§ 95.26.6H - Legge 16 aprile 1974, n. 117.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:16/04/1974
Numero:117


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, con le [...]


§ 95.26.6H - Legge 16 aprile 1974, n. 117.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.

(G.U. 4 maggio 1974, n. 115)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     al primo comma, dopo le parole: "chilogrammo intero.", è aggiunta la frase: "In ogni caso la tassa non dovrà essere inferiore a lire 100.";

     e dopo le parole: "che può rivalersene sullo speditore." sono aggiunte le seguenti: "o sul destinatario.";

     All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'art. 27 della legge 9 febbraio 1963, numero 82, che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilità con il trattato o con i regolamenti della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, deve essere presentata alla intendenza di finanza competente".

     All'articolo 6, al secondo comma, le parole: "articolo 1", sono sostituite con le seguenti: "articolo 36";

     e dopo le parole: "del presente decreto", sono inserite le seguenti: "per l'accertamento e".

     All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli ultimi commi degli articoli 33, 34 e 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono abrogati. Il punto 9 dell'art. 4 della legge 1° marzo 1968, numero 173, è abrogato a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma del precedente articolo 2".