§ 93.17.293 - D.M. 2 luglio 2003, n. 183.
Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.17 veicoli
Data:02/07/2003
Numero:183


Sommario
Art. 1.  Ripartizione stanziamento
Art. 2.  Entità del contributo
Art. 3.  Modalità di monitoraggio
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 93.17.293 - D.M. 2 luglio 2003, n. 183.

Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

(G.U. 22 luglio 2003, n. 168)

 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

     Visto il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, recante ulteriori interventi in materia di rottamazione degli autoveicoli;

     Visto in particolare l' articolo 1, comma 2, che prevede incentivazioni per gli acquisti di autoveicoli a trazione elettrica e incentivazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), nonchè incentivazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL;

     Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento sulle incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL);

     Visto l'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Legge Finanziaria per il 2001» che autorizza nuovi stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

     Visto il decreto del 5 aprile 2001del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante la definizione delle tipologie oggetto degli incentivi, nonchè la ripartizione del predetto stanziamento fra le incentivazioni per il settore elettrico e quelle per il settore metano/GPL;

     Visto l'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza», che autorizza un ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004;

     Visto che occorre ripartire il predetto stanziamento fra le incentivazioni per il settore GPL e gas metano e le incentivazioni per il settore elettrico;

     Rilevata la necessità di modificare l'entità del contributo previsto nell'articolo 2 del citato decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, al fine di incrementare maggiormente l'impiego di autoveicoli a basso impatto ambientale, quali quelli alimentati a metano ed a GPL, avuto anche riguardo all'attuale situazione di grave congiuntura negativa del mercato;

     Rilevata altresì la necessità di definire, nell'ambito di appositi accordi di programma con le associazioni di categoria, modalità operative di controllo che, anche in relazione all'incremento dell'entità del contributo, garantiscano una verifica adeguata dell'andamento delle operazioni incentivabili e dell'effettivo utilizzo del contributo da parte del consumatore finale;

     Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Ripartizione stanziamento

     1. Lo stanziamento di 5 milioni di euro, previsto dall'articolo 28 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004 è ripartito in ragione di euro 4,5 milioni per la concessione di incentivi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL e di euro 0,5 milioni per l'acquisto di autoveicoli a trazione elettrica nonchè motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita.

 

          Art. 2. Entità del contributo

     1. L'articolo 2 del decreto 17 luglio 1998, n. 256, citato nelle premesse è così sostituito:

     «Il contributo è stabilito nella misura di euro 1.500 in favore delle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) e nella misura di euro 650 in favore delle persone fisiche che fanno installare, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano o a GPL su autoveicolo di proprietà e di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima, o ai suoi familiari conviventi.».

 

          Art. 3. Modalità di monitoraggio

     1. Le modalità operative di monitoraggio dell'andamento delle erogazioni e dell'effettivo utilizzo del contributo da parte del consumatore finale sono stabilite in appositi accordi di programma da stipularsi tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, secondo gli schemi allegati al presente decreto.

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     ALLEGATI

 

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

Il Ministero delle attività produttive, rappresentato dal direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

E

Le associazioni di categoria del GPL e del metano

nell'interesse e per conto dei propri associati e non associati

 

     Premesso che:

     il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, ha previsto incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL);

     in conformità all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 11 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento di attuazione della sopracitata norma, il Ministero delle attività produttive provvede alla ricognizione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, previsti in favore delle persone fisiche che procedono alla installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL, sulla base dei dati raccolti dalla Direzione generale della motorizzazione civile attraverso i propri uffici periferici;

     i dati forniti dalla Direzione generale della motorizzazione attestano l'avvenuta installazione degli impianti, ma non possono fornire informazioni sull'applicazione della agevolazione suddetta;

     non esiste un listino dei prezzi massimi per le installazioni di impianti a GPL o a metano che costituisca un riferimento per i consumatori;

     è necessario definire un listino di prezzi massimi per le installazioni di impianti a GPL o metano effettuate su autoveicoli entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione;

     il Ministero delle attività produttive si riserva di concertare con le associazioni l'adozione di un programma promozionale di sostegno all'intervento;

     il Ministro delle attività produttive con decreto in data .................. ha modificato il citato decreto ministeriale 11 luglio 1998, n. 256, prevedendo, fra l'altro, modalità operative di monitoraggio da stabilire nell'ambito di accordi di programma con le associazioni di settore maggiormente rappresentative;

     Stipulano il seguente accordo di programma:

 

     Art. 1. Premessa ed allegati

     La premessa e gli allegati formano parte integrante del presente accordo di programma.

 

     Art. 2. Oggetto dell'accordo

     Oggetto dell'accordo è:

     la attuazione di una procedura di esame e monitoraggio degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 256/1998, da intendersi come preliminare all'esercizio della competenza istituzionale di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze;

     la definizione di un listino di prezzi massimo delle installazioni degli impianti GPL o metano, articolato per tipologia tecnica e per aree geografiche omogenee.

 

     Art. 3. Finalità dell'accordo

     Definizione dell'esatto utilizzo degli stanziamenti attraverso la ricognizione ed il monitoraggio delle installazioni che hanno beneficiato del contributo statale.

     Definizione di un tetto massimo per i prezzi delle installazioni per assicurare il beneficio al consumatore finale.

 

     Art. 4. Impegni delle parti firmatarie

     Il Ministero delle attività produttive si impegna a:

     esaminare l'effettiva applicazione dell'agevolazione sulla base della documentazione raccolta dalle associazioni di settore firmatarie del presente accordo;

     riconoscere il contributo statale solo alle installazioni conformi a quanto previsto nell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 256/1998 ed ai quali è stato applicato un prezzo conforme al listino dei prezzi massimi;

     favorire una proposta di modifica di quanto dispone il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardo al riconoscimento dei contributi mediante la modalità del credito di imposta.

     Le associazioni di categoria, per la parte di rispettiva competenza, si impegnano a:

     raccogliere la documentazione di cui all'art. 5 del presente accordo, attraverso le officine installatrici ad esse associate;

     far pervenire al Ministero delle attività produttive la documentazione di cui sopra;

     informare le officine interessate sulle operazioni esaminate dal Ministero delle attività produttive con esito positivo;

     inviare al Ministero con cadenza mensile un report completo degli interventi agevolati;

     portare avanti studi e prove sperimentali relativi al miglioramento delle qualità tecniche ed ambientali dei prodotti;

     continuare nell'azione di sensibilizzazione ed informazione finalizzata alla promozione dell'uso del GPL e del metano per autotrazione;

     promuovere incentivi e facilitazioni per l'impiego del GPL e del metano per autotrazione;

     definire il listino dei prezzi massimi di installazione tenendo conto che gli stessi applicati sul territorio nazionale sono soggetti a variazioni ascrivibili ai differenti costi di manodopera. Il predetto listino viene allegato al presente accordo e potrà essere aggiornato con il solo indice ISTAT a partire dall'anno 2004.

 

     Art. 5. Procedimento di accesso al contributo statale

     Per poter recuperare l'importo delle agevolazioni, in conformità del comma 3 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 256/1998, le officine installatrici di impianti a metano e/o GPL seguono le procedure definite nel presente articolo.

     L'officina installatrice invia alle proprie associazioni di settore, firmatarie del presente accordo, la seguente documentazione:

     1) copia della fattura di installazione con firma e timbro, in originale, del titolare dell'attività;

     2) copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo attestante l'avvenuta installazione con timbro e firma, in originale, del titolare dell'attività;

     3) certificato dello stato di famiglia nel caso di installazione di impianto a gas metano o GPL su autoveicolo intestato a familiari conviventi.

     Le associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio B1 - Via Molise n. 2 - Roma, la documentazione raccolta.

     Il Ministero delle attività produttive, dopo aver effettuato l'esame della documentazione, assegna un codice alfanumerico - appartenente ad un protocollo unificato - ad ogni richiesta approvata.

     Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il Ministero invia all'associazione interessata la lista delle pratiche approvate con i relativi codici.

     Le associazioni, entro giorni sette dall'arrivo della lista suddetta, provvedono ad inviare ad ogni officina interessata un attestato dell'approvazione della pratica con il relativo codice alfanumerico.

     Le officine installatrici procedono al recupero dell'importo dell'agevolazione sull'installazione se ad essa è stato assegnato un codice di approvazione.

     Resta fermo l'obbligo, per le officine degli installatori, di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle operazioni di installazione come previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256. Per lo stesso periodo di cinque anni dovrà altresì essere conservato l'attestato di approvazione della pratica con relativo codice alfanumerico.

 

     Art. 6. Oneri

     L'attività derivante dall'applicazione del presente accordo si intende resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito senza oneri per il Ministero delle attività produttive e per i soggetti destinatari del contributo associati e non associati.

 

 

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

Il Ministero delle attività produttive rappresentato dal direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

E

I produttori di autoveicoli omologati anche, o esclusivamente a gas metano o a GPL

 

     Premesso che:

     il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997, n. 403, ha previsto incentivazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL);

     in conformità all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento di attuazione della sopracitata norma, il Ministero delle attività produttive provvede alla ricognizione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, previsti in favore delle persone fisiche che acquistano un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a GPL, sulla base dei dati raccolti dalla Direzione generale della motorizzazione civile attraverso i propri uffici periferici;

     i dati forniti dalla Direzione generale della motorizzazione attestano l'acquisto di veicoli nuovi, ma non possono fornire informazioni sull'applicazione della agevolazione suddetta;

     visto che per le autovetture nuove esiste un listino di prezzi che costituisce un riferimento per i consumatori;

     il Ministero delle attività produttive si riserva di concertare con le associazioni l'adozione di un programma promozionale di sostegno all'intervento;

     il Ministro delle attività produttive con decreto in data .................... ha modificato il citato decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, prevedendo, fra l'altro, modalità operative di monitoraggio da stabilire nell'ambito di accordi di programma con le associazioni di settore maggiormente rappresentative;

     Stipulano il seguente Accordo di programma:

 

     Art. 1. Premessa

     Le premesse formano parte integrante del presente accordo di programma.

 

     Art. 2. Oggetto dell'accordo

     Oggetto dell'accordo è: la attuazione di una procedura di esame e monitoraggio degli interventi di cui l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 256/1998 da intendersi come preliminare all'esercizio della competenza istituzionale di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 3. Finalità dell'accordo

     Definire l'esatto utilizzo degli stanziamenti attraverso la ricognizione ed il monitoraggio degli acquisti di autovetture nuove alimentate a gas metano o a GPL.

     Assicurare il beneficio al consumatore finale.

 

     Art. 4. Impegni delle parti firmatarie

     Il Ministero delle attività produttive si impegna a:

     esaminare l'effettiva applicazione dell'agevolazione sulla base della documentazione raccolta dalle associazioni di settore firmatarie del presente accordo;

     riconoscere il contributo statale solo agli acquisti conformi a quanto previsto nell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale n. 256/1998 ed ai quali è stato applicato un prezzo conforme al listino dei prezzi ufficiale;

     favorire una proposta di modifica di quanto dispone il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, riguardo al riconoscimento dei contributi mediante la modalità del credito di imposta.

     Le associazioni di categoria dei produttori e importatori di auto si impegnano a:

     raccogliere la documentazione di cui all'art. 5 del presente accordo attraverso le imprese costruttrici o importatrici;

     far pervenire al Ministero delle attività produttive la documentazione di cui sopra;

     informare le predette imprese sulle operazioni esaminate dal Ministero delle attività produttive con esito positivo;

     inviare al Ministero con cadenza mensile un report completo degli interventi agevolati;

     portare avanti studi e prove sperimentali relativi al miglioramento delle qualità tecniche ed ambientali dei prodotti;

     continuare nell'azione di sensibilizzazione ed informazione finalizzata alla promozione dell'uso del GPL e del metano per autotrazione;

     promuovere incentivi e facilitazioni per l'impiego del GPL e del metano per autotrazione.

 

     Art. 5. Procedimento di accesso al contributo statale

     Per poter recuperare l'importo delle agevolazioni, in conformità del comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 256/1998, i costruttori o importatori del veicolo nuovo alimentato a gas metano o a GPL seguono le procedure definite nel presente articolo.

     L'impresa costruttrice o importatrice invia alle proprie associazioni di settore, firmatarie del presente accordo, la seguente documentazione:

     1) copia della fattura di vendita con firma e timbro, in originale, del titolare dell'attività;

     2) copia del libretto di circolazione e certificato di proprietà dell'autoveicolo attestante l'avvenuta vendita con timbro e firma, in originale, del titolare dell'attività.

     Le associazioni di settore, con cadenza quindicinale, inviano al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ufficio B1 - via Molise n. 2 - Roma, la documentazione raccolta.

     Il Ministero delle attività produttive, dopo aver effettuato l'esame della documentazione, assegna un codice alfanumerico - appartenente ad un protocollo unificato - ad ogni richiesta approvata.

     Entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il Ministero invia all'associazione interessata la lista delle pratiche approvate con i relativi codici.

     Le associazioni, entro giorni sette dall'arrivo della documentazione suddetta, provvedono ad inviare ad ogni impresa interessata un attestato dell'approvazione della pratica con il relativo codice alfanumerico.

     Le imprese costruttrici o importatrici procedono al recupero dell'importo dell'agevolazione se ad essa è stato assegnato un codice di approvazione.

     Resta fermo l'obbligo per i costruttori e per gli importatori di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle vendite come previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto ministeriale n. 256/1998. Per lo stesso periodo di cinque anni dovrà altresì essere conservato l'attestato di approvazione della pratica con relativo codice alfanumerico.

 

     Art. 6. Oneri

     L'attività derivante dall'applicazione del presente accordo si intende resa dalla associazione di categoria a titolo gratuito senza oneri per il Ministero delle attività produttive e per i soggetti destinatari del contributo associati e non associati.