Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 10/12/1990 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. Modalità di ripartizione del fondo socio-assistenziale per l'anno 1990. |
Art. 2. Efficacia temporale del Piano socio-assistenziale 1990-1992. |
Art. 3. Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4. |
Art. 4. Urgenza. |
§ 3.2.32 - L.R. 10 dicembre 1990, n. 44.
Integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1990, n. 32, concernente «Norme transitorie e e di modifica della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante: Riordino delle funzioni socio-assistenziali».
Art. 1. Modalità di ripartizione del fondo socio-assistenziale per l'anno 1990.
1. Per l'anno 1990 ad integrazione degli interventi previsti dalla
gennaio 1988, n. 4.
2. In deroga all'articolo 47 della
3. Con lo stanziamento di cui al primo comma viene altresì assicurata, per l'anno 1990, la copertura finanziaria complessiva annuale - o parziale, se riferita a porzioni di anno - relativa ai servizi socio-assistenziali avviati con i contributi previsti dalla
4. Per l'anno 1990 è sospesa l'efficacia dei termini per la presentazione dei programmi di intervento previsti dall'articolo 21, primo comma, della
5. E' abrogato il primo comma dell'articolo 65 della legge regionale gennaio 1990, n. 1.
6. Le disponibilità relative ai capitoli di spesa 12001/01, 12001/03, 12001/06, 12001/08 del bilancio regionale per il 1990, afferenti al fondo assistenziale, non impegnate entro il 31 dicembre 1990, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate entro il 31 dicembre 1991.
Art. 2. Efficacia temporale del Piano socio-assistenziale 1990-1992.
1. Il Piano triennale socio-assistenziale, approvato dal Consiglio regionale il 14 giugno 1990, ha validità dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993, ad eccezione della parte concernente gli standard per il Servizio di «Asilo nido» compresi nella parte IV - Progetto obiettivo infanzia e adolescenza. Tali standard esplicano i loro effetti dispositivi dalla data di pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.
2. Con deliberazione del Consiglio regionale si provvederà, ai sensi dell'articolo 20 della
Art. 3. Modifica alla
1. [1].
2. All'articolo 21, terzo comma, della
3. [2].
4. [3].
Art. 4. Urgenza.
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Modifica l'art. 21, primo comma, della
[2] Integra l'art. 21 della
[3] Integra l'art. 55 della