§ 85.1.95 - Legge 19 ottobre 1999, n. 370.
Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:19/10/1999
Numero:370


Sommario
Art. 1.  (Nuclei di valutazione interna degli atenei).
Art. 2.  (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario).
Art. 3.  (Disposizioni per le università non statali)
Art. 4.  (Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari)
Art. 5.  (Assegni di ricerca e scuole di specializzazione).
Art. 6.  (Disposizioni per l'autonomia didattica).
Art. 7.  (Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di personale universitario).
Art. 9.  (Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica).
Art. 10.  (Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca).
Art. 11.  (Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991).
Art. 12.  (Copertura finanziaria).
Art. 13.  (Entrata in vigore).


§ 85.1.95 - Legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica

(G.U. 26 ottobre 1999, n. 252)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA UNIVERSITARIA

 

     Art. 1. (Nuclei di valutazione interna degli atenei).

     1. Le università adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

     2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato “nucleo di valutazione di ateneo”, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

     3. Le università che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonché delle quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione, i dati e le informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.

 

          Art. 2. (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario). [1]

     1. E' istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti. Il Comitato:

     a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;

     b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;

     c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;

     d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonché della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore;

     e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;

     f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;

     g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime.

     2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'articolo 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'articolo 1 e al presente articolo.

     3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.

     4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 3. (Disposizioni per le università non statali)

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'articolo 2, comma 1, si applicano anche alle università non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riserva, con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, per l'attribuzione alle università non statali di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati e in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui agli articoli 1 e 2.

 

          Art. 4. (Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari)

     1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato, e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesità e della ricerca. Il fondo è ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle università ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [2].

     2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le università, con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria e che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche e private;

     b) assegnazione dei compensi:

     1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonché ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico;

     2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero;

     c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti;

     d) pubblicità delle disposizioni e delle priorità adottate dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonché degli elenchi dei percettori.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, a decorrere dell'anno 2000 le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono esssere erogate all'ateneo inadempiente solo successivamente alla comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle predette disposizioni.

     4. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a condizione che le loro attività didattiche siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dagli atenei. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'anno 2001, determina le quote da attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.

     5. La materia di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate.

 

          Art. 5. (Assegni di ricerca e scuole di specializzazione).

     1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'importo è ripartito secondo criteri determinati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto delle esigenze di potenziamento dell'attività di ricerca delle università. I medesimi decreti prevedono altresì le modalità di controllo sistematico e di verifica dell'effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del termine di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli atenei formulano un giudizio sull'attività di ricerca svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo.

     2. E' autorizzata la spesa di lire 7,7 miliaradi per l'anno 2000 e di lire 8 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi criteri adottati nei provvedimenti attuativi della programmazione del sistema universitario 1998-2000.

     3. E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei che gestiscono le scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti.

 

          Art. 6. (Disposizioni per l'autonomia didattica).

     1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente: (omissis)

     2. Nell'ambito di procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori universitari bandite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge 3 luglio 1998, n. 210, è esteso anche ai professori nominati dalle facoltà ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della predetta legge.

     3. All'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 2) e 3), della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo le parole: “in campo clinico”, sono inserite le seguenti: “ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo”.

     4. All'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: “sono istituite” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti (omissis).

     5. Gli statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

     6. Le università adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, entro trentasei mesi [3] dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati alla università i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti. [4]

     7. All'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole: “di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341” sono sostituite dalle seguenti: “universitari, con esclusione del dottorato di ricerca”; e le parole: “della predetta legge” sono sostituite dalle seguenti: “della legge 19 novembre 1990, n. 341”;

     b) alla lettera a), le parole: “anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed” sono soppresse; e le parole da: “nonché la previsione” fino a: “della legge 19 novembre 1990, n. 341” sono sostituite dalle seguenti: “nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178”.

     8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sei”; e dopo la parola: “esperti”, sono inserite le seguenti: “anche stranieri”.

     9. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, le parole: “due anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”.

 

          Art. 7. (Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono ammesse, come spese di funzionamento del CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli, indennità di presenza e rimborsi spese con importi determinati, in modo omogeneo per tutti i componenti, da decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. I medesimi decreti determinano l'importo di specifiche indennità per il presidente e il vicepresidente. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su motivata proposta dei presidenti del CUN e del CNSU, può destinare alle attività richieste fino a tre esperti per esigenze operative che necessitano di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.

     2. Entro il limite massimo complessivo di 300 milioni di lire, le università sedi della commissione elettorale locale, individuate ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 novembre 1998, sono autorizzate a rimborsare le spese documentate sostenute dalle associazioni degli studenti universitari, dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, che abbiano regolarmente presentato liste di candidati per l'elezione del CNSU, indetta con la citata ordinanza per i giorni 24 e 25 marzo 1999. Con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le modalità e le procedure per il rimborso e i criteri per il riparto della suddetta somma tra gli atenei.

 

          Art. 8. (Disposizioni in materia di personale universitario).

     1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle università è di tipo subodinato, con trattamento economico determinato in conformità a criteri e parametri individuati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.

     2. L'articolo 11 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si interpreta, per la parte riguardante il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena, nel senso che i benefici di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, si applicano al personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università con la sola esclusione di quello che, successivamente all'inquadramento di cui all'articolo 27 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, abbia già eventualmente usufruito dei benefici di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

     3. A decorrere dalla data di soppressione delle scuole autonome di ostetricia, il personale in servizio di ruolo o incaricato senza soluzione di continuità per almeno cinque anni, non appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda, il trattamento economico complessivo in godimento, presso e con onere a carico delle università vigilanti sulle scuole stesse ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con esclusione di ogni equiparazione al personale docente e ricercatore delle università. Le università assegnano funzioni al predetto personale sulla base dell'attività svolta nelle scuole. La domanda, a pena di decadenza dal beneficio, deve essere presentata alle predette università entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in applicazione degli articoli 36, ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai ricercatori universitari, è rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinario per effetto del trattamento stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 103 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti economici. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati non conformi all'interpretazione autentica recata dal presente comma.

     5. Nei casi in cui la normativa vigente consenta al personale assunto o rientrato nei ruoli dei professori e ricercatori universitari di conservare l'importo corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al professore o ricercatore universitario di pari anzianità, tale importo è attribuito come assegno ad personam da riassorbire per effetto sia della progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e ricercatore delle università.

     6. Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 è riconosciuto al personale docente e ricercatore delle università, per il quale non è stata applicata la disposizione di cui all'articolo 103, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il servizio prestato nella scuola secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui al citato articolo 103.

     7. E' legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1, comma 19, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 3, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati.

     8. Il riconoscimento del periodo di frequenza del dottorato di ricerca ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e ai fini della carriera dei ricercatori universitari di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 1, comma 24, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, deve essere richiesto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, entro un anno dalla conferma in ruolo.

     9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, come modificato dall'articolo 1, comma 8, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: “sino al 30 giugno 1999” sono sostituite dalle seguenti: “improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di lavoro,”.

     10. Al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

     11. Al personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole materne ed elementari, in possesso di titolo d'istruzione secondaria quadriennale, è consentito l'accesso, anche in soprannumero, al corso di laurea in scienze della formazione primaria.

     12. Per le università statali cui sono annessi i policlinici universitari, gli oneri relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non sono compresi tra le spese fisse e obbligatorie di cui all'articolo 51, comma 4, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi e per gli effetti di cui alla citata norma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

          Art. 9. (Interventi di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica).

     1. Sono autorizzati i limiti di impegno ventennali:

     a) per 2 miliardi di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'università di Padova per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi di salvaguardia dell'Orto botanico, ivi compresa l'acquisizione dell'area confinante e degli edifici ivi costruiti o in costruzione, al fine anche di una eventuale demolizione degli edifici medesimi;

     b) per 1 miliardo di lire, decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'ateneo di Torino per la contrazione di mutui per il finanziamento di interventi per la realizzazione della sede decentrata di Savigliano.

     2. E' autorizzata la spesa:

     a) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'ateneo di Cassino per interventi di edilizia universitaria;

     b) di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da destinare all'università degli studi “La Sapienza” di Roma, per interventi di edilizia universitaria nella sede decentrata di Latina.

     3. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per contributi, da ripartire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da destinare alla istituzione di nuovi musei scientifici e tecnologici e alla progettazione delle relative strutture.

     4. E' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2000 e di lire 50 miliardi nell'anno 2001 per integrare lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 2.2.1.2 (edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica) dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     5. A seguito della stipula di apposite convenzioni tra università e Ministero per i beni e le attività culturali, aventi per oggetto il trasferimento ad un ateneo della biblioteca pubblica statale ad esso collegata ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, garantendo l'accessibilità al pubblico, può essere disposto, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottati di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, su proposta dell'ateneo che si convenziona, l'annesso trasferimento all'università del personale di ruolo addetto alla predetta biblioteca, a seguito di specifica opzione, nonché delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del relativo trattamento economico. Il personale trasferito è inquadrato nel livello, qualifica e profilo corrispondenti nell'ordinamento universitario. I termini per l'opzione, le modalità e i tempi per il trasferimento del personale, nonché i criteri per l'inquadramento sono determinati nei decreti di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA

 

          Art. 10. (Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti di ricerca).

     1. E' autorizzata la spesa:

     a) di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi per l'anno 2001 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;

     b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;

     c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5 miliardi per l'anno 2001 come contributo all'Istituto nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;

     d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per rifinanziare il Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di particolare rilevanza strategica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998, le cui risorse sono corrisposte direttamente ai soggetti interessati.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi in favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e dell'Istituto nazionale di fisica della materia affluiscono al fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

     3. Gli enti di ricerca possono determinare, con proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, in sostituzione del trattamento di missione e comunque per importi non superiori al medesimo, uno specifico trattamento forfettario, che tiene conto delle differenze del costo della vita, da attribuire al personale inviato a svolgere attività di ricerca all'estero presso enti, centri e istituzioni straniere o internazionali per periodi continuativi superiori ad un mese. Sui regolamenti di cui al presente comma il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica acquisisce, nel termine perentorio di trenta giorni, il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     4. La Sincrotrone Trieste, società consortile per azioni, è costituita come società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La società non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e avanzi di gestione ai soci ed è obbligata a reinvestire i predetti utili o avanzi di gestione nonché eventuali residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o acquistati, qualora non destinati alla costituzione della riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali di cui alla lettera d), i quali non hanno natura di attività commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di impresa. Alla società si applica dal 1° gennaio 2000 il regime tributario degli enti non commerciali di cui agli articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109, 109-bis, 110, 110-bis e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto inquadramento a fini tributari è disposto in regime di neutralità fiscale, ai fini dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze attive soggette a tassazione in relazione alla prevista destinazione istituzionale dei beni. Restano ferme le posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di imposta, con facoltà di richiesta dei relativi rimborsi. Lo statuto e l'ordinamento contabile della società, da sottoporre al controllo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito il comitato di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, sono modificati sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

     a) adeguamento della struttura societaria, assicurando una quota di partecipazione di soggetti pubblici non inferiore al 51 per cento;

     b) snellimento degli organi sociali con presenza di componenti nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     c) applicazione alle successive modifiche statutarie delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, con il parere del comitato di cui al citato decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996;

     d) definizione dei compiti istituzionali della società in termini di attività di ricerca e formazione, in collegamento con il programma nazionale della ricerca e i programmi europei internazionali, promuovendo la collaborazione con soggetti pubblici e privati, anche stranieri e internazionali, nonché in termini di manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e di messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai partecipanti e ad enti di ricerca italiani e stranieri, pubblici e privati, assicurando la trasparenza delle procedure e la parità di condizioni, con vincoli di diffusione dei risultati per finalità di ricerca e non commerciali;

     e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto nella lettera d), del laboratorio, della strumentazione e del personale da parte di soggetti privati, per obiettivi funzionali ed attività commerciali, a titolo oneroso;

     f) definizione di criteri di valutazione delle componenti patrimoniali attive e passive, anche in deroga ai criteri stabiliti dal codice civile, in conformità ai compiti istituzionali della società.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO

 

          Art. 11. (Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991).

     1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, nonché del tempo trascorso, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

     2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle seguenti condizioni:

     a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione;

     b) impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della scuola di specializzazione;

     c) mancato svolgimento per tutta la durata del corso di specializzazione di qualsiasi attività libero-professionale esterna, nonché di attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario nazionale.

     3. Non può essere corrisposta la borsa di studio per gli anni in cui ne è stata percepita un'altra, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore. E' escluso dalla borsa di studio di cui al comma 1:

     a) chi non abbia concluso il corso di specializzazione, ovvero non abbia recuperato i periodi di sospensione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

     b) chi abbia sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da quelli previsti dalla lettera a).

     4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle istanze presentate. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 83 miliardi per l'anno 1999, di lire 48 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 12. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere derivante dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, comma 6, e 11, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 e a lire 190 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, a lire 737,5 miliardi per l'anno 2000 e a lire 749,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per l'anno 2000 e per lire 50 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e per lire 20 miliardi per l'anno 1999, lire 697,5 miliardi per l'anno 2000 e lire 699,5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     3. Qualora alla data di cui all'articolo 11, comma 4, l'importo complessivo delle borse di studio risulti superiore o inferiore alle disponibilità di cui allo stesso comma 4, nell'anno successivo la relativa autorizzazione di spesa è incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto importo complessivo, con compensazione a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

     4. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad assumere per l'anno 1999 un impegno di spesa complessivo per le finalità di cui agli articoli 4, 5, comma 1, e 11, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi ivi previsti.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 13. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Il Comitato di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, con la decorrenza di cui al comma 141 dello stesso art. 2, D.L. 262/06.

[2] Comma così modificato dall’art. 4 del D.L. 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 268.

[3] Termine così modificato dall’art. 7 bis del D.L. 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 268.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 convertito dalla L. 4 aprile 2002, n. 56.