§ 98.1.26990 - Legge 3 agosto 1995, n. 351.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/08/1995
Numero:351


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di [...]


§ 98.1.26990 - Legge 3 agosto 1995, n. 351.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza.

(G.U. 24 agosto 1995, n. 197)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 720, 25 febbraio 1995, n. 49, e 29 aprile 1995, n. 133.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251

     All'art. 1:

     al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Alle medesime società possono partecipare anche le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura";

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.

     1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

     1-quater. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'art. 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un limite massimo di quaranta anni.

     1-quinquies. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:

     a) assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;

     b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'art. 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.

     1-septies. Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-sexies del presente articolo è subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari, approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991";

     il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     "5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.

     5-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilità del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, sul quale sono versati i proventi di cui al successivo comma 5-ter, con esclusione quindi di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

     5-ter. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, al netto degli apporti e degli investimenti effettuati dalle suddette società, nonchè degli oneri per beni e servizi utilizzati gratuitamente da pubbliche amministrazioni, tenendo anche conto del traffico per passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali potranno essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrate del bilancio statale di cui all'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 ";

     al comma 6, secondo periodo, sono soppresse le parole: "e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373,";

     dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

     "6-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonchè di salvaguardia dei livelli occupazionali.

     6-ter. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento da parte degli enti e società di gestione di interi complessi aeroportuali, dell'imposta erariale istituita dall'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,n. 165, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, anche in deroga alla normativa vigente in materia di contabilità di Stato.

     6-quater. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione".

     All'art. 2:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni. La difesa e la rappresentanza della società davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale saranno assicurate dall'ufficio legale dell'azienda, salvo diverso avviso del consiglio d'amministrazione che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno. Lo schema del suddetto decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due assistenti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresì fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie e, per la trasformazione in società per azioni, di appropriate consulenze esterne";

     il comma 3 è soppresso;

     dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Nell'ambito della trasformazione dell'Azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi supporti strutturali".

     All'art. 3:

     al comma 1, le parole: "tra Roma e Belgrado" sono sostituite dalle seguenti: "tra i due Paesi";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio di stazioni radiotelefoniche o radiotelegrafiche su aeromobili civili deve essere indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, unitamente alla certificazione attestante l'immatricolazione dell'aeromobile, rilasciata dal Registro aeronautico italiano ed alla descrizione tecnica dell'impianto. Gli apparati facenti parte delle stazioni da installare devono essere preventivamente omologati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rilascio della licenza di esercizio è subordinata all'esito favorevole della visita di collaudo della stazione, una volta installata a bordo, da parte del Registro aeronautico italiano. Le spese per omologazione e collaudo sono a carico di chi le richiede. La licenza ha validità di cinque anni e può essere rinnovata, su domanda dell'interessato, da inoltrarsi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza; il rinnovo è subordinato all'esito favorevole di una visita d'ispezione, effettuata, a spese di chi la richiede, da parte del Registro aeronautico italiano che rilascia, al termine, un attestato provvisorio di validità sino al formale rinnovo. Qualora il Registro aeronautico italiano nel corso di controlli periodici o straordinari riscontri l'inefficienza della stazione radiotelegrafica o radiotelefonica o la non regolarità di funzionamento o la sua non rispondenza alle relative norme tecniche, ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le conseguenti azioni".

     All'art. 5:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. All'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'art. 57, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nel testo modificato dall'art. 9 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, sono soppresse le parole: "i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza";

     b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività"";

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. All'art. 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: ", dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano"".