§ 54.4.73 - Del.CIPE 4 agosto 2000, n. 90.
Delibera quadro su criteri e modalità degli interventi, ex RIBS S.p.a., di Sviluppo Italia S.p.a., legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:04/08/2000
Numero:90

§ 54.4.73 - Del.CIPE 4 agosto 2000, n. 90.

Delibera quadro su criteri e modalità degli interventi, ex RIBS S.p.a., di Sviluppo Italia S.p.a., legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23.

(G.U. 26 ottobre 2000, n. 251)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 19 dicembre 1983, n. 700, che prevede la costituzione della società finanziaria pubblica "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS S.p.a.", avente per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero esplicabile mediante la promozione di nuove società, l'acquisizione di partecipazioni azionarie in società esistenti e la concessione di finanziamenti agevolati a società a partecipazione RIBS;

     Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge, che attribuisce al CIPE il compito di emanare le direttive per l'attuazione degli interventi della RIBS;

     Vista la legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2, che modifica la legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3, comma 2;

     Vista la legge 18 febbraio 1991, n. 48, di conversione del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, che modifica, tra l'altro, le norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;

     Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che prevede l'estensione dell'intervento della RIBS S.p.a. in base alla citata legge 19 dicembre 1983, n. 700, ad altri settori della produzione agricola;

     Visto il decreto del Ministro del tesoro del 24 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994;

     Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 132, che autorizza la RIBS S.p.a. ad acquisire e poi cedere partecipazioni a condizioni compatibili con i principi di economia di mercato, oltre che con le modalità previste dalla citata legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3;

     Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, che all'art. 23 reca integrazioni e modificazioni della legge 19 dicembre 1983, n. 700;

     Vista la propria delibera-quadro del 6 maggio 1998, n. 43, recante criteri e modalità di intervento della RIBS S.p.a.; legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 1998;

     Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che reca misure in materia di "Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e che prevede, tra l'altro, l'incorporazione della RIBS in Sviluppo Italia, integrato dal decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3;

     Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale;

     Visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti;

     Visto il regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

     Vista la "disciplina comunitaria di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/74/9 del 10 marzo 1998;

     Visti gli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/74/9 del 10 marzo 1998;

     Visti gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28/2 del 1° febbraio 2000;

     Visto il bollettino CE 9-1984 "Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alla partecipazione delle autorità pubbliche nel capitale delle imprese";

     Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 13138 del 17 luglio 2000, con la quale viene proposta al CIPE la modifica della citata delibera n. 43 del 6 maggio 1998;

     Ritenuta la necessità di adeguare le proprie direttive ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;

     Considerato che la citata legge 7 agosto 1997, n. 266, prevede che la presente delibera venga comunicata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea;

     Udita la relazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

 

Delibera:

 

     A. Criteri generali.

     1. Sviluppo Italia S.p.a. (di seguito Sviluppo Italia) subentra, tra l'altro, nei compiti e nelle funzioni già svolti dalla RIBS S.p.a. e, nell'esercizio di tali attività, opera nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli con le modalità previste dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 430 e dalla legge 7 agosto 1997, n. 266 e sulla base delle linee di indirizzo e coordinamento ex lege 23 dicembre 1999, n. 499 ed ai relativi programmi agricoli, agroindustriali e forestali di cui al punto 7, lettera a) dell'art. 2.

     2. Le risorse finanziarie già assegnate a RIBS ed attribuite a Sviluppo Italia a seguito della fusione, nonché le somme derivanti dalla cessione delle partecipazioni temporanee acquisite da RIBS/Sviluppo Italia e dai rimborsi delle rate di mutuo da questa concessi, sono utilizzate da Sviluppo Italia secondo i criteri e le modalità della presente delibera.

     Gli interventi perseguono il miglioramento strutturale del reddito degli agricoltori in tutto il territorio nazionale, con priorità per le iniziative che:

     a) siano localizzate nelle aree depresse del Paese e in particolare nei territori dell'obiettivo 1, avuto anche riguardo alle problematiche idriche delle diverse zone;

     b) siano finalizzate a promuovere processi di aggregazione e di integrazione attraverso azioni innovative e di sistema (filiera e/o distretto).

     Il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro il mese di dicembre di ogni anno, con proprio atto di indirizzo, comunica a Sviluppo Italia dandone preventiva informativa al CIPE, le priorità settoriali e territoriali cui dovranno essere rivolti gli interventi nell'anno successivo. [1]

     3. Sviluppo Italia, anche avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), per il tramite di AGEA, adotta iniziative per informare i potenziali interessati sui servizi da essa erogati, sulle agevolazioni concesse e le relative modalità operative. [2]

     4. È abrogata la delibera CIPE n. 43 del 6 maggio 1998.

 

     B. Modalità degli interventi ex-RIBS.

     5. Sviluppo Italia opera in base a specifici progetti d'investimento, nelle due forme, fra loro non cumulabili, degli interventi agevolati e degli interventi a condizioni di mercato.

     Per agevolare investimenti Sviluppo Italia, nel consociarsi con i soggetti proponenti l'intervento o nel partecipare al capitale delle imprese, opera con le modalità previste dalla legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3, comma 2, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2 e dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23.

     Nel caso di interventi a condizioni di mercato, Sviluppo Italia opera in base a quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali vigenti.

     Sviluppo Italia partecipa al capitale delle imprese come socio di minoranza, salvo casi eccezionali autorizzati congiuntamente dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle politiche agricole e forestali.

     In attuazione dello specifico progetto, Sviluppo Italia può costituire con i soggetti partecipanti al progetto stesso nuove società nonché assumere partecipazioni in imprese già operanti, intervenendo esclusivamente in operazioni di aumento del capitale sociale delle imprese suddette. Sviluppo Italia può partecipare al capitale di società cooperative e di loro consorzi, anche in qualità di socio sovventore ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni.

     In ogni società partecipata, i rapporti tra Sviluppo Italia e gli altri soci sono definiti in appositi patti parasociali, coerenti con le disposizioni contenute nella presente delibera. La sottoscrizione di tali patti da parte degli altri soci è condizione necessaria perché Sviluppo Italia possa procedere agli interventi finanziari previsti dai singoli progetti. In nessun caso i patti parasociali possono contenere clausole che comportino un maggior vantaggio economico o finanziario per i beneficiari rispetto a quanto stabilito dalla presente delibera.

     6. I progetti sono definiti da Sviluppo Italia e approvati dagli organi competenti della società.

     Nella fase istruttoria dei progetti, Sviluppo Italia è tenuta a verificare, tra l'altro, la compatibilità degli interventi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di concorrenza.

     7. Sviluppo Italia trasmette i progetti approvati dagli organi competenti al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvede a verificarne, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, la rispondenza alle linee di indirizzo e coordinamento ex lege 23 dicembre 1999, n. 499, ed ai relativi programmi agricoli, agroindustriali e forestali di cui al punto 7, lettera a), dell'art. 2.

     Sviluppo Italia può proporsi, con le modalità previste dalle vigenti normative, come soggetto intermediario di sovvenzione globale; può partecipare a programmi di sviluppo che prevedano la partecipazione di più soggetti pubblici e privati.

     8. Sviluppo Italia controlla, in tutte le sue fasi, l'esecuzione del programma di investimenti e la gestione delle proprie partecipate, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nei progetti. A tali fini Sviluppo Italia è tenuta:

     a) a designare propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle partecipate per la durata di possesso della partecipazione e nei collegi sindacali sino al rimborso dei mutui;

     b) ad acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla gestione delle partecipate;

     c) ad ottenere la certificazione del bilancio delle partecipate;

     d) a monitorare il perseguimento degli obiettivi previsti nei progetti di intervento e, in particolare, di quelli relativi ai tempi ed ai costi degli investimenti, di quelli occupazionali e ambientali e dei benefici attesi per i produttori agricoli.

     9. Sviluppo Italia presenta, entro il giorno 30 di giugno di ogni anno, al Ministero delle politiche agricole e forestali, per il successivo inoltro al CIPE, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente e la programmazione delle attività per l'anno in corso.

     Tale relazione contiene almeno:

     a) le notizie più significative sull'andamento economico finanziario ed in genere sull'evoluzione delle società partecipate;

     b) il confronto dei risultati con le previsioni di progetto e l'analisi dei relativi scostamenti;

     c) le eventuali problematiche di attuazione dei singoli progetti;

     d) l'entità e le modalità di utilizzo o d'impegno delle risorse di Sviluppo Italia nel corso dell'anno precedente;

     e) le risorse disponibili per interventi nell'anno in corso.

     Il Ministro delle politiche agricole e forestali può proporre al CIPE eventuali modifiche alla presente delibera che si dovessero rendere necessarie nonché le indicazioni, anche di natura finanziaria, di cui tenere conto nell'impostazione del programma di attività di Sviluppo Italia.

 

     C. Aiuti di Stato.

     10. Ai sensi delle legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, Sviluppo Italia può agevolare progetti di investimento che prevedono la partecipazione di minoranza, salvo nei casi espressamente autorizzati, al capitale sociale dell'impresa e l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni a tasso agevolato.

     La dimensione dell'aiuto, ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione, si determina tenendo conto sia della partecipazione al capitale che del mutuo agevolato. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione considera anche eventuali altre agevolazioni previste nel progetto, o comunque ottenute o richieste dalla impresa partecipata per la realizzazione degli investimenti indicati nel progetto stesso. In ogni caso l'intervento di Sviluppo Italia, anche se relativo, per la stessa impresa, a più fasi successive, non deve superare complessivamente i limiti di intensità di aiuto definiti dalla normativa comunitaria.

     La partecipazione di Sviluppo Italia al capitale è temporanea (con un massimo di 5 anni, elevabile a 15 anni se produttori agricoli, singoli o associati, acquisiscono, entro la fine del primo anno dalla data di inizio della partecipazione stessa, detenendolo poi per l'intero periodo, almeno il 10% del capitale sociale).

     Il periodo di partecipazione di Sviluppo Italia decorre dal momento in cui il capitale versato dalla finanziaria abbia raggiunto il 5% della quota di spettanza della stessa.

     Al momento della sottoscrizione dei patti parasociali Sviluppo Italia ottiene dagli altri soci l'impegno ad adeguare, anteriormente all'uscita di Sviluppo Italia dalla società, il capitale nominale al valore del patrimonio netto. Al termine del periodo d'intervento, Sviluppo Italia cede agli altri soci le proprie quote di partecipazione, ad un prezzo pari al valore nominale delle azioni o quote oggetto di cessione.

     Sono ammissibili all'intervento di Sviluppo Italia anche progetti di nuovi investimenti di imprese nelle quali Sviluppo Italia sia già intervenuta o nelle quali sia ancora presente.

     I mutui sono agevolati nelle condizioni di rientro (fino a 5 anni di preammortamento e fino a 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate) e nel tasso (15% nei primi 5 anni e 60% nei successivi 10 anni del tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994). I tassi di interesse sono ricalcolati, a partire dalla terza rata semestrale, in base alla media dei tassi di riferimento in vigore nei dodici mesi precedenti ad ogni scadenza.

     Per i mutui già stipulati al momento della pubblicazione della presente delibera, qualora il tasso praticato superi il tasso limite, come definito dall'art. 1, punto 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, Sviluppo Italia, su richiesta del mutuatario, potrà procedere all'adeguamento dei tassi d'interesse, secondo i criteri e le condizioni riportati al comma precedente, a partire dalla prima rata in scadenza dopo l'adozione della presente delibera.

     11. L'assunzione di partecipazioni e l'erogazione di mutui agevolati, ai sensi del precedente punto 10, devono avvenire in coerenza con quanto previsto nel progetto e in aderenza con le effettive esigenze di realizzazione degli investimenti.

     La partecipazione di Sviluppo Italia al capitale sociale di nuove società e la sottoscrizione di quote di aumento di capitale in imprese già operanti avviene mediante versamento in denaro da parte di Sviluppo Italia. Gli altri soci partecipano mediante versamento in denaro e/o conferimento di beni. In caso di conferimento di beni da parte degli altri soci, è necessario dimostrare la natura essenziale degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto, fornire il valore dei beni conferiti, non superiore al valore di mercato, e la relativa metodologia di stima utilizzata.

     I versamenti di Sviluppo Italia in conto capitale devono essere concomitanti o successivi a quelli degli altri soci.

     I soci a capitale privato delle imprese partecipate da Sviluppo Italia devono impegnarsi all'acquisto delle azioni o delle quote di quest'ultima, al termine del periodo di intervento, come previsto al punto 10, garantendo detto impegno almeno con un mandato irrevocabile a Sviluppo Italia di vendita di tante loro azioni o quote che, sommate a quelle di proprietà della finanziaria, siano pari almeno al 51% dell'intero capitale sociale.

     Nel caso Sviluppo Italia partecipi a società cooperative, idonea garanzia può essere rappresentata almeno dalla costituzione di un apposito fondo, alimentato dagli utili di gestione e finalizzato al rimborso delle quote di Sviluppo Italia al termine del periodo previsto nel piano.

     12. Per le iniziative che possono usufruire anche di altre misure di aiuto pubblico, regionale, nazionale o comunitario, Sviluppo Italia è autorizzata, nell'ambito dei propri interventi, ad anticipare alle partecipate, sotto forma di finanziamento agevolato con le modalità previste al punto 10, i contributi dalle stesse richiesti e approvati a tale titolo, a condizione che anche l'agevolazione determinata da tale anticipazione rientri nei limiti di equivalente sovvenzione.

     I finanziamenti concessi da Sviluppo Italia devono essere assistiti da idonee garanzie reali e/o personali o da fondi di garanzia. Qualora le garanzie prestate prevedano elementi di aiuto, gli stessi andranno opportunamente considerati ai fini del calcolo dell'ESL.

     13. Per i fini indicati all'art. 23, comma 3, della citata legge 7 agosto 1997, n. 266, Sviluppo Italia predisporrà e trasmetterà al Ministero delle politiche agricole e forestali apposita scheda di valutazione. La scheda dovrà contenere gli elementi d'informazione necessari ai fini delle verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali della compatibilità degli interventi con la normativa comunitaria, con i contenuti della presente delibera, nonché della coerenza con le linee di indirizzo e coordinamento ex lege 23 dicembre 1999, n. 499, e con i relativi programmi agricoli, agroindustriali e forestali di cui al punto 7, lettera a), dell'art. 2.

     14. La base dell'insieme di spese ammissibili all'agevolazione comprende:

     a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

     b) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;

     c) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopraindicate a) e b). Sono escluse le spese di pubblicità sui marchi detenuti dall'impresa che presenta il progetto.

     I progetti possono prevedere il ricorso ad altre fonti di finanziamento pubblico, regionali, nazionali o comunitarie, nel rispetto dei limiti di intensità fissati dalla normativa comunitaria: a tal fine, Sviluppo Italia può coordinare il suo intervento con i soggetti preposti alla gestione ed al coordinamento delle suddette altre fonti, allo scopo di contribuire all'accelerazione della spesa dei fondi comunitari.

 

     D. Interventi a condizioni di mercato.

     15. Sviluppo Italia, anche a valere sulle risorse di cui al punto 2 della presente delibera, può intervenire nel capitale di rischio delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli e zootecnici anche attraverso la costituzione di un apposito fondo di investimenti, in base a quanto disposto dalle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

 


[1]  Punto così sostituito dalla deliberazione 2 agosto 2002, n. 58.

[2]  Punto così sostituito dalla deliberazione 2 agosto 2002, n. 58.