§ 98.1.26559 - Legge 5 maggio 1989, n. 160.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/05/1989
Numero:160


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.26559 - Legge 5 maggio 1989, n. 160.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

(G.U. 5 maggio 1989, n. 103)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77

     All'articolo 1:

     al comma 3, primo periodo, le parole: "15 marzo 1989" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 1989"; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", al fine di individuare sistemi alternativi di trasporto che, pur raggiungendo l'obiettivo di un maggiore contenimento dei costi, offrano, altresì, il servizio ai cittadini residenti in zone a domanda debole";

     al comma 3, secondo periodo, le parole: "31 marzo 1989" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1989";

     al comma 3, terzo periodo, le parole: "15 aprile 1989" sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 1989";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "7-bis. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, è sostituito dal seguente:

     “1. Gli enti locali devono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali. In caso di inerzia degli enti locali, si applicano le disposizioni relative all'intervento sostitutivo di cui all'ultimo comma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62''.

     7-ter. Il Ministero dei trasporti, al fine di promuovere il riassetto e la razionalizzazione delle strutture tecnico-amministrative della gestione governativa delle ferrovie Calabro-Lucane e di accelerare il risanamento tecnico ed economico previsto dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è autorizzato, per i servizi di trasporto assunti in gestione diretta con le leggi 23 dicembre 1963, n. 1855, e 18 marzo 1968, n. 368, a procedere allo scorporo dei servizi svolgentisi nel territorio della regione Calabria, ferma restando la gestione diretta da parte dello Stato con gli stessi criteri e modalità di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1963, n. 1855. I criteri organizzativi di ripartizione tra le due aziende commissariali verranno definiti con apposito decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate.

     7-quater. Ai servizi automobilistici esercitati dalle gestioni governative su affidamento regionale o di enti locali continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

     7-quinquies. Al fine di evitare un ulteriore indebitamento delle aziende di trasporto pubblico urbano ammesse ai benefici di cui al decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, relativi alla copertura dei disavanzi di gestione per gli anni dal 1982 al 1986, le regioni devono provvedere agli adempimenti di cui al decreto del Ministro del tesoro del 9 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1987, e relative circolari esplicative, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla liquidazione del credito connesso ai benefici sopra menzionati, sono sospese le procedure inerenti alle posizioni debitorie delle aziende di trasporto pubblico urbano citate per pagamenti dovuti all'amministrazione dello Stato a saldo e/o ad anticipazione di tributi e per quelli dovuti all'INPS o all'lNAlL a saldo e/o ad anticipazione di contributi previdenziali. Detta sospensione opera comunque soltanto entro il limite dei crediti vantati dalle citate aziende di trasporto pubblico urbano, quali risultano dai bilanci consuntivi delle medesime relativi agli anni dal 1982 al 1986".

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. 1. Al fine di consentire un adeguato rinnovo del parco rotabile, lo stanziamento di lire 800 miliardi per il biennio 1989-90 in ragione di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, così come previsto dalla tabella A annessa alla legge 24 dicembre 1988, n. 541, è riservato alle finalità di cui all'art. 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, con una riserva fino al 50 per cento per l'acquisto di autobus ecologici o con alimentazione alternativa al gasolio, con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa".

     All'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. I contratti e le convenzioni di cui al comma 1 aventi durata non superiore a cinque anni sono stipulati, e le relative spese sono eseguite, secondo criteri da stabilire, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, ed all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nel rispetto dei princìpi di carattere generale disposti in materia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1989".

     All'articolo 9:

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Le convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, debbono assumere, per le sovvenzioni di equilibrio corrisposte per i servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole, con effetto dal 1° gennaio 1989, parametri medi obiettivi desumibili dalle tariffe praticate dalle Ferrovie dello Stato per uguali percorrenze e uguali servizi. La sovvenzione di equilibrio per l'anno 1988 è definitivamente regolata con i medesimi criteri e procedure di cui all'art. 14 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, detraendo, con imputazione alle somme corrisposte per tale anno, l'anticipazione già concessa ai sensi dell'art. 11 della stessa legge 5 dicembre 1986, n. 856. L'eventuale saldo sarà regolato in sede di corresponsione della sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza delle convenzioni di cui al presente comma. Per i predetti fini le quote annue di ammortamento delle navi adibite ai collegamenti di cui ai commi 1 e 2 sono calcolate sulla base di venti anni quale normale periodo di vita. Al termine di tale periodo le navi devono essere sostituite, salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile";

     al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro della marina mercantile può autorizzare, su motivata richiesta delle società sovvenzionate, avanzata sulla base di situazioni specifiche o di particolare disagio, incrementi tabellari non superiori al 10 per cento rispetto alla tabella di armamento prefissata";

     al comma 7, quarto periodo, le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi";

     al comma 8, primo periodo, dopo le parole: "anche per le società esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE (Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar, Saremar)", sono aggiunte le seguenti: ", nonchè per la SIRM, per gli ufficiali RT utilizzati dalle stesse";

     al comma 8, secondo periodo, le parole: "decreto interministeriale medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "medesimo decreto"; e dopo le parole: "degli elementi all'uopo rilevati rispetto a quanto previsto dal comma 10", sono aggiunte le seguenti: "Il pensionamento anticipato del personale eccedente comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro";

     dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

     "8-bis. Le convenzioni di cui ai commi precedenti tengono conto, per quanto attiene ai parametri medi obiettivi riguardanti il personale marittimo e amministrativo, della effettiva consistenza degli organici quale risulta dalla graduale riduzione degli stessi per effetto del pensionamento anticipato di cui al comma 8, nonchè dei contratti collettivi di lavoro già stipulati alla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime ed approvati dal Ministero della marina mercantile e dei conseguenti accordi sindacali in essere. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della marina mercantile di cui al comma 8, cessa nei confronti del personale eccedente l'effetto della eventuale opzione già esercitata ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54".

     All'articolo 10, al comma 6, le parole: "in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al tasso programmato di inflazione".