Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 23/05/2008 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri |
Art. 2. Attribuzioni del Sottosegretario di Stato |
Art. 3. Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania. |
Art. 4. Tutela giurisdizionale |
Art. 5. Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno |
Art. 6. Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti |
Art. 6 bis. Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti termovalorizzatore di Acerra |
Art. 6 ter. Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti |
Art. 7. Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali |
Art. 8. Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi |
Art. 8 bis. Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori |
Art. 9. Discariche |
Art. 10. Impianti di depurazione |
Art. 11. Raccolta differenziata |
Art. 12. Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti |
Art. 13. Informazione e partecipazione dei cittadini |
Art. 14. Norma di interpretazione autentica |
Art. 15. Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione |
Art. 16. Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione |
Art. 17. Copertura finanziaria investimenti |
Art. 18. Deroghe |
Art. 19. Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania |
Art. 19 bis. Relazione al Parlamento |
Art. 20. Entrata in vigore |
§ 56.6.254 - D.L. 23 maggio 2008, n. 90. [1]
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
(G.U. 23 maggio 2008, n. 120)
Art. 1. Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 2. Attribuzioni del Sottosegretario di Stato
1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonchè igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9 [4].
1-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato non percepisce ulteriori emolumenti. [5]
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree, le sedi degli uffici e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione [7].
5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonchè il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
7-bis. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quellì previsti dalle vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui al comma 7, nonchè per il controllo della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al
8-bis. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle amministrazioni dello Stato per le finalità di cui al presente decreto è effettuato dal soggetto delegato mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione interessata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17. [9]
9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacola o rende più difficoltosa l'azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale [10].
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della
12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla gestione dei rifiuti. [11]
12-bis. Il Sottosegretario di Stato, sessanta giorni prima della cessazione dello stato di emergenza, presenta al Parlamento una relazione nella quale quantifica tutti gli oneri relativi agli interventi realizzati a carico delle risorse di cui all'articolo 17, indicando puntualmente e in modo motivato le esigenze in atto, le risorse disponibili e i soggetti pubblici e privati ai quali verranno affidati gli oneri della gestione ordinaria del ciclo dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania. [12]
Art. 3. Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania.
1. Nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonchè in quelli connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, attinenti alle attribuzioni del Sottosegretario di Stato, di cui all'articolo 2 del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica [14].
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2 [15].
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio, ivi compreso quello in servizio presso i tribunali militari e la corte militare d'appello, d'intesa con il Ministro della difesa, e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 [16].
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonchè quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, semprechè il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.
Art. 4. Tutela giurisdizionale [17]
[1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del
2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.]
Art. 5. Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno [18]
1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate [19].
2. Ai sensi dell'articolo 5 del
2-bis. La struttura del Sottosegretario di Stato mette a disposizione tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative procedure, e ne informa la Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni. [21]
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno [22].
4. (Omissis). [23]
Art. 6. Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, per la trasferenza dei rifiuti urbani, nonchè per la produzione di combustibile da rifiuti di qualità (CDR-Q) da utilizzarsi in co-combustione nei cementifici e nelle centrali termoelettriche. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17, entro un limite di spese di euro 10.900.000. [25]
Art. 6 bis. Impianti di selezione e trattamento dei rifiuti termovalorizzatore di Acerra [26]
1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che vi sono ordinariamente preposti, è trasferita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del
2. Le province della regione Campania, nelle norme dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si avvalgono, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il Sottosegretario di Stato richiede, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica e operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra (NA) per le società già affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti.
Art. 6 ter. Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti [27]
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni, si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER 19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01, CER 19.05.03; presso i medesimi impianti sono altresì autorizzate le attività di stoccaggio e di trasferenza dei rifiuti stessi. I rifiuti aventi codice CER 19.05.03, previa autorizzazione regionale, possono essere impiegati quale materiale di ricomposizione ambientale per la copertura e risagomatura di cave abbandonate e dismesse, di discariche chiuse ed esaurite, ovvero quale materiale di copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio [28].
1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, e in deroga alle disposizioni di cui all'allegato D alla parte IV del
Art. 7. Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali [30]. [31]
[1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del
2. All'articolo 37, comma 1, del
3. (Omissis). [34]]
Art. 8. Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi
1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
1-bis. Il Sottosegretario di Stato dispone, previa motivata verifica di un'effettiva esigenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, la progettazione, la realizzazione e la gestione, con il sistema della finanza di progetto, di un impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente; a tale fine il Sottosegretario di Stato individua, sentiti gli enti locali competenti, un sito idoneo nel territorio della regione Campania. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [35].
2. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania di cui al presente decreto e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, è autorizzato l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99 sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e sono altresì autorizzati lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e il deposito temporaneo limitatamente ai rifiuti aventi i medesimi codici sopra richiamati [36].
3. (Omissis). [37]
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
Art. 8 bis. Misure per favorire la realizzazione dei termovalorizzatori [38]
1. Per superare la situazione di emergenza e per assicurare un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, per gli impianti di termovalorizzazione localizzati nei territori dei conmuni di Salerno, Napoli e per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta motivata del Sottosegretario di Stato, definisce, con riferimento alla parte organica dei rifiuti stessi, le condizioni e le modalità per concedere, con propri decreti, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, anche in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della
Art. 9. Discariche
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonchè per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonchè presso i seguenti comuni: Terzigno (NA) - località Pozzelle; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle [40].
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore, lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonchè 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani [41].
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica. [42]
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al
6. L'articolo 1 del
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della
7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
Art. 10. Impianti di depurazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di pretrattamento, trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali [44].
2. E' autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti fissati dal
Art. 11. Raccolta differenziata
1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 15 per cento, al 25 per cento e al 40 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento [46].
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [47]
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, anche in forma associata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio degli enti locali interessati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [48]
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato. A decorrere dal 27 novembre 2010, le funzioni del consorzio unico di cui al precedente periodo sono esercitate separatamente, su base provinciale, in termini funzionali al corretto ciclo di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dei relativi Piani di gestione adottati in ambito regionale e provinciale. Dall'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [49].
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Agli interventi di compensazione ambientale e bonifica di cui all'Accordo di programma dell'8 aprile 2009 si provvede, nel limite massimo di 282 milioni di euro, a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
Art. 12. Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e del presente articolo si provvede, nel limite massimo di quaranta milioni di euro, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17. [52]
Art. 13. Informazione e partecipazione dei cittadini
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, al fine di promuovere il rispetto all'ambiente, anche stimolando l'adozione di comportamenti e abitudini tali da favorire lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. [53]
2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad attività aggiuntive di insegnamento. [55]
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14. Norma di interpretazione autentica [56]
[1. L'articolo 5 della
Art. 15. Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione
1. In relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a [58]:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.
2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al
2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonchè delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6-bis, si provvede a valere sulle risorse destinate ad intervenire di parte corrente di cui all'articolo 17, nei limiti di euro 12.214.000. [59]
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.
3-bis. All'articolo 6, comma 1, del
Art. 16. Misure per garantire la funzionalità dell'Amministrazione [61]
1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del
a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del
b) al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, il Dipartimento della protezione civile può usufruire di personale specializzato con ruolo dirigenziale, assunto a tempo determinato mediante concorso pubblico, con scadenza al 31 dicembre 2009, anche con contratti di diritto privato. [64]
2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:
a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzio-nalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al
Art. 17. Copertura finanziaria investimenti
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008, che costituisce limite di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, ad eccezione delle spese derivanti dagli articoli 11, comma 12, e 16. La dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è trasferita, nell'anno 2008, su proposta contabilità speciale per l'autorizzazione degli interventi di cui al precedente periodo. Una quota della medesima dotazione, pari al 10 per cento, è destinata a spese di parte corrente. [66]
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
2-bis. All'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera b), si provvede a valere sulle risorse di parte corrente del Fondo per la protezione civile, come determinato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. [67]
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. Il Sottosegretario di Stato provvede al monitoraggio degli impegni finanziari assunti, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 1, in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, informando il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 18. Deroghe
1. Per le finalità di cui al presente decreto, e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni:
[
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire [73].
1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del
Art. 19. Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania
1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 19 bis. Relazione al Parlamento [75]
1. Entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente, ogni sei mesi, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riferimento alle misure previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 18, nonchè sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti. Nella relazione è fornita dettagliata illustrazione dell'impiego del Fondo di cui all'articolo 17 e di ogni altro finanziamento eventualmente destinato alle finalità del presente decreto, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. La relazione espone, altresì, le modalità con cui, nel ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 18, è stato assicurato il rispetto dei principi fondamentali in materia igienico-sanitaria.
Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della
Visto l'articolo 5 della
Visto il
Visto l'articolo 107 del
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;
Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania;
Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell'atmosfera;
Ravvisata l'ineludibile esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente necessità di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;
Ritenuto altresì di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;
Ritenuta la necessità di disporre in via legislativa interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonchè interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio;
Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalità organizzata nelle attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania e considerata la necessità di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attività di indagine in ordine ai reati commessi nell'ambito delle predette attività di gestione dei rifiuti;
Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania;
Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18 - 26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del
Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei rifiuti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 2. Attribuzioni del Sottosegretario di Stato
1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonchè igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonchè il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al
9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della
12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.
Art. 3. Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania
1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonchè a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonchè quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, semprechè il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.
Art. 4. Tutela giurisdizionale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del
2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.
Art. 5. Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno
1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.
Art. 6. Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonchè per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.
Art. 7. Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del
2. All'articolo 37, comma 1, del
3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1.
Art. 8. Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi
1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del
3. E' prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
Art. 9. Discariche
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonchè per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonchè presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonchè 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al
6. L'articolo 1 del
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
Art. 10. Impianti di depurazione
1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal
Art. 11. Raccolta differenziata
1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.
3. L'articolo 4, comma 1, del
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.
Art. 12. Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti
1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.
Art. 13. Informazione e partecipazione dei cittadini
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.
2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.
5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 14. Norma di interpretazione autentica
1. L'articolo 5 della
Art. 15. Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione
1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.
2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.
Art. 16. Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione
1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del
b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, nonchè con riferimento all'esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2 dell'articolo 3 del
«2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti:
a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».
2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:
a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-ter del
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-ter del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al
Art. 17. Copertura finanziaria investimenti
1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16 è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articoli 61 della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. Deroghe
1. Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni:
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
Art. 19. Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania
1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 20. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dall'art. 2 bis del
[8] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 5 del
[9] Comma inserito dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Articolo abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al
[18] Rubrica così sostituita dall'art. 1 bis del
[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[20] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[21] Comma inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma modificato dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1 bis del
[23] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dall'art. 1 del
[29] Comma inserito dall'art. 1 del
[30] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[31] Articolo abrogato dall'art. 26 del
[32] Comma già modificato dall'art. 4 del
[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[34] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[35] Comma inserito dall'art. 2 del
[36] Comma così sostituito dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 ter del
[37] Comma soppresso dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dall'art. 1 bis del
[40] Comma così modificato dall'art. 1 del
[41] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 decies del
[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[43] Comma inserito dalla L. di conversione.
[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[45] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 decies del
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[49] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del
[50] Comma modificato dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 3 del
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10 del
[52] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[56] Articolo abrogato dall'art. 48 del
[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[58] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[59] Comma inserito dalla L. di conversione.
[60] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[61] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[62] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[63] Lettera inserita dall'art. 41 della
[64] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[65] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 41 della
[66] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[67] Comma inserito dalla L. di conversione.
[68] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[69] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[70] Capoverso soppresso dall'art. 4 decies del
[71] Capoverso così modificato dall'art. 4 decies del
[72] Capoverso così modificato dall'art. 4 decies del
[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[74] Comma aggiunto dall'art. 4 decies del
[75] Articolo inserito dalla L. di conversione.