Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.2 organizzazione |
Data: | 15/03/1999 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel centenario della Società italiana di fisica, la palazzina di proprietà del demanio, sita a Roma, in via Panisperna n. 89, attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, [...] |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del [...] |
§ 42.2.125 - Legge 15 marzo 1999, n. 62.
Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche.
(G.U. 17 marzo 1999, n. 63).
1. Nel centenario della Società italiana di fisica, la palazzina di proprietà del demanio, sita a Roma, in via Panisperna n. 89, attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene dedicata alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scienziati e ricercatori che ivi ottennero risultati scientifici rivoluzionari per la cultura e la società del nostro tempo e destinata a Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", quale ente vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Con l'istituzione del Museo storico della fisica sono ripristinati gli ambienti originali dell'aula magna, della biblioteca, dei laboratori e del Museo.
3. L'ordinamento del Museo è disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
4. Per l'istituzione del Museo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1999, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del
1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, pari a lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.