§ 57.1.121 - L. 25 ottobre 2007, n. 176.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:25/10/2007
Numero:176


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, [...]


§ 57.1.121 - L. 25 ottobre 2007, n. 176.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

(G.U. 26 ottobre 2007, n. 250)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147

 

All’articolo 1:

 

al comma 1:

 

al primo periodo, le parole: «, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59» sono soppresse;

 

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Conseguentemente è richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono soppresse le parole: ", entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989,"»;

 

al terzo periodo, le parole: «per il personale della scuola dalla legge di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

 

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata "Conferenza unificata", definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualità del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano è finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilità di bilancio»;

 

al comma 3, al primo periodo, le parole: «è elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «è elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007» e, al secondo periodo, le parole: «pari ad euro 40.200.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 45.000.000 annui»;

 

al comma 4, lettera b):

 

all’alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

 

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

 

«4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti»;

 

al comma 5:

 

al primo periodo, le parole: «dei quali almeno uno proveniente» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire»;

 

al secondo periodo, le parole da: «determinando» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonché altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole»;

 

il comma 6 è soppresso;

 

al comma 8, le parole: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie».

 

All’articolo 2:

 

al comma 1:

 

alla lettera a), al numero 1) sono premessi i seguenti:

 

«01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), e), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale";

 

02) il comma 2 è abrogato»;

 

la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

 

c) l'articolo 468 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 468. - (Trasferimento per incompatibilità ambientale). - 1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del com-petente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.

 

2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti, lesivi della dignità delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei princìpi costituzionali e del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, può adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalità previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida è operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto";

 

c-bis) all'articolo 469:

 

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento";

 

il comma 2 è abrogato;

 

il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede è stabilita sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità"»;

 

al comma 3, dopo le parole: «i dirigenti scolastici provvedono» è inserita la seguente: «direttamente», dopo le parole: «Centro per l'impiego territorialmente competente,» sono inserite le seguenti: «fermo restando che tale modalità di conferimento delle supplenze si applica», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego»;

 

al comma 4, primo periodo, la parola: «trasformazione,» è soppressa;

 

al comma 5, primo periodo, le parole: «collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «che si trova in congedo di maternità ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché alle indennità di cui all'articolo 24 del medesimo testo unico».

 

All’articolo 3:

 

al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;

 

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

«1-bis. La qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sottoposta, dopo tre anni dalla data di assunzione, alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione è ripetuta dopo ulteriori tre anni».

 

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

 

«Art. 3-bis. - (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome dì Trento e di Bolzano). - 1. Sono fatte salve le competenze esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».