Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.3 ordine pubblico |
Data: | 22/05/1975 |
Numero: | 152 |
§ 81.3.1 - Legge 22 maggio 1975, n. 152.
Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.
(G.U. 24 maggio 1975, n. 136).
Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'art. 1 della
L'art. 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.
L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.
Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.
Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.
In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della
Continua ad applicarsi la disposizione dell'art. 7 della
In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.
E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro [3].
Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro [4].
Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della
Il disposto del primo capoverso dell'art. 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.
Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate.
Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32 della
Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'art. 10, secondo comma, della
Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'art. 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
L'art. 1 della
"Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista".
I primi tre commi dell'art. 2 della
"Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire.
Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire.
Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.
L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi".
Il primo comma dell'art. 3 della
"Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo".
L'art. 4 della
"Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità ideate nell'art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti e metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti.
La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.
La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per usi periodo di cinque anni".
L'art. 5 della
"Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.
Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni".
Dopo l'art. 5 della
"Art. 5 bis. Per i reati previsti dall'art. 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura".
Per i reati previsti dall'art. 7 della citata
Il secondo comma dell'art. 6 della
“Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa".
Al primo comma dell'art. 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona".
L'art. 648 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile".
La prescrizione dei reati previsti dalla
a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa;
b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell'art. 171 del codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilità di cui all'art. 170 dello stesso codice;
c) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio.
Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con
In deroga alla disposizione dell'art. 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.
[Le disposizioni della
1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale. [7]
2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della
3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della citata
4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.
Le disposizioni di cui al primo comma e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali [8].]
[Le disposizioni di cui alla
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.]
[Il procuratore della Repubblica può compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 18 e 19 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.]
[All'art. 6 della
"Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui è stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza".]
[Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della
Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.
La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.]
[Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
Al curatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 88 del
Il curatore, entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonché sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quanto altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.]
[La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.
Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.]
Se una persona è stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall'art. 336 del codice penale, limitatamente all'uso della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica, si procede sempre con giudizio direttissimo anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.
In tale caso non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 503 del codice di procedura penale sempreché, entro venti giorni dall'arresto, sia emessa sentenza di primo grado.
Fuori del caso di flagranza previsto dal primo comma, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo avere disposto l'arresto dell'imputato; si applica altresì la disposizione del secondo comma.
Per la connessione vale quanto disposto nel secondo comma dell'art. 17.
Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente.
Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perché proceda con le forme stabilite dalla legge.
Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato il giudice istruttore di pronunciare decreto.
Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.
Contro il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente l'indiziato può proporre reclamo alla sezione istruttoria con le modalità previste per l'appello contro i provvedimenti del giudice istruttore.
Nei casi previsti dall'art. 27 il procuratore della Repubblica o il procuratore generale informano il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono le persone indicate nella stessa disposizione, affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette.
Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'art. 390 del codice di procedura penale.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 27, la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo può essere altresì effettuata dal pretore.
I reati previsti nell'art. 27 sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall'art. 45 del codice di procedura penale opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.
Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.
Dopo l'art. 167 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
“Art. 167 bis. (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo).
Nei casi di urgenza i soggetti diversi dall'imputato possono essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine del giudice o del pubblico ministero, dal cancelliere, dal segretario o dalla polizia giudiziaria.
Sull'originale dell'avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata del numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali.
La comunicazione telefonica ha valore di notificazione.
Dell'avvenuta comunicazione è data conferma al destinatario mediante telegramma.
Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".
L'art. 369 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente:
"Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria, dandone avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie.
Se il pubblico ministero non presenta le sue requisitorie entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'art. 372.
Il termine di cui al capoverso precedente può essere prorogato, per giustificato motivo, per non più di una volta".
Le disposizioni processuali della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Articolo modificato dalla
[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[3] Comma sostituito dall'art. 10 del
[4] Comma inserito dall'art. 6 del
[5] Articolo inserito dall'art. 6 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[7] Numero così modificato dall'art. 7 del
[8] Comma aggiunto dall'art. 14 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 120 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2019, n. 24, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nel testo vigente sino all’entrata in vigore del
[10] Comma già modificato dall'art. 13 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[14] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 120 del
[16] Articolo abrogato dall'art. 46 della
[17] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 9, comma 35 bis, del