Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.3 disciplina generale |
Data: | 15/12/1990 |
Numero: | 385 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per la realizzazione del programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione dell'art. 3, n. 3), della legge 17 [...] |
Art. 2. 1. Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'ente Ferrovie dello Stato, dall'art. 13, comma [...] |
Art. 3. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1991, per tutte le ferrovie esercitate in regime di concessione la sovvenzione relativa alle spese di esercizio, non coperte da [...] |
Art. 4. 1. Ove le regioni non abbiano esercitato la scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza, prevista all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 4 marzo [...] |
Art. 5. 1. In attesa del trasferimento dal demanio militare e dall'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) dei beni [...] |
Art. 6. 1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è autorizzata a contrarre prestiti e ad emettere obbligazioni, garantite dallo Stato [...] |
Art. 7. 1. Al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali di valore superiore [...] |
Art. 8. 1. Per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti intercontinentali e internazionali e la rete ferroviaria esistente, per la [...] |
Art. 9. 1. E' istituito presso il Ministero dei trasporti il fondo programmazione e progettazione finalizzato all'impostazione e all'elaborazione di un piano funzionale [...] |
Art. 10. 1. La presente legge entra i vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 93.3.12 - Legge 15 dicembre 1990, n. 385.
Disposizioni in materia di trasporti.
(G.U. 20 dicembre 1990, n. 296)
1. Per la realizzazione del programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato, predisposto in attuazione dell'art. 3, n. 3), della
2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere per il triennio 1990-1992, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, in lire 470 miliardi per l'anno 1991 e in lire 800 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7843 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 6, della
3. Ai suddetti mutui si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Alla realizzazione del programma di cui al presente articolo si provvede altresì con le risorse già autorizzate per l'attuazione del
6. I programmi di attività annuali e poliennali di cui all'dellaart. 3, n. 3),
a) integrazione compiuta tra la rete ferroviaria italiana e quella europea, avendo particolare riguardo all'alta velocità e ai valichi;
b) ammodernamento strutturale e funzionale della rete meridionale e insulare;
c) adozione delle iniziative necessarie a realizzare l'intermodalità dei passeggeri, con particolare riferimento alla integrazione con la rete metropolitana, e delle merci;
d) rinnovamento tecnologico e completamento infrastrutturale della rete ferroviaria, con particolare riguardo agli assi trasversali;
e) recupero e sviluppo della rete di interesse locale;
f) aggiornamento tecnologico del parco rotabile e della rete.
7. I programmi di attività annuali e poliennali di cui all'dellaart. 3, n. 3),
1. Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'ente Ferrovie dello Stato, dall'art. 13, comma 18, della
2. Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende società di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte della gestioni commissariali governative, alle costituende società, delle linee ed impianti esercìti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati.
3. I rapporti tra le società di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalità di esercizio.
4. Alle stesse società saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all'art. 16 del regio
5. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'art. 6 del
6. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'art. 13 della
1. A decorrere dall'anno finanziario 1991, per tutte le ferrovie esercitate in regime di concessione la sovvenzione relativa alle spese di esercizio, non coperte da introiti, è stabilita annualmente con revisione parametrica ai sensi della
2. A decorrere dall'anno finanziario 1991, le sovvenzioni di esercizio di cui al comma 1 saranno determinate e liquidate, secondo il principio della competenza, sulla base dei preventivi economico-finanziari presentati dalle imprese entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. All'adeguamento del regolamento di esecuzione della
3. Per le ferrovie di cui al comma 1 che abbiano acceso mutui ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
4. Alle gestioni governative che esercitano pubblici servizi di trasporto è fatto obbligo di contenere il disavanzo di esercizio nei limiti del preventivo finanziario predisposto su obiettivi elementi di spesa, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, tenendo conto anche dei criteri che, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, regolano le erogazioni delle sovvenzioni di esercizio alle ferrovie concesse all'industria privata.
5. In ogni caso, a decorrere dall'anno finanziario 1990, le spese per il personale ed oneri sociali delle ferrovie esercitate in regime di concessione e in gestione governativa non possono eccedere il settanta per cento della spesa totale di esercizio da ammettere a sovvenzione.
6. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 novembre 1990, saranno determinati i criteri per lo svolgimento dell'attività delle gestioni governative secondo princìpi di imprenditorialità e di efficienza, stabilendo, tra l'altro, parametri obiettivi per la determinazione delle spese di esercizio ammissibili, analoghi a quelli per le sovvenzioni delle ferrovie in concessione, le modalità di rendiconto consuntivo annuale, la durata dell'incarico del commissario governativo ed i casi di decadenza, anche con riguardo al disavanzo di esercizio rispetto ai preventivi.
7. Gli immobili, le opere e gli impianti di linee ferroviarie in gestione governativa per qualunque ragione dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, una volta definiti i rapporti patrimoniali con gli ex concessionari, restano nella piena disponibilità delle gestioni, per diverse utilizzazioni o per l'alienazione al fine di dare attuazione al piano regionale dei trasporti. I proventi delle alienazioni possono essere utilizzati esclusivamente per investimenti.
8. Ove i beni siano di proprietà dello Stato, si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentite le regioni interessate.
9. Gli enti locali hanno il diritto di prelazione nella acquisizione dei beni dismessi.
10. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente alle linee di trasporto dell'ente Ferrovie dello Stato ed in regime di concessione di cui al n. 22) della parte II della tabella A allegata al
11. Le economie prodotte dall'applicazione della disposizione di cui al comma 10 sono utilizzate fino al venti per cento per innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale e, per il restante importo, per interventi mirati alla realizzazione di tratte urbane di ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa aventi caratteristiche di rete urbana a guida vincolata.
12. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate, sono determinate le tariffe di trasporto di persone per le ferrovie concesse e per quelle in gestione governativa, valide per l'anno successivo.
13. Per l'anno 1990 le predette tariffe saranno incrementate nella stessa misura percentuale di quelle previste per l'ente Ferrovie dello Stato, per l'anno medesimo, ai sensi del
14. In relazione alle misure previste dal presente articolo lo stanziamento di ciascuno dei capitoli 1652 e 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti è ridotto di lire 40 miliardi per l'anno 1990 e di lire 60 miliardi per gli anni 1991 e seguenti.
1. Ove le regioni non abbiano esercitato la scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza, prevista all'art. 1, comma 2, del
2. In attuazione dell'art. 1 del
3. A partire dal 1° gennaio 1991 i contributi di esercizio saranno corrisposti dalle regioni secondo il principio della competenza in analogia a quanto previsto per le ferrovie concesse e per quelle in gestione governativa. E' abrogato il secondo comma dell'art. 6 della
4. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il Ministero dei trasporti, d'intesa con le regioni, fissa i criteri per un rilevamento organico della utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico. Le risorse necessarie per realizzare tale rilevamento sono ottenute utilizzando il tre per cento del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'art. 11 della
5. Nel triennio 1990-1992 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per la concessione di contributi alle aziende di pubblico trasporto per la diminuzione del carico inquinante delle emissioni di scarico degli autobus circolanti al fine di eliminare l'inquinamento delle aree urbane. Le spese di trasformazione sono finanziate con un contributo pari all'ottanta per cento delle somme ammesse ai contributi e sono erogate previa certificazione del conseguimento degli obiettivi fissati.
6. Alla concessione dei contributi di cui al comma 5 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e per i problemi delle aree urbane. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti indicati nel comma 5, di idonei preventivi che documentino opportunamente le spese di cui al comma medesimo.
7. All'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 5, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Incentivi finalizzati allo sviluppo e sperimentazione di veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. In attesa del trasferimento dal demanio militare e dall'aviazione civile all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) dei beni attualmente da essa utilizzati per assicurare i servizi di assistenza al volo, l'Azienda è autorizzata a computare tra i costi da porre a base della tassazione di cui alla
2. I vettori nazionali applicano tariffe per i voli interni che tengano conto dei maggiori costi derivanti dall'aumento della tassa per i servizi di assistenza in rotta e della tassa di terminale, introdotte dall'art. 5 del
3. La riscossione delle tasse di cui alla
4. E' in facoltà del Ministero dei trasporti e dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, nei limiti delle rispettive competenze, determinate dai periodi considerati ai fini della tassazione, transigere con gli utenti relativamente ai servizi resi fino alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di definire le controversie insorte circa l'accertamento e la riscossione della tassa di cui alla
5. L'Azienda è autorizzata ad acquisire i beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attribuiti alla sua competenza anche attraverso il ricorso a forme di leasing sia finanziario che immobiliare. I relativi oneri saranno computati fra quelli da porre a base della definizione delle tasse di cui alla
1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) è autorizzata a contrarre prestiti e ad emettere obbligazioni, garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti, sia all'interno che all'estero per il finanziamento delle spese di acquisizione dei beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attribuiti alla sua competenza per le quote eccedenti l'ammontare dei trasferimenti annuali in conto capitale da parte dello Stato e necessari per la copertura del fabbisogno previsto dalla pianificazione approvata ai sensi dell'art. 6, lettera b), del
2. Per le ulteriori esigenze funzionali e logistiche dell'Azienda, le relative aree necessarie all'interno di sedimi demaniali saranno trasferite al patrimonio aziendale a titolo gratuito, previo parere del Ministero dei trasporti, nonchè del Ministero della difesa, circa la compatibilità delle opere ed installazioni erigende nelle suddette aree; al Ministero delle finanze sono devolute le conseguenti operazioni di trasferimento patrimoniale.
3. All'art. 20 del
4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 1990, in relazione al disposto del comma 3.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni attribuisce, con proprio decreto, uno specifico campo di frequenze, nell'ambito delle assegnazioni disposte con il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze approvato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, ai fini del servizio fisso di telecomunicazioni aeronautiche per i collegamenti da effettuarsi mediante ponti radio a cura dell'AAAVTAG. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e manutenzione di circuiti operativi di collegamento telefonico, adibiti a supporto dei servizi di assistenza al volo attribuiti all'AAAVTAG.
6. Le assegnazioni di cui al comma 5 ed i relativi interventi di manutenzione hanno comunque carattere prioritario al fine di assicurare la necessaria tempestività nello svolgimento dei servizi di assistenza al volo.
7. Fino al completamento dell'organico, anche a reintegro delle vacanze determinatesi annualmente, l'AAAVTAG è autorizzata ad assumere personale in deroga alla
1. Al fine di semplificare le procedure amministrative per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali di valore superiore ad un miliardo di lire, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, può convocare una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e non territoriali e degli altri soggetti pubblici comunque tenuti ad adottare atti di concerto o d'intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e concessioni previsti da leggi statali o regionali.
2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi e si esprime su di essi, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti le necessità di ulteriori deliberazioni. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.
3. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di concerto o di intesa, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le approvazioni e le concessioni previsti da leggi statali e regionali comportando, se del caso, variazioni anche integrative agli strumenti urbanistici.
4. Ove le decisioni della conferenza comportino variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco alle stesse deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che in seno alla conferenza non si raggiunga l'unanimità per dissenso dei rappresentanti degli enti territoriali, il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro dei trasporti, può promuovere la conclusione di un accordo di programma tra l'amministrazione interessata al progetto di opere e gli enti territoriali.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1992 [1].
1. Per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti intercontinentali e internazionali e la rete ferroviaria esistente, per la realizzazione di reti su guida vincolata strettamente integrate con le linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani, nonchè per interventi volti alla realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti a incentivare la riduzione di personale, l'ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzati ad accendere mutui garantiti dallo Stato.
2. Il Ministro dei trasporti, sulla base di singoli progetti, può concedere contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in lire 25 miliardi per ciascun anno dal 1990 al 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e istituzione del fondo programmazione e progettazione".
1. E' istituito presso il Ministero dei trasporti il fondo programmazione e progettazione finalizzato all'impostazione e all'elaborazione di un piano funzionale triennale, adottato con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) e, in attesa della sua istituzione, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), attuativo delle scelte del piano generale dei trasporti.
2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, sentite le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti, i criteri e i tempi realizzativi delle diverse azioni progettuali costituenti il piano funzionale triennale, nonchè le relative procedure di esecuzione.
3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 25 miliardi per il 1990, in lire 35 miliardi per il 1991 e in lire 45 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e istituzione del fondo programmazione e progettazione".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra i vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 8 del