Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.1 disciplina generale |
Data: | 24/07/2008 |
Numero: | 125 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge |
§ 81.1.37 - L. 24 luglio 2008, n. 125.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
(G.U. 25 luglio 2008, n. 173)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 92
All’articolo 1, comma 1:
alla lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, dopo le parole: «quando lo straniero», sono inserite le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea»;
alla lettera a), capoverso «Art. 235», dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al
alla lettera a), capoverso «Art. 235», secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;
alla lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma, le parole: «o il cittadino di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al
alla lettera b), capoverso «Art. 312», secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;
dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) all’articolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";
2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";
3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici";
4) all’ottavo comma, dopo le parole: "comunque localmente denominate," sono inserite le seguenti: "anche straniere,";
5) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Associazioni di tipo mafioso anche straniere";
b-ter) l’articolo 495 è sostituito dal seguente:
"Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";
b-quater) dopo l’articolo 495-bis, è inserito il seguente:
"Art. 495-ter. - (Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria";
b-quinquies) l’articolo 496 è sostituito dal seguente:
"Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni";
b-sexies) all’articolo 576, primo comma, è aggiunto il seguente numero:
"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio"»;
alla lettera c), numero 1), la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette»;
dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) all’articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma"»;
alla lettera e), capoverso «Art. 590-bis», le parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma, ultimo periodo»;
alla lettera f), nell’alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto» e, nel capoverso «11-bis», le parole: «Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi» sono sostituite dalle seguenti: «l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova»;
dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) all’articolo 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma"».
All’articolo 2, comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all’articolo 51:
1) al comma 3-ter, dopo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e dai commi 3-quater e 3-quinquies";
2) al comma 3-quater, il secondo periodo è soppresso;
0b) all’articolo 328:
1) al comma 1-bis, le parole: "comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis e 3-quater";
2) il comma 1-ter è abrogato;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente"»;
alla lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo la parola: «accertatore» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) nella rubrica dell’articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: ". Distruzione di cose sequestrate"»;
alla lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» è aggiunta la seguente: «antimafia»;
dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) all’articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-ter del codice penale"»;
alla lettera c), capoverso «4», la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;
alla lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo comma 5 dell’articolo 449, al secondo periodo, la parola: "quindicesimo" è sostituita dalla seguente: "trentesimo"»;
alla lettera f), le parole: «dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti»;
alla lettera m), le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall’articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice».
Dopo l’articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
"Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria".
Art. 2-ter. - (Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria). - 1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali è prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non può essere disposto se l’imputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull’amministrazione della giustizia, ai sensi dell’articolo 86 dell’ordinamento giudiziario, di cui al
5. La parte civile costituita può trasferire l’azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla metà e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la
7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente».
All’articolo 4:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Alla tabella allegata all’articolo 126-bis del
al comma 1, lettera b), le parole: «comma 2, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, del codice penale»; dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» sono inserite le seguenti: «, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis»;
al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223"»;
al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione"»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 187, comma 1-bis, del
al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del
All’articolo 5:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All’articolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
al comma 1, capoverso «5-bis», il primo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni» e, al secondo periodo, dopo la parola: «irrevocabile» sono inserite le seguenti: «ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena,»;
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All’articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al
1-ter. All’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».
All’articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 54»:
nel comma 1, lettera c), dopo la parola: «informandone», è inserita la seguente: «preventivamente»;
nel comma 4, al primo periodo, le parole da: «adotta» fino a: «urgenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento,» e, al secondo periodo, la parola: «tempestivamente» è sostituita dalla seguente: «preventivamente»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»;
nel comma 5, le parole: «di cui ai commi 1 e 4 possano comportare» sono sostituite dalle seguenti: «adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino»;
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato»;
nel comma 11, la parola: «anche» è soppressa.
Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Modifica all’articolo 16 della
"Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma"».
L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio). - 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato».
Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell’articolo 13 della
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell’esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell’articolo 4 della
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l’impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un’indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell’articolo 20 della
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All’articolo 8:
al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) al comma 1, le parole da: "schedario dei veicoli rubati operante" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall’articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all’inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente"»;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l’accesso allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI».
Dopo l’articolo 8, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno). - 1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell’articolo 9 della
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall’articolo 11, primo comma, della
L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Modifiche alla
a) all’articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale";
b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell’articolo 3 della
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della
3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1";
c) all’articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", il direttore della Direzione investigativa antimafia";
2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa";
d) all’articolo 2-ter:
1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";
2) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego";
3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";
4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l’assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.
Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione";
e) all’articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";
f) all’articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";
g) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"».
Dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Modifiche al
"2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
L’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Modifiche alla
a) all’articolo 18, quarto comma, le parole: ", anche in deroga all’articolo 14 della
b) all’articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della
Dopo l’articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Modifiche alla
"3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della
Art. 11-ter. - (Abrogazione). - 1. L’articolo 14 della
All’articolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale».
Dopo l’articolo 12, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. - (Modifiche alla
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell’articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 12-ter. - (Modifiche al testo unico di cui al
a) all’articolo 76, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al
b) all’articolo 93, il comma 2 è abrogato;
c) all’articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;
d) all’articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,".
Art. 12-quater. - (Modifica all’articolo 25 delle disposizioni di cui al
"2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore"».