§ 96.2.22 - Legge 11 ottobre 1990, n. 292.
Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:11/10/1990
Numero:292


Sommario
Art. 1.  Natura dell'Ente.
Art. 2.  Statuto dell'Ente.
Art. 3.  Funzioni.
Art. 4.  Attività.
Art. 5.  Uffici all'estero.
Art. 6.  Rapporti con le regioni.
Art. 7.  Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione.
Art. 8.  Organi.
Art. 9. 
Art. 10.  Competenze dell'assemblea.
Art. 11.  Il presidente.
Art. 12.  Composizione e competenze del consiglio di amministrazione.
Art. 13.  Scioglimento del consiglio di amministrazione.
Art. 14. 
Art. 15.  Emolumenti per i componenti degli organi collegiali.
Art. 16.  Esecutività delle deliberazioni.
Art. 17.  Direttore generale.
Art. 18.  Esercizio finanziario e finanziamento dell'ENIT.
Art. 19.  Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo.
Art. 20.  Disposizioni riguardanti il personale.
Art. 21.  Copertura finanziaria.
Art. 22.  Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983.
Art. 23.  Relazione al Parlamento.
Art. 24.  Disposizione transitoria.
Art. 25.  Abrogazione della legge 14 novembre 1981, n. 648.


§ 96.2.22 - Legge 11 ottobre 1990, n. 292. [1]

Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

(G.U. 19 ottobre 1990, n. 245).

 

     Art. 1. Natura dell'Ente.

     1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 2. Statuto dell'Ente.

     1. L'ENIT è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine lo statuto prevede che l'Ente, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, possa promuovere congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società di promozione turistica all'estero dell'immagine dell'Italia ovvero vi possa partecipare.

     2. Lo statuto dell'ENIT è adottato dal consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dall'assemblea entro i successivi novanta giorni ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

     3. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato entro i termini di cui al comma 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari i quali provvedono entro sei mesi.

 

          Art. 3. Funzioni.

     1. L'ENIT provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche, nel rispetto delle disposizioni della Comunità economica europea nonché degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero fissati dalle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

     2. L'ENIT persegue le finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e della legge 17 maggio 1983, n. 217 In particolare l'Ente:

     a) promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario e, fatte salve le specifiche competenze e salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278 , delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;

     b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;

     c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernenti il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;

     d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

     e) realizza all'estero e in Italia, nel rispetto delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

     f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

     g) cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

     h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.

 

          Art. 4. Attività.

     1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3 delle l'ENIT:

     a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;

     b) partecipa, sulla base delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonché allo svolgimento di progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati.

 

          Art. 5. Uffici all'estero.

     1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'Ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o più aree geografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'articolo 3 e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonché di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero.

     2. L'organizzazione degli uffici all'estero è disciplinata dal regolamento dei servizi secondo i criteri che seguono:

     a) articolazione degli uffici in tre categorie determinate dall'ampiezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza dell'ufficio nonché dalla produttività dell'ufficio stesso;

     b) titolarità dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un primo dirigente;

     c) assegnazione all'ufficio di personale di ruolo dell'Ente di qualifica non inferiore alla ottava qualifica funzionale.

     3. Il numero dei dipendenti di cittadinanza italiana addetti ad un ufficio all'estero, ivi compreso il titolare dell'ufficio medesimo, non può essere superiore a tre unità.

     4. Il titolare dell'ufficio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alla produttività dell'ufficio e alla gestione amministrativa ed economica dello stesso, a seguito della quale il medesimo viene confermato nell'incarico con apposita delibera del consiglio di amministrazione, ovvero con medesimo atto destinato ad altro incarico presso la sede dell'Ente.

     5. L'assegnazione di personale dirigente all'estero è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

     a) ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua del Paese dove ha sede l'ufficio;

     b) perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e dell'area geografica di competenza dell'ufficio, con particolare riferimento ai flussi turistici verso l'Italia, accertata a mezzo di ampia e dettagliata relazione al consiglio di amministrazione, che la valuta ai fini dell'idoneità per l'assegnazione stessa.

     6. Nelle assegnazioni di personale dirigente all'estero è considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua del Paese ove ha sede l'ufficio.

 

          Art. 6. Rapporti con le regioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 616 , le regioni si avvalgono delle strutture dell'ENIT per la promozione, nei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, delle iniziative e attività turistiche proprie nonché per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali nel settore turistico.

     2. Per la promozione turistica nei Paesi della Comunità economica europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ENIT, dandone tempestivamente comunicazione all'Ente medesimo che provvede a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.

     3. Le iniziative autonomamente assunte dalle regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 7. Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione.

     1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attività e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area.

     2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, è riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le regioni intendono realizzare congiuntamente all'Ente.

     3. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potrà avere sugli obiettivi prefissati.

     4. Il programma promozionale triennale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.

     5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento; trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il programma si intende approvato.

 

          Art. 8. Organi.

     1. Sono organi dell'ENIT:

     a) l'assemblea;

     b) il presidente;

     c) il consiglio di amministrazione.

     d) il collegio dei revisori.

 

          Art. 9. [2]

 

          Art. 10. Competenze dell'assemblea.

     1. L'assemblea:

     a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici;

     b) delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno;

     c) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;

     d) designa nove componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle regioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno due in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e un rappresentante delle imprese cooperative, nonché il vicepresidente;

     e) delibera i programmi promozionali dell'Ente di cui all'articolo 7;

     f) delibera il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale.

     2. Gli atti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono trasmessi al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Ministero del tesoro e approvati, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento dei servizi di cui al comma 1, lettera f), è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento organico per il personale di cui al comma 1, lettera f), è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

     3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea. Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario ad acta affinché provveda.

 

          Art. 11. Il presidente.

     1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

     2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

     3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENIT, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

     4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo statuto, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti dall'articolo 12, comma 3, lettere g) ed i). I provvedimenti adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

     5. Nel caso di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente.

 

          Art. 12. Composizione e competenze del consiglio di amministrazione.

     1. [3]

     2. [4]

     3. Il consiglio di amministrazione:

     a) predispone il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

     c) predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;

     d) predispone il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente;

     e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;

     f) predispone i programmi promozionali di cui all'articolo 7 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo;

     g) delibera in materia di liti attive e passive nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni;

     h) nomina il direttore generale;

     i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 7 nonché quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'Ente;

     l) delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad altro organo.

     4. Le delibere di cui alla lettera e) del comma 3 sono trasmesse al Ministro del turismo e dello spettacolo che le approva, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

 

          Art. 13. Scioglimento del consiglio di amministrazione.

     1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'Ente ovvero per ripetute inosservanze gli indirizzi governativi, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

     2. L'efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'Ente denunci a consuntivo un disavanzo.

     3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla nomina l'amministratore straordinario predispone un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza.

 

          Art. 14. [5]

 

          Art. 15. Emolumenti per i componenti degli organi collegiali.

     1. Al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'ENIT spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 . I compensi degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché i gettoni di presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 16. Esecutività delle deliberazioni.

     1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

 

          Art. 17. Direttore generale.

     1. Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ENIT, ed è assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

     2. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

     3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'Ente ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

     4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.

 

          Art. 18. Esercizio finanziario e finanziamento dell'ENIT.

     1. L'esercizio finanziario dell'ENIT inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     2. L'Ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

     a) contributi dello Stato;

     b) contributi di amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

     c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi;

     d) entrate diverse.

     3. La misura del contributo statale viene determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

 

          Art. 19. Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo.

     1. L'ENIT è dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

     2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento tiene conto delle peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 .

     3. I contratti posti in essere dall'Ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati in base al diritto privato.

     4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una relazione in cui sono evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del programma triennale. Il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro.

     5. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 .

 

          Art. 20. Disposizioni riguardanti il personale.

     1. Al personale dell'ENIT si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93 , e 11 febbraio 1980, n. 26 , nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, punto n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 .

     2. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 5, l'Ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel Paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.

     3. L'Ente provvede al richiamo in Italia del personale attualmente in servizio all'estero, ivi compreso quello dirigente, pur se titolare di uffici, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti. Alla scadenza del termine di cui al presente comma cessano di aver vigore i provvedimenti di assegnazione all'estero e l'Ente procede alle nuove assegnazioni del personale agli uffici all'estero nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

     4. [6].

     5. L'assegnazione all'estero del personale dell'Ente, ivi compreso quello dirigente e pur se con funzioni di titolarità dell'ufficio, non può eccedere i cinque anni ed è rinnovabile anno per anno fino ad un massimo di cinque anni con motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. Allo scadere del previsto periodo di permanenza all'estero cessa di aver vigore il provvedimento di assegnazione. Non può comunque essere disposta una nuova assegnazione prima che sia decorso un anno dal rientro in Italia.

     6. L'accesso ai ruoli dell'Ente avviene esclusivamente per concorso per titoli ed esami. Il regolamento del personale nel determinare le prove di esame prevede che tra le materie fondamentali oggetto di prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo.

 

          Art. 21. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 1563 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1990 (e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi), all'uopo ritenendosi contestualmente abrogata la precedente autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 648 .

 

          Art. 22. Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983.

     1. Per le finalità di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 120 miliardi da ripartirsi fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'art. 14 della medesima legge 17 maggio 1983, n. 217 .

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983 , recante disciplina quadro del turismo nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale".

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 23. Relazione al Parlamento.

     1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

 

          Art. 24. Disposizione transitoria.

     1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ricostituzione degli organi dell'ENIT, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.

     2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal medesimo o da un suo rappresentante.

 

          Art. 25. Abrogazione della legge 14 novembre 1981, n. 648.

     1. La legge 14 novembre 1981, n. 641, è abrogata.


[1] Abrogata dall'art. 13 del D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

[5] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

[6] Comma abrogato dall'art. 44 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.