Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 85. Ricerca scientifica e tecnologica |
Capitolo: | 85.1 ricerca scientifica e tecnologica |
Data: | 19/10/1999 |
Numero: | 370 |
Sommario |
Art. 1. (Nuclei di valutazione interna degli atenei). |
Art. 2. (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). |
Art. 3. (Disposizioni per le università non statali) |
Art. 4. (Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari) |
Art. 5. (Assegni di ricerca e scuole di specializzazione). |
Art. 6. (Disposizioni per l'autonomia didattica). |
Art. 7. (Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di personale universitario). |
Art. 9. (Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica). |
Art. 10. (Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca). |
Art. 11. (Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991). |
Art. 12. (Copertura finanziaria). |
Art. 13. (Entrata in vigore). |
§ 85.1.95 - Legge 19 ottobre 1999, n. 370.
Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica
(G.U. 26 ottobre 1999, n. 252)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA UNIVERSITARIA
Art. 1. (Nuclei di valutazione interna degli atenei).
1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato “nucleo di valutazione di ateneo”, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
3. Le università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonché delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.
Art. 2. (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). [1]
1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonché della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'articolo 5, commi 3 e 8, della
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'articolo 5 della
Art. 3. (Disposizioni per le università non statali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'articolo 2, comma 1, si applicano anche alle università non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riserva, con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla
Art. 4. (Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari)
1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato, e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesità e della ricerca. Il fondo è ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle università ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del
2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del
a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria e che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private;
b) assegnazione dei compensi:
1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonché ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico;
2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero;
c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti;
d) pubblicità delle disposizioni e delle priorità adottate dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonché degli elenchi dei percettori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, a decorrere dell'anno 2000 le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono esssere erogate all'ateneo inadempiente solo successivamente alla comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle predette disposizioni.
4. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a condizione che le loro attività didattiche siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dagli atenei. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'anno 2001, determina le quote da attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.
5. La materia di cui all'articolo 66 del
Art. 5. (Assegni di ricerca e scuole di specializzazione).
1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della
2. E' autorizzata la spesa di lire 7,7 miliaradi per l'anno 2000 e di lire 8 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
3. E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei che gestiscono le scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti.
Art. 6. (Disposizioni per l'autonomia didattica).
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della
2. Nell'ambito di procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori universitari bandite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della
3. All'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 2) e 3), della
4. All'articolo 1, comma 18, della
5. Gli statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della
6. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della
7. All'articolo 17, comma 95, della
a) all'alinea, le parole: “di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
b) alla lettera a), le parole: “anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della
8. All'articolo 4, comma 3, del
9. All'articolo 4, comma 4, del
Art. 7. (Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica).
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono ammesse, come spese di funzionamento del CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli, indennità di presenza e rimborsi spese con importi determinati, in modo omogeneo per tutti i componenti, da decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. I medesimi decreti determinano l'importo di specifiche indennità per il presidente e il vicepresidente. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su motivata proposta dei presidenti del CUN e del CNSU, può destinare alle attività richieste fino a tre esperti per esigenze operative che necessitano di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del
2. Entro il limite massimo complessivo di 300 milioni di lire, le università sedi della commissione elettorale locale, individuate ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 novembre 1998, sono autorizzate a rimborsare le spese documentate sostenute dalle associazioni degli studenti universitari, dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, che abbiano regolarmente presentato liste di candidati per l'elezione del CNSU, indetta con la citata ordinanza per i giorni 24 e 25 marzo 1999. Con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le modalità e le procedure per il rimborso e i criteri per il riparto della suddetta somma tra gli atenei.
Art. 8. (Disposizioni in materia di personale universitario).
1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle università è di tipo subodinato, con trattamento economico determinato in conformità a criteri e parametri individuati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
2. L'articolo 11 del
3. A decorrere dalla data di soppressione delle scuole autonome di ostetricia, il personale in servizio di ruolo o incaricato senza soluzione di continuità per almeno cinque anni, non appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda, il trattamento economico complessivo in godimento, presso e con onere a carico delle università vigilanti sulle scuole stesse ai sensi dell'articolo 3 del regio
4. L'articolo 3, comma 57, della
5. Nei casi in cui la normativa vigente consenta al personale assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianità, tale importo è attribuito come assegno ad personam da riassorbire per effetto sia della progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli articoli 36, 38 e 39 del
6. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 è riconosciuto al personale docente e ricercatore delle università, per il quale non è stata applicata la disposizione di cui all'articolo 103, settimo comma, del
7. E' legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del
8. Il riconoscimento del periodo di frequenza del dottorato di ricerca ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e ai fini della carriera dei ricercatori universitari di cui all'articolo 103 del
9. All'articolo 1, comma 1, del
10. Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
11. Al personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole materne ed elementari, in possesso di titolo d'istruzione secondaria quadriennale, è consentito l'accesso, anche in soprannumero, al corso di laurea in scienze della formazione primaria.
12. Per le università statali cui sono annessi i policlinici universitari, gli oneri relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non sono compresi tra le spese fisse e obbligatorie di cui all'articolo 51, comma 4, primo periodo, della
Art. 9. (Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica).
1. Sono autorizzati i limiti di impegno ventennali:
a) per 2 miliardi di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'università di Padova per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi di salvaguardia dell'Orto botanico, ivi compresa l'acquisizione dell'area confinante e degli edifici ivi costruiti o in costruzione, al fine anche di una eventuale demolizione degli edifici medesimi;
b) per 1 miliardo di lire, decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'ateneo di Torino per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano.
2. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'ateneo di Cassino per interventi di edilizia universitaria;
b) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'università degli studi “La Sapienza” di Roma, per interventi di edilizia universitaria nella sede decentrata di Latina.
3. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per contributi, da ripartire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da destinare alla istituzione di nuovi musei scientifici e tecnologici e alla progettazione delle relative strutture.
4. E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2000 e di lire 50 miliardi nell'anno 2001 per integrare lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 2.2.1.2 (edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica) dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. A seguito della stipula di apposite convenzioni tra università e Ministero per i beni e le attività culturali, aventi per oggetto il trasferimento ad un ateneo della biblioteca pubblica statale ad esso collegata ai sensi dell'articolo 151 del
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA
Art. 10. (Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca).
1. E' autorizzata la spesa:
a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno 2001 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della
b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;
c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;
d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi in favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e dell'Istituto nazionale di fisica della materia affluiscono al fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del
3. Gli enti di ricerca possono determinare, con proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della
4. La Sincrotrone Trieste, società consortile per azioni, è costituita come società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La società non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e avanzi di gestione ai soci ed è obbligata a reinvestire i predetti utili o avanzi di gestione nonché eventuali residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o acquistati, qualora non destinati alla costituzione della riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali di cui alla lettera d), i quali non hanno natura di attività commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di impresa. Alla società si applica dal 1° gennaio 2000 il regime tributario degli enti non commerciali di cui agli articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109, 109-bis, 110, 110-bis e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) adeguamento della struttura societaria, assicurando una quota di partecipazione di soggetti pubblici non inferiore al 51 per cento;
b) snellimento degli organi sociali con presenza di componenti nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) applicazione alle successive modifiche statutarie delle procedure di cui all'articolo 8 della
d) definizione dei compiti istituzionali della società in termini di attività di ricerca e formazione, in collegamento con il programma nazionale della ricerca e i programmi europei internazionali, promuovendo la collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche stranieri e internazionali, nonché in termini di manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e di messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai partecipanti e ad enti di ricerca italiani e stranieri, pubblici e privati, assicurando la trasparenza delle procedure e la parità di condizioni, con vincoli di diffusione dei risultati per finalità di ricerca e non commerciali;
e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto nella lettera d), del laboratorio, della strumentazione e del personale da parte di soggetti privati, per obiettivi funzionali ed attività commerciali, a titolo oneroso;
f) definizione di criteri di valutazione delle componenti patrimoniali attive e passive, anche in deroga ai criteri stabiliti dal codice civile, in conformità ai compiti istituzionali della società.
CAPO III
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO
Art. 11. (Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991).
1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, nonché del tempo trascorso, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle seguenti condizioni:
a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal
b) impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della scuola di specializzazione;
c) mancato svolgimento per tutta la durata del corso di specializzazione di qualsiasi attività libero-professionale esterna, nonché di attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale.
3. Non può essere corrisposta la borsa di studio per gli anni in cui ne è stata percepita un'altra, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore. E' escluso dalla borsa di studio di cui al comma 1:
a) chi non abbia concluso il corso di specializzazione, ovvero non abbia recuperato i periodi di sospensione di cui all'articolo 5, comma 3, del
b) chi abbia sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da quelli previsti dalla lettera a).
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 83 miliardi per l'anno 1999, di lire 48 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 12. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, comma 6, e 11, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, a lire 737,5 miliardi per l'anno 2000 e a lire 749,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per l'anno 2000 e per lire 50 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per lire 20 miliardi per l'anno 1999, lire 697,5 miliardi per l'anno 2000 e lire 699,5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Qualora alla data di cui all'articolo 11, comma 4, l'importo complessivo delle borse di studio risulti superiore o inferiore alle disponibilità di cui allo stesso comma 4, nell'anno successivo la relativa autorizzazione di spesa è incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto importo complessivo, con compensazione a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad assumere per l'anno 1999 un impegno di spesa complessivo per le finalità di cui agli articoli 4, 5, comma 1, e 11, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi ivi previsti.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Il Comitato di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 2 del
[2] Comma così modificato dall’art. 4 del
[3] Termine così modificato dall’art. 7 bis del
[4] Comma così modificato dall'art. 4 del