Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/04/1994 |
Numero: | 253 |
Sommario |
Art. 1. Contributi in favore di enti locali |
Art. 2. Disposizioni per gli enti locali dissestati |
Art. 3. Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie |
Art. 4. Disciplina dei flussi finanziari dei comuni |
Art. 5. Proroga dei termini |
Art. 6. Modifiche alle tariffe d'estimo |
Art. 7. Copertura finanziaria |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 98.1.28643 - D.L. 26 aprile 1994, n. 253 [1].
Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994
(G.U. 28 aprile 1994, n. 97, S.O.)
Art. 1. Contributi in favore di enti locali
1. Per l'anno 1994 è autorizzata, per le finalità di cui alla
2. A partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 28 del
3. Per l'anno 1994, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'art. 4 del
4. Il Comune e la Provincia di Napoli ed il Comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al
5. L'ammontare dei trasferimenti spettanti agli enti locali della Regione Valle d'Aosta ai sensi del presente articolo ed effettuati nei confronti della regione stessa, sono assoggettati alla disciplina del comma 6 dell'art. 12 della
Art. 2. Disposizioni per gli enti locali dissestati
1. Il comma 14 dell'art. 3 della
"14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'art. 25 del
Comuni |
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Rapporto medio |
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Fascia demografica |
dipendenti/ |
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popolazione |
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fino |
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a |
999 abitanti |
1/95 |
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da |
1.000 |
a |
2.999 abitanti |
1/100 |
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da |
3.000 |
a |
9.999 abitanti |
1/105 |
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da |
10.000 |
a |
59.999 abitanti |
1/95 |
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da |
60.000 |
a |
249.999 abitanti |
1/80 |
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oltre |
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249.999 abitanti |
1/60 |
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Province |
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Rapporto medio |
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Fascia demografica |
dipendenti/ |
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|
popolazione |
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fino |
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a |
299.999 abitanti |
1/520 |
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da |
300.000 |
a |
499.999 abitanti |
1/650 |
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da |
500.000 |
a |
999.999 abitanti |
1/830 |
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da |
1.000.000 |
a |
2.000.000 abitanti |
1/770 |
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oltre |
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2.000.000 abitanti |
1/1000 |
A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.".
2. Per il finanziamento dell'onere delle retribuzioni relative al personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'art. 25 del citato
3. Il termine per la proposta del piano di estinzione da parte dell'organo straordinario di liquidazione, di cui al comma 3, primo periodo, dell'art. 21 del
4. Il termine di quattro mesi previsto dal comma 5 dell'art. 21 del
5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 21 del citato
6. Agli enti locali dissestati ed agli enti locali che non abbiano integralmente ricostituite le somme a specifica destinazione utilizzate per il pagamento di spese correnti è fatto divieto di applicare le disposizioni di cui all'art. 11 del
7. Per le spese della liquidazione, l'organo straordinario di liquidazione degli enti dissestati può richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che è autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del 10 per cento dell'importo complessivo.
8. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione è consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi stipulino la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del
9. Gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richiese ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori ed i dipendenti dell'ente locale assumo responsabilità personale.
10. Gli amministratori dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alle dimensioni dell'ente e della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale fino al massimo di cinquanta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
11. Nel caso in cui l'assegnazione di personale fosse documentatamente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può incaricare, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6 del
12. Continuano ad applicarsi anche agli enti locali dissestati, al pari degli altri enti, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 51 della
Art. 3. Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie
1. In deroga al comma 2 dell'art. 6 del
2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del
3. Al comma 19 dell'art. 3 della
Art. 4. Disciplina dei flussi finanziari dei comuni
1. Per l'anno 1994, i contributi ordinari spettanti ai comuni a valere sul fondo di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 34 del
2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del
3. Qualora le entrate a specifica destinazione non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire una disponibilità corrispondente alla perdita di gettito dell'ICI per il 1994 derivante dalle rettifiche d'estimo, i comuni di cui al comma 2 sono autorizzati a ricorrere, per l'importo differenziale, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria anche in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 6 della
4. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-undecies dell'art. 2 del
5. Il termine per deliberare il bilancio di previsione dell'anno 1994, è prorogato al 15 maggio 1994 per i comuni indicati nel
Art. 5. Proroga dei termini
1. Il termine relativo all'applicazione in forma graduale e progressiva della contabilità economica, previsto dalla lettera b), comma 2, dell'art. 4 della
Art. 6. Modifiche alle tariffe d'estimo
1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al
2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 2 del
3. Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al
4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del
5. L'amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al
Art. 7. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4 per il triennio 1994-1996, pari a lire 375 miliardi per l'anno 1994, lire 135 miliardi per l'anno 1995 e lire 125 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994 e lire 10 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegati
(Omissis)
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,