Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/05/1989 |
Numero: | 160 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 98.1.26559 - Legge 5 maggio 1989, n. 160.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.
(G.U. 5 maggio 1989, n. 103)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 3, primo periodo, le parole: "15 marzo 1989" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 1989"; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", al fine di individuare sistemi alternativi di trasporto che, pur raggiungendo l'obiettivo di un maggiore contenimento dei costi, offrano, altresì, il servizio ai cittadini residenti in zone a domanda debole";
al comma 3, secondo periodo, le parole: "31 marzo 1989" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1989";
al comma 3, terzo periodo, le parole: "15 aprile 1989" sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 1989";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-bis. Il comma 1 dell'art. 2 del
“1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della
7-ter. Il Ministero dei trasporti, al fine di promuovere il riassetto e la razionalizzazione delle strutture tecnico-amministrative della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane e di accelerare il risanamento tecnico ed economico previsto dall'art. 86 del
7-quater. Ai servizi automobilistici esercitati dalle gestioni governative su affidamento regionale o di enti locali continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla
7-quinquies. Al fine di evitare un ulteriore indebitamento delle aziende di trasporto pubblico urbano ammesse ai benefici di cui al
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. 1. Al fine di consentire un adeguato rinnovo del parco rotabile, lo stanziamento di lire 800 miliardi per il biennio 1989-90 in ragione di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, così come previsto dalla tabella A annessa alla
All'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I contratti e le convenzioni di cui al comma 1 aventi durata non superiore a cinque anni sono stipulati, e le relative spese sono eseguite, secondo criteri da stabilire, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, all'art. 14 della
All'articolo 9:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 11 della
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro della marina mercantile può autorizzare, su motivata richiesta delle società sovvenzionate, avanzata sulla base di situazioni specifiche o di particolare disagio, incrementi tabellari non superiori al 10 per cento rispetto alla tabella di armamento prefissata";
al comma 7, quarto periodo, le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi";
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "anche per le società esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE (Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar, Saremar)", sono aggiunte le seguenti: ", nonchè per la SIRM, per gli ufficiali RT utilizzati dalle stesse";
al comma 8, secondo periodo, le parole: "decreto interministeriale medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "medesimo decreto"; e dopo le parole: "degli elementi all'uopo rilevati rispetto a quanto previsto dal comma 10", sono aggiunte le seguenti: "Il pensionamento anticipato del personale eccedente comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro";
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. Le convenzioni di cui ai commi precedenti tengono conto, per quanto attiene ai parametri medi obiettivi riguardanti il personale marittimo e amministrativo, della effettiva consistenza degli organici quale risulta dalla graduale riduzione degli stessi per effetto del pensionamento anticipato di cui al comma 8, nonchè dei contratti collettivi di lavoro già stipulati alla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime ed approvati dal Ministero della marina mercantile e dei conseguenti accordi sindacali in essere. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della marina mercantile di cui al comma 8, cessa nei confronti del personale eccedente l'effetto della eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'art. 6 del
All'articolo 10, al comma 6, le parole: "in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al tasso programmato di inflazione".