§ 41.2.1 - R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 .
Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.2 comuni
Data:12/02/1911
Numero:297


Sommario
Artt. 1. - 21.  [2]
Artt. 22. - 46. [3]
Artt. 47. - 48.  [4]
Artt. 49. - 53.  [5]
Artt. 54. - 59.  [6]
Artt. 60. - 68.  [7]
Artt. 69. - 108.  [8]
Artt. 109. - 122. [9]
Artt. 123. - 130.  [10]
Artt. 131. - 136.  [11]
Artt. 137. - 147.  [12]
Artt. 148. - 150.  [13]
Artt. 151. - 165.  [14]
Artt. 175. - 178.  [16]
Art. 179.     Tutte le cauzioni prestate a garanzia dei contratti stipulati nell'interesse delle Province e dei Comuni devono, a cura delle parti interessate, essere versate alla Cassa depositi e prestiti.
Art. 180.     Lo svincolo della cauzione deve essere autorizzato rispettivamente dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale. Le relative deliberazioni devono essere approvate dal Prefetto, previa [...]
Art. 181.     Per il deposito e lo svincolo della cauzione prestata dalle associazioni cooperative fra operai, e dai consorzi di società cooperative costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, si [...]
Art. 182.  [17]
Artt. 183. - 185.  [18]
Artt. 186. - 196.  [19]
Artt. 197. - 218.  [20]
Artt. 219. - 236.  [21]
Artt. 237. - 239.  [22]


§ 41.2.1 - R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 [1].

Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale

(G.U. 21 aprile 1911, n. 94)

 

 

     Al regolamento approvato con Regio decreto 19 settembre 1899, n. 394, e modificato successivamente con Regi decreti 29 dicembre 1901, n. 566, 2 agosto 1902, n. 360 e 21 agosto 1902, n. 406, è sostituito l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

 

Titolo I

AUTORITA' GOVERNATIVE ED AMMINISTRATIVE E LORO UFFICI

 

     Artt. 1. - 21. [2]

 

Titolo II

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

 

          Artt. 22. - 46.[3]

 

Titolo III

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 

Capo

DEL COMUNE

 

          Artt. 47. - 48. [4]

Capo II

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

          Artt. 49. - 53. [5]

 

Capo III

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 

          Artt. 54. - 59. [6]

 

Capo IV

DEL SINDACO

 

          Artt. 60. - 68. [7]

 

Capo V

DELL'UFFICIO, DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DEL COMUNE

 

          Artt. 69. - 108. [8]

 

Capo VI

DEI REGOLAMENTI DI POLIZIA E PER I SERVIZI COMUNALI E DELLE TASSE COMUNALI

 

          Artt. 109. - 122.[9]

 

Capo VII

DELLA VIGILANZA E INGERENZA GOVERNATIVA E DELLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

 

          Artt. 123. - 130. [10]

 

Titolo IV

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

 

Capo I

DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

 

          Artt. 131. - 136. [11]

 

Capo II

DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE; DELL'UFFICIO, DEL SEGRETARIO E DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLA PROVINCIA

 

          Artt. 137. - 147. [12]

 

Capo III

DELLA VIGILAMZA E INGERENZA GOVERNATIVA E DELLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

 

          Artt. 148. - 150. [13]

 

Titolo V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Artt. 151. - 165. [14]

 

Capo II

DELLA CASSA E DEL TESORIERE

 

     Artt. 166. - 174. [15]

 

Capo III

DEL PATRIMONIO E DEI CONTRATTI

 

          Artt. 175. - 178. [16]

 

     Art. 179.

    Tutte le cauzioni prestate a garanzia dei contratti stipulati nell'interesse delle Province e dei Comuni devono, a cura delle parti interessate, essere versate alla Cassa depositi e prestiti.

    Tuttavia le cauzioni che non hanno la durata superiore ai tre mesi possono essere versate alla Cassa provinciale o alla tesoreria comunale, salvo l'obbligo del versamento alla Cassa depositi e prestiti od alla Cassa postale di risparmio, quando l'ammontare di tali cauzioni, insieme coi fondi di Cassa e con gli incassi straordinari di cui al precedente art. 171, superi i due terzi della cauzione del cassiere provinciale o del tesoriere comunale.

    Anche i depositi per concorrere alle aste devono essere eseguiti alla Cassa provinciale o alla tesoreria comunale, e non possono mai essere ricevuti da chi presiede l'asta.

 

     Art. 180.

    Lo svincolo della cauzione deve essere autorizzato rispettivamente dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta comunale. Le relative deliberazioni devono essere approvate dal Prefetto, previa constatazione, a cura e responsabilità del medesimo, dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce, e previa definizione delle relative contabilità.

    Qualora lo svincolo sia di cauzione prestata mediante annotazione d'ipoteca su certificati del debito pubblico, oppure quanto rappresenti o sia l'effetto di una transazione, ovvero importi rinuncia ad azioni creditorie o diminuzione del patrimonio comunale e provinciale, occorrono la deliberazione rispettivamente del Consiglio provinciale e del Consiglio comunale e l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

    Se, per legge o per regolamento, fossero prescritte altre speciali formalità per lo svincolo di determinate cauzioni, il Prefetto deve assicurarsi, prima di dare la propria approvazione, se esse siano state adempiute.

 

     Art. 181.

    Per il deposito e lo svincolo della cauzione prestata dalle associazioni cooperative fra operai, e dai consorzi di società cooperative costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 179 e 180, osservate le disposizioni contenute nelle leggi 12 maggio 1904, n. 178, e 19 aprile 1906, n. 126, e nel regolamento 17 marzo 1907, n. 146.

 

          Art. 182. [17]

 

Capo IV

DELL'ANNO FINANZIARIO

 

          Artt. 183. - 185. [18]

 

Capo V

DEL BILANCIO DI PREVISIONE

 

          Artt. 186. - 196. [19]

 

Capo VI

DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

 

          Artt. 197. - 218. [20]

 

Capo VII

DEL RENDIMENTO DEI CONTI

 

          Artt. 219. - 236. [21]

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Artt. 237. - 239. [22]


[1]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[2]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[3]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[4]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[5]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[6]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[7]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[8]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[9]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[10]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[11]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[12] Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[13] Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[14] Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[15] Articoli abrogati dall'art. 123 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

[16]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[17]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[18]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[19] Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[20] Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[21]  Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.

[22] Il regolamento approvato con il presente decreto è stato abrogato dall' art. 64 della L. 8 giugno 1990, n. 142, ad esclusione degli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181.