 2556 e 6274;
b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;
c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453, 3846 e 5388;
d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1598, 2089 e 2094;
e) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125;
f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129;
g) Ministero dell'interno: capitoli 1538 e 3165;
h) Ministero dei lavori pubblici: capitolo 1136;
i) Ministero dei trasporti: capitoli 1567, 1574, 2557 e 7502;
l) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112;
m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113, 4602 e 8021;
n) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1105;
o) Ministero per i beni culturali ed ambientali: capitoli 1083 e 1536;
p) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1533, 5057, 7200 e 7227;
q) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113 e 2558;
r) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556.
Art. 69. (Agevolazioni tariffarie per le Poste)
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
1. Al comma 26 dell'articolo 11 della
Art. 71. (Procedure relative ai contratti pubblici)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 1 a 5, all'articolo 19, comma 4, ed all'articolo 24, comma 6, della
2. In attesa della pubblicazione dei prezzi di riferimento, da determinare come parametri indicativi con le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della
Art. 72. (Edilizia residenziale)
1. Le disponibilità di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-bis del
2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del
Art. 73. (Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione)
1. I termini di cui all'articolo 1, decimo comma, della
2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-94 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del
3. Al comma 17 dell'articolo 11 della
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel territorio di Paesi esteri o ivi riconosciute giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione che:
a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte del patrimonio didattico o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori;
b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori, o comunque con residenza permanente nel Paese estero, sede delle predette istituzioni.
2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni previste dall'articolo 34, comma 8-bis, del
5. I contratti stipulati tra le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 e il personale docente destinato alle loro filiazioni in Italia non danno luogo agli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori subordinati, a condizione che risulti:
a) la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni;
b) l'autonomia didattica del docente;
c) la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;
d) la fissazione della durata del contratto correlato al termine dell'attività didattica;
e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
f) la facoltà del docente di svolgere altre attività a favore di terzi.
6. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1. All'articolo 15, comma 11, della
Art. 76. (Condono previdenziale ed assistenziale)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del
Art. 77. (Editoria speciale periodica per i non vedenti)
1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in braille, è riservato un contributo annuo di 1.000 milioni.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con i criteri e le modalità di cui al
3. Per l'anno 1994 la domanda di ammissione al contributo va presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 78. (Missioni umanitarie in Somalia e in Monzambico)
1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del
Art. 79. (Ferrovie dello Stato)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 43, della
Art. 80. (Norme di finanza locale)
1. Ai comuni e alle amministrazioni provinciali che hanno deliberato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali ordinari prevista dall'articolo 3 del
2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle amministrazioni provinciali in dissesto spetta il contributo di adeguamento ad un'unica media nazionale dei trasferimenti erariali ai sensi del comma 5 dell'articolo 25, del
3. Il personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto fino al 31 dicembre 1993, eccedente rispetto ai parametri stabiliti dall'articolo 25 del
4. Per gli enti locali che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario l'efficacia della delibera di assunzione dei mutui da adottare per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7 del
5. I pignoramenti in danno delle aziende di trasporto degli enti locali conseguenti a procedure esecutive relative a fatti di gestione riferiti agli esercizi dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 hanno efficacia e vincolano esclusivamente le somme corrisposte a titolo di ripiano del disavanzo di tali esercizi finanziari dagli enti locali, dalla regione, dallo Stato o da altri enti pubblici. Ai fini suddetti l'azienda è tenuta ad attivare uno specifico capitolo presso cui affluiscono le somme aventi quale causale il ripiano del disavanzo degli esercizi dal 1987 al 1993. In presenza di più procedure esecutive il tesoriere provvede al pagamento dando precedenza, su indicazione dell'azienda, ai crediti maturati in data anteriore. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione del primo periodo del presente comma non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
6. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti negli anni 1992 e 1993, di cui all'articolo 1-bis del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 7,