Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.1 disciplina generale |
Data: | 07/09/2007 |
Numero: | 147 |
Sommario |
Art. 1. Norme in materia di ordinamenti scolastici |
Art. 2. Norme urgenti in materia di personale scolastico |
Art. 3. Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori |
Art. 3 bis. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 57.1.119 - D.L. 7 settembre 2007, n. 147. [1]
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.
(G.U. 7 settembre 2007, n. 208)
Art. 1. Norme in materia di ordinamenti scolastici
1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Conseguentemente è richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale;
b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio. [2]
2. All'articolo 2, comma 4 della
"I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.".
3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della
4. [All'articolo 11 del
a) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis";
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.".
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti"] [4].
5. All'articolo 6, comma 1, del
6. (Omissis). [6]
7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della
8. All'articolo 1, comma 4-bis, della
Art. 2. Norme urgenti in materia di personale scolastico
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
a) all'articolo 503:
01) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale";
02) il comma 2 è abrogato;
1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della
b) all'articolo 506:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto.";
c) l'articolo 468 è sostituito dal seguente:
"Art. 468 (Trasferimento per incompatibilità ambientale). - 1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del
c-bis) all'articolo 469:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento";
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità". [10]
2. Il disposto dell'articolo 503, comma 5-bis, del
3. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono direttamente al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
5. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonchè quello nominato per supplenze brevi e che si trova in congedo di maternità ai sensi del testo unico di cui al
Art. 3. Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori
1. [Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della
1-bis. La qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del
Art. 3 bis. Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano [16]
1. Sono fatte salve le competenze esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare alle istituzioni scolastiche la possibilità di programmare ed organizzare le loro attività dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le condizioni per un ordinato avvio dello stesso, nonchè di garantire l'immediata assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca;
Considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le istituzioni scolastiche in relazione a specifiche richieste in materia di "tempo scuola" avanzate dalle famiglie, agli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, nonchè a questioni relative all'assunzione e gestione del personale scolastico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Norme in materia di ordinamenti scolastici
1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al
2. All'articolo 2, comma 4 della
"I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.".
3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della
4. All'articolo 11 del
a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.".
5. All'articolo 6, comma 1, del
6. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del
7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della
8. All'articolo 1, comma 4-bis, della
Art. 2. Norme urgenti in materia di personale scolastico
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
a) all'articolo 503:
1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della
b) all'articolo 506:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto.";
c) all'articolo 468:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Trasferimento per incompatibilità ambientale e utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento";
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, tali da risultare incompatibili con l'esercizio della funzione educativa, il dirigente scolastico può altresì disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro preparazione culturale e professionale. Il provvedimento è immedia-tamente comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, il quale, in via sostitutiva, può provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente scolastico, all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento, fermo quanto stabilito dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intende comunque revocato. L'utilizzazione di cui al presente comma è disposta sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata nazionale e non produce effetti sul trattamento economico del dipendente.".
2. Il disposto dell'articolo 503, comma 5-bis, del
3. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
5. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonchè quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della
Art. 3. Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori
1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 26 del
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[9] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[10] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 bis del
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Articolo inserito dalla L. di conversione.