§ 3.2.32 - L.R. 10 dicembre 1990, n. 44.
Integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1990, n. 32, concernente «Norme transitorie e e di modifica della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:10/12/1990
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Modalità di ripartizione del fondo socio-assistenziale per l'anno 1990.
Art. 2.  Efficacia temporale del Piano socio-assistenziale 1990-1992.
Art. 3.  Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
Art. 4.  Urgenza.


§ 3.2.32 - L.R. 10 dicembre 1990, n. 44.

Integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1990, n. 32, concernente «Norme transitorie e e di modifica della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante: Riordino delle funzioni socio-assistenziali».

 

Art. 1. Modalità di ripartizione del fondo socio-assistenziale per l'anno 1990.

     1. Per l'anno 1990 ad integrazione degli interventi previsti dalla legge regionale 25 luglio 1990, n. 32, è assegnata ai Comuni, per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali in atto, un'ulteriore quota, pari a lire 33 miliardi, del fondo assistenziale di cui all'articolo 46 della legge regionale 25

gennaio 1988, n. 4.

     2. In deroga all'articolo 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, la quota di cui al comma precedente è ripartita tra i Comuni, sulla base della dichiarazione e secondo i criteri di cui all'articolo 1, primo, secondo e terzo comma della legge regionale 25 luglio 1990, n. 32, in misura pari al 40 per cento degli oneri sostenuti da ciascuno di essi nel 1989 per i servizi socio-assistenziali.

     3. Con lo stanziamento di cui al primo comma viene altresì assicurata, per l'anno 1990, la copertura finanziaria complessiva annuale - o parziale, se riferita a porzioni di anno - relativa ai servizi socio-assistenziali avviati con i contributi previsti dalla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, quando si tratti di somme non comprese nei trasferimenti ai Comuni effettuati ai sensi della legge regionale 10 marzo 1989, n. 9, ed ai sensi della legge regionale 25 luglio 1990, n. 32.

     4. Per l'anno 1990 è sospesa l'efficacia dei termini per la presentazione dei programmi di intervento previsti dall'articolo 21, primo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

     5. E' abrogato il primo comma dell'articolo 65 della legge regionale gennaio 1990, n. 1.

     6. Le disponibilità relative ai capitoli di spesa 12001/01, 12001/03, 12001/06, 12001/08 del bilancio regionale per il 1990, afferenti al fondo assistenziale, non impegnate entro il 31 dicembre 1990, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate entro il 31 dicembre 1991.

 

     Art. 2. Efficacia temporale del Piano socio-assistenziale 1990-1992.

     1. Il Piano triennale socio-assistenziale, approvato dal Consiglio regionale il 14 giugno 1990, ha validità dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993, ad eccezione della parte concernente gli standard per il Servizio di «Asilo nido» compresi nella parte IV - Progetto obiettivo infanzia e adolescenza. Tali standard esplicano i loro effetti dispositivi dalla data di pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

     2. Con deliberazione del Consiglio regionale si provvederà, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, all'aggiornamento delle poste finanziarie del Piano per comprendervi le somme resesi disponibili nell'anno 1990.

 

     Art. 3. Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

     1. [1].

     2. All'articolo 21, terzo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, il termine di cento venti giorni, già modificato dalla legge regionale 25 luglio 1990, n. 32, in quello di novanta giorni è ulteriormente abbreviato a sessanta giorni.

     3. [2].

     4. [3].

 

     Art. 4. Urgenza.

     1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica l'art. 21, primo comma, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.

[2] Integra l'art. 21 della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.

[3] Integra l'art. 55 della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.