§ 48.1.72 - D.M. 2 giugno 1998, n. 174.
Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:02/06/1998
Numero:174


Sommario
Art. 1.  Esercizio delle scommesse.
Art. 2.  Concessioni per l'esercizio delle scommesse.
Art. 3.  Decadenza e revoca delle concessioni.
Art. 4.  Scommesse ammesse.
Art. 5.  Oggetto delle scommesse.
Art. 6.  Programma ufficiale delle competizioni sportive.
Art. 7.  Accettazione delle scommesse
Art. 8.  Validità delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto
Art. 9.  Rimborsi.
Art. 10.  Ricevuta della scommessa.
Art. 11.  Pagamento delle vincite.
Art. 12.  Attribuzione dei proventi.
Art. 13.  Ufficio competente.
Art. 14.  Dichiarazione d'inizio di attività.
Art. 15.  Modalità di emissione delle ricevute delle scommesse.
Art. 16.  Liquidazione e pagamento dell'imposta
Art. 17.  Rapporti con altri tributi.
Art. 18.  Tipi di scommesse ammesse.
Art. 19.  Programma scommesse.
Art. 20.  Calcolo delle quote
Art. 21.  Scommessa singola – parità.
Art. 22.  Scommessa plurima.
Art. 23.  Scommessa plurima in ordine – parità.
Art. 24.  Scommessa plurima in ordine libero – parità.
Art. 25.  Scommessa plurima - risultato nelle competizioni.
Art. 26.  Scommessa multipla - parità e validità.
Art. 27.  Totomultipla - scommesse vincenti.
Art. 28.  Totomultipla - procedura di calcolo delle quote.
Art. 29.  Totomultipla - calcolo della vincita.
Art. 30.  Caratteristiche delle scommesse.
Art. 31.  Programma scommesse e quote.
Art. 32.  Calcolo della vincita di una multipla.
Art. 33.  Percentuale di allibramento
Art. 34.  Massimali di pagamento.
Art. 35.  Minimi di accettazione.
Art. 36.  Parità
Art. 37.  Validità della scommessa multipla.
Art. 38.  Soluzione delle controversie.
Art. 39.  Disposizione transitoria.


§ 48.1.72 - D.M. 2 giugno 1998, n. 174. [1]

Regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995.

(G.U. 5 giugno 1998, n. 129)

 

Capo I

Norme generali

 

     Art. 1. Esercizio delle scommesse.

     1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giuochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea riguardanti gli sport olimpici.

     2. Agli effetti del presente regolamento assume la qualifica di gestore il CONI se direttamente organizza ed esercita l'attività di scommessa. E' considerato altresì gestore il concessionario che provvede con propria organizzazione all'esercizio delle scommesse.

 

          Art. 2. Concessioni per l'esercizio delle scommesse.

     1. Il CONI può attribuire, con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa a persone fisiche, società ed altri enti con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:

     a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;

     b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;

     c) omogeneità ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;

     d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;

     e) garanzia della libertà di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri enti e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;

     f) previsione di modalità di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entità economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero delle finanze;

     g) durata non inferiore a sei anni;

     h) l'accettazione delle scommesse avviene nei locali nei quali non si svolgono attività diverse dalla accettazione di scommesse.

     2. Il CONI, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che intende mettere a gara nell'anno successivo.

     3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

     4. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvate, su proposta del CONI, le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento, anche nella ipotesi di cui al comma 9.

     5. Il trasferimento della concessione è consentito previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

     6. [Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote. Le imprese di cui al primo periodo comunicano al CONI l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità. L'inosservanza delle condizioni di cui al presente comma comporta la decadenza della concessione] [2].

     7. Il CONI affida la gestione delle scommesse a totalizzatore o a quota fissa ai singoli soggetti di cui al comma 1, con propria delibera. La gestione delle scommesse a quota fissa è affidata ad almeno due concessionari.

     8. Il CONI, nel caso di singole concessioni a diversi soggetti, provvede all'autorizzazione di tutti i punti di accettazione.

     9. Il CONI effettua direttamente la gestione del totalizzatore nazionale oppure l'affida a terzi con gara da espletare secondo la normativa nazionale e comunitaria. E' vietata la partecipazione alla gara ai soggetti ai quali è affidata, ai sensi dei commi precedenti, la concessione per l'esercizio delle scommesse.

     10. Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta o per interposta persona, di partecipazioni in società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e di concessioni per l'accettazione delle scommesse.

 

          Art. 3. Decadenza e revoca delle concessioni.

     1. Il CONI, d'intesa con il Ministero delle finanze, con propria delibera dichiara la decadenza dalla concessione:

     a) quando è accertato il venire meno di uno dei requisiti o delle condizioni stabilite per l'attribuzione della concessione dal presente regolamento o dal relativo bando;

     b) quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui a comma 6 dell'articolo 2;

     c) in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

     d) per inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 7.

     2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, il CONI revoca la concessione quando nello svolgimento dell'attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla convenzione, nonché dalla normativa tributaria.

     3. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona né per il tramite di società, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione di detto provvedimento, all'attribuzione di nuove concessioni.

     4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli amministratori e ai soci di controllo delle società concessionarie.

 

          Art. 4. Scommesse ammesse.

     1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.

     2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, è ripartito tra gli scommettitori vincenti, secondo le specifiche modalità indicate nel presente regolamento.

     3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore ed il gestore delle scommesse.

     4. L'unità di scommessa e la scommessa minima sono fissate con delibera del CONI.

     5. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore e qualunque forma di scommessa non contemplata nel presente regolamento.

     6. Nuovi sistemi di scommessa, fra quelli effettuati al totalizzatore e a quota fissa, e nuove modalità di accettazione, anche a mezzo telefonico o telematico, sono stabilite, anche, su proposta del CONI, con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 5. Oggetto delle scommesse.

     1. Le scommesse hanno per oggetto i risultati parziali o finali di qualsiasi competizione sportiva di cui all'articolo 1, ovunque organizzata o svolta sotto il controllo del CONI.

     2. Le scommesse possono avere per oggetto anche fatti connessi alle competizioni stesse purché riscontrabili o determinabili dai referti arbitrali. [3]

 

          Art. 6. Programma ufficiale delle competizioni sportive.

     1. Il CONI, d'intesa col Ministero delle finanze, stabilisce quali sport, di anno in anno, e, con cadenza almeno mensile, quali avvenimenti sono ammessi alle scommesse.

     2. Il CONI rende pubbliche le competizioni sportive oggetto delle scommesse con un programma ufficiale redatto periodicamente e comunicato al Ministero delle finanze. Tale programma costituisce il documento in riferimento al quale le scommesse sono accettate. In esso sono riportati per ogni avvenimento la data, l'ora ufficiale d'inizio, il luogo di svolgimento, nonché i tipi di scommessa ammessi gli eventuali riporti di cui all'articolo 20, comma 2 e la relativa unità base di scommesse. [4]

     3. Sulla base del programma ufficiale di cui al comma 2 il gestore redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del giuoco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. Per le scommesse a quota fissa il gestore pubblica settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le quote di apertura in relazione a ciascun evento oggetto di scommessa e le altre notizie utili per l'effettuazione delle scommesse. [5]

     4. Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse, La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliate sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

 

          Art. 7. Accettazione delle scommesse [6].

     1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall'autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, il cui testo è esposto al pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse. I concessionari su autorizzazione dei predetti soggetti, in occasione di manifestazioni di particolare interesse o comunque connesse, possono aprire sportelli temporanei per la raccolta e l'accettazione delle scommesse all'interno dei luoghi di svolgimento della manifestazione, per un periodo di tempo limitato alla durata della medesima. Il CONI, con propria deliberazione, stabilisce i criteri di rilascio di detta autorizzazione.

     2. E' vietata ogni forma di intermediazione.

     3. Il termine dell'accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l'inizio ufficiale della competizione sportiva. Le scommesse accettate oltre l'inizio ufficiale della competizione comportano il rimborso delle stesse.

     4. Le modifiche dell'orario ufficiale di inizio delle competizioni comportano in caso di posticipazione, il protrarsi del termine di accettazione; in caso di anticipazione le modifiche comportano il rimborso delle scommesse accettate, limitatamente a quelle effettuate dopo l'inizio della competizione.

 

          Art. 8. Validità delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono l'oggetto [7].

     1. La scommessa è considerata valida quando il risultato che ne costituisce l'oggetto è conseguito sul campo.

     2. La scommessa è considerata non valida:

     a) quando l'avvenimento non si è svolto entro il giorno successivo a quello in programma;

     b) quando nessun concorrente si è classificato;

     c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre;

     3. Nel caso di scommesse su risultati parziali o su altri fatti connessi alla competizione, la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo, anche se in momenti successivi l'avvenimento è sospeso o annullato.

     4. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.

     5. Il risultato oggetto della scommessa è tempestivamente reso pubblico dal CONI. Le modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate.

     6. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce.

 

          Art. 9. Rimborsi.

     1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso quando:

     a) nel caso di avaria ai sistemi informatici, non sia consentita la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;

     b) la scommessa è considerata non valida;

     c) si verificano le ipotesi di cui ai commi 3 e 4, dell'articolo 7. [8]

     2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono state accettate.

     3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta della scommessa.

     4. Lo scommettitore decade dal diritto di rimborso se non chiede la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti da quello di effettuazione dell'ultimo avvenimento considerato nella scommessa medesima. Il gestore provvede ad effettuare il rimborso subito dopo l'affissione del comunicato di cui al comma 2. I rimborsi non richiesti entro il termine predetto sono acquisiti dal CONI.

 

          Art. 10. Ricevuta della scommessa.

     1. La scommessa accettata è certificata dalla ricevuta emessa dal sistema centrale di accettazione secondo le modalità di cui all'articolo 15. [9]

     2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non può essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.

     3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta che gli estremi della scommessa sono conformi alla richiesta; non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si sia allontanato dallo sportello.

     4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa è immediatamente annullata.

     5. [10]

     6. Se si riscontra, prima della chiusura dell'accettazione del giuoco, che una ricevuta è priva dei requisiti necessari per un eventuale pagamento o rimborso, o è illeggibile, la scommessa può essere annullata a richiesta dello scommettitore.

 

          Art. 11. Pagamento delle vincite.

     1. Il pagamento delle scommesse vincenti è effettuato subito dopo la convalida del risultato e la diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore e dopo la convalida del risultato per le scommesse a quota fissa, unicamente dietro presentazione della ricevuta delle stesse. Non può procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. L'importo pagato per vincita, la data e l'orario dell'avvenuto pagamento risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta delle scommesse.

     2. Il pagamento delle scommesse vincenti al totalizzatore, di importo unitario superiore a L. 30.000.000, è effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo alla diramazione delle quote.

     3. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove è stata effettuata la scommessa. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della gara oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dal CONI.

 

          Art. 12. Attribuzione dei proventi.

     1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse da destinarsi al CONI, al netto dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e delle spese relative all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e alla gestione del totalizzatore nazionale. [11]

 

          Art. 13. Ufficio competente.

     1. [12]

     2. I funzionari del Ministero delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

 

          Art. 14. Dichiarazione d'inizio di attività.

     1. [13]

     2. I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attività adottati dal CONI sono comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al CONI per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

 

          Art. 15. Modalità di emissione delle ricevute delle scommesse.

     1. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al sistema centrale, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa.

     2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del Ministero delle finanze.

 

          Art. 16. Liquidazione e pagamento dell'imposta [14].

 

          Art. 17. Rapporti con altri tributi.

     1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro prevista dall'articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è compresa nell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. [15]

     2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Capo II

Scommesse a totalizzatore

 

          Art. 18. Tipi di scommesse ammesse.

     1. Le scommesse ammesse a totalizzatore sono le seguenti:

     a) singola: il pronostico indica il verificarsi di uno degli eventi proposti sull'avvenimento oggetto della scommessa;

     b) plurima: il pronostico indica da due a sei dei primi classificati dell'avvenimento oggetto della scommessa. Nel proporre la scommessa è specificato:

     1) il numero degli eventi da pronosticare;

     2) se il pronostico è espresso indicando l'esatto ordine di piazzamento (scommessa in ordine) o se è espresso indicando i classificati qualunque sia il loro ordine di piazzamento (ordine libero);

     c) multipla: il pronostico indica tutti gli esiti di tutti gli avvenimenti oggetto della scommessa;

     d) totomultipla: tipo particolare di multipla, specificatamente disciplinato negli articoli da 27 a 29, nel quale il pronostico indica gli esiti da uno a sei degli avvenimenti oggetto della scommessa.

 

          Art. 19. Programma scommesse.

     1. Il gestore redige e rende pubblico, ai fini dell'affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, i tipi di scommessa ammessi, le unità di scommessa ed il minimo di scommessa, nonché gli eventuali riporti. Ogni variazione al programma ufficiale deve essere tempestivamente comunicata al pubblico. [16]

     2. Per la totomultipla il programma contiene da un minimo di 6 ad un massimo di 30 avvenimenti, indica i tipi di totomultipla ammessi e specifica per ciascun avvenimento gli eventi scommettibili.

 

          Art. 20. Calcolo delle quote [17].

     1. Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa.

     2. Nel caso in cui non risultino vincitori per un tipo di scommessa, il relativo disponibile a vincite è aggiunto al primo disponibile a vincite dello stesso tipo di scommessa su avvenimenti della medesima disciplina sportiva.

     3. Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra intera seguita da un solo decimale; i decimali successivi per troncamento, sono a favore del C.O.N.I. Il calcolo delle quote, ad eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 28, è effettuato come segue per ciascun tipo di scommessa:

     a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento, detratto l'importo del prelievo, e aumentato degli eventuali riporti;

     b) dal disponibile a vincite di cui alla lettera a) si detrae l'importo delle unità vincenti e la differenza che ne risulta si divide per il numero degli eventi o delle combinazioni vincenti pronosticabili;

     c) si divide ulteriormente l'importo di cui alla lettera b) riferibile a ciascun evento o combinazione vincente per l'ammontare totalizzato sul medesimo evento o combinazione. Tale quoziente aumentato di un'unità, costituisce la quota.

     4. Le quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una lira.

 

          Art. 21. Scommessa singola – parità.

     1. Nel caso di esito di parità nell'avvenimento oggetto della scommessa singola, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificati in parità. Le quote sono calcolate dividendo il disponibile a vincite di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), per il numero degli eventi vincenti. [18]

 

          Art. 22. Scommessa plurima.

     La scommessa plurima a totalizzatore è la seguente:

     a) P2. pronostico sui primi due classificati;

     b) P3. pronostico sui primi tre classificati;

     c) P4. pronostico sui primi quattro classificati;

     d) P5. pronostico sui primi cinque classificati;

     e) P6. pronostico sui primi sei classificati.

 

          Art. 23. Scommessa plurima in ordine – parità.

     1. In caso di esito di parità, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate le seguenti ipotesi:

     a) P2. parità tra due o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano in qualsiasi ordine due dei concorrenti classificati in parità;

     b) P2. parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano esattamente al primo posto il concorrente primo classificato ed al secondo posto uno qualunque dei concorrenti classificati in parità;

     c) P3. parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti con un'unica quota, le scommesse che indicano ai primi due posti, in qualsiasi ordine, i concorrenti classificati in parità ed esattamente al terzo posto il concorrente terzo classificato;

     d) P3. parità tra tre o più concorrenti al primo posto: sono vincenti con un'unica quota, le scommesse che indicano in qualsiasi ordine tre dei concorrenti classificati in parità;

     e) P3. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un unica quota, le scommesse che indicano, al primo posto il concorrente classificato primo e, comunque, due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto;

     f) P3. parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano esattamente al primo e secondo posto i concorrenti primo e secondo classificato ed al terzo posto uno dei concorrenti classificati in parità.

     2. Per gli esiti di parità relativi alle scommesse plurime P4, P5 e P6, si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma 1.

 

          Art. 24. Scommessa plurima in ordine libero – parità.

     1. In caso di esito di parità, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate le seguenti ipotesi:

     a) P2. parità di due o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con una unica quota, le scommesse che indicano due dei concorrenti classificati, in parità al primo posto;

     b) P2. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano il concorrente classificato primo e uno dei concorrenti classificato secondo in parità;

     c) P3. parità di due concorrenti al primo posto: sono vincenti con un'unica quota, le scommesse che indicano i due concorrenti classificati in parità al primo posto ed il concorrente classificato terzo;

     d) P3. parità di tre o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano tre dei concorrenti classificati in parità;

     e) P3. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un unica quota, le scommesse che indicano il concorrente classificato al primo posto e due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto;

     f) P3. parità di due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano i due concorrenti classificati ai primi due posti e uno dei concorrenti classificato terzo in parità.

     2. Per gli esiti di parità relativi alle scommesse plurime P4, P5 e P6, si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma 1.

 

          Art. 25. Scommessa plurima - risultato nelle competizioni.

     1. Se in un avvenimento oggetto della scommessa plurima i concorrenti classificati sono in numero inferiore ai concorrenti pronosticati, sono considerate vincenti le scommesse che indicano i concorrenti classificati, nell'ordine se la scommessa è in ordine o in qualsiasi ordine se la scommessa è a ordine libero.

 

          Art. 26. Scommessa multipla - parità e validità.

     1. Nel caso di esito di parità nell'avvenimento oggetto della scommessa multipla, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificato in parità.

     2. Le scommesse multiple che hanno per oggetto uno o più avvenimenti considerati non svolti o in cui nessun concorrente è classificato sono ritenute valide e vincenti nella parte in cui sono indicati esattamente gli esiti dei rimanenti avvenimenti.

 

          Art. 27. Totomultipla - scommesse vincenti.

     1. Una totomultipla è vincente quando, per tutti gli avvenimenti nella stessa considerati, i risultati convalidati sul campo corrispondono all'evento pronosticato.

     2. Se un avvenimento compreso nel programma di cui all'articolo 19 risulta non svolto o senza alcun concorrente classificato, la quota per tale avvenimento è posta pari ad 1 e tutti i possibili eventi dello stesso si considerano verificati. Le scommesse totomultiple che hanno per oggetto uno o più di tali avvenimenti sono considerate vincenti se indicano esattamente l'esito dei rimanenti avvenimenti pronosticati nella scommessa.

 

          Art. 28. Totomultipla - procedura di calcolo delle quote.

     1. Le quote, indicate per ogni avvenimento sulla base di una lira con troncamento alla seconda cifra decimale, sono comprensive della puntata. I conteggi sono eseguiti con troncamento alla sesta cifra decimale. Gli importi derivanti dai troncamenti sono a favore del CONI.

     2. La determinazione delle quote avviene secondo le seguenti modalità:

     a) ogni scommessa totomultipla viene registrata in tutti i suoi termini;

     b) su ogni avvenimento indicato nella totomultipla viene totalizzato, per tipo di scommessa, l'importo corrispondente al totale della scommessa, diviso per il numero degli avvenimenti pronosticati;

     c) l'individuazione delle scommesse vincenti avviene una volta conosciuti gli eventi vincenti;

     d) il numero delle unità di scommessa vincenti si determina separatamente per ogni tipo di scommessa;

     e) il disponibile a vincite si determina per ogni tipo di totomultipla e per ogni avvenimento, detraendo dal totale scommesso il prelievo globale;

     f) in caso di assenza di vincite su un avvenimento, il disponibile a vincite è ripartito, proporzionalmente, tra gli altri avvenimenti;

     g) nel caso di assenza di vincite su un tipo di scommessa su un avvenimento, il disponibile a vincite è ripartito proporzionalmente sugli altri tipi di scommesse;

     h) per ogni singolo avvenimento il calcolo della quota ponderata provvisoria avviene secondo le seguenti modalità:

     1) le unità vincenti di tutti i tipi sono sommate;

     2) per ogni tipo si calcola un parametro ottenuto moltiplicando il disponibile a vincite per il numero degli avvenimenti che quel tipo di scommessa contempla;

     3) la somma dei parametri di cui al punto 2, è divisa per il totale del disponibile sull'avvenimento. Così operando si ottiene un secondo parametro chiamato in prosieguo P

     4) il totale disponibile per vincite dell'avvenimento si divide per il totale delle vincite calcolate al punto 1;

     5) si effettua la radice piesima sul risultato della divisione di cui al punto 4, ottenendo così la quota di prima approssimazione riferita all'avvenimento;

     6) si verifica il totale dei pagamenti teorici. Tale totale si ottiene dando un valore provvisorio alle unità vincenti di ogni tipo di scommessa moltiplicandole per la quota provvisoria tante volte quanti sono i termini che quel tipo di scommessa contempla;

     7) si confronta il totale dei pagamenti teorici con il disponibile per vincite e se la differenza supera l'unità di scommessa si procede all'affinamento successivo della quota;

     i) le quote definitive ottenute non sono mai inferiori ad 1;

     l) in caso di esito di parità, non esplicitamente proposta come evento pronosticabile, sono considerate vincenti le scommesse che indicano gli eventi coinvolti nella parità stessa.

 

          Art. 29. Totomultipla - calcolo della vincita.

     1. L'importo della vincita di una totomultipla è determinato moltiplicando tra loro le quote di ogni avvenimento esattamente pronosticato e moltiplicando poi il risultato di tale operazione per l'importo scommesso.

     2. L'importo da pagare allo scommettitore è arrotondato per troncamento alle mille lire. Gli importi derivanti dai troncamenti sono in favore del CONI.

 

Capo III

Scommesse a quota fissa

 

          Art. 30. Caratteristiche delle scommesse.

     1. Possono essere effettuate scommesse singole sugli esiti di un solo avvenimento e scommesse multiple (martingale) su diversi esiti di uno o più avvenimenti.

     2. L'importo delle unità di scommessa è fissato nel programma.

 

          Art. 31. Programma scommesse e quote.

     1. Ogni gestore predispone e rende pubblico, mediante affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma di avvenimenti ed eventi scelti tra quelli previsti nel programma di cui all'articolo 6, sui quali sono accettate le scommesse. Per ogni avvenimento od evento, il programma indica l'orario di apertura e di chiusura dell'accettazione delle scommesse. Ogni variazione al programma deve essere tempestivamente comunicata al pubblico. [19]

     2. Ogni evento oggetto di scommessa riporta l'indicazione della quota che sarà pagata in caso di esatto pronostico. Le quote sono rapportate ad una lira ed indicate con una cifra intera seguita da un massimo di due decimali. Tali quote sono comprensive della restituzione della posta.

     3. Nel programma sono indicati gli avvenimenti per i quali non sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse multiple.

 

          Art. 32. Calcolo della vincita di una multipla.

     1. Se gli esiti dei vari avvenimenti sono legati in una unica scommessa (scommessa multipla o martingala), questa risulta vincente solo se verificano tutti i risultati pronosticati negli avvenimenti indicati nella scommessa. In tal caso l'importo della vincita è determinato moltiplicando tra loro le quote di ogni evento esattamente pronosticato e moltiplicando poi il risultato di tale operazione per l'importo scommesso.

     2. L'importo della vincita è maggiorato del 5 per cento per le scommesse quadruple e quintuple e di un ulteriore 5 per cento per ogni termine della scommessa multipla oltre i cinque. La maggiorazione non può comunque consentire vincite superiori ai massimali fissati all'articolo 34.

 

          Art. 33. Percentuale di allibramento [20].

     1. La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni evento di un singolo avvenimento.

     2. Le quote offerte dal gestore che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione, purché rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:

     a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 112; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento;

     b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 130; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;

     c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 145 con uno scarto non superiore al 5 per cento;

     d) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilità di vincita in avvenimenti che prevedono da quattro ad otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 260; è ammesso uno scarto non superiore al 5%; non è ammessa l'offerta di due possibilità di vincita per avvenimenti che prevedono meno di quattro possibili esiti;

     e) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilità di vincita in avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 290; è ammesso uno scarto non superiore al 5%;

     f) per le scommesse per le quali sono offerte tre possibilità di vincita in avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 435, è ammesso uno scarto non superiore al 5%; non è ammessa l'offerta di tre possibilità di vincita per avvenimenti che prevedono meno di otto possibili esiti.

     3. Le quote pari al massimale di pagamento non vengono considerate ai fini del calcolo di detta percentuale di allibramento.

 

          Art. 34. Massimali di pagamento.

     1. La vincita massima di ogni scommessa non può superare l'importo di 100 volte la posta per la scommessa su un singolo evento, mentre per la scommessa su più eventi (multipla o martingala) la vincita massima non può superare il prodotto tra il numero degli eventi giocati ed il numero 80, con un massimo comunque di 400 volte.

 

          Art. 35. Minimi di accettazione.

     1. Il gestore accetta scommesse il cui importo dà origine ad una vincita, in base alle quote offerte, non superiore al prodotto dell'unità minima di scommessa per il massimale relativo al tipo di scommessa. Tale obbligo comunque non sussiste per le scommesse il cui importo dà origine ad una vincita superiore a lire 10.000.000.

 

          Art. 36. Parità [21].

     1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento è determinata dalla quota pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parità; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento è ricompreso.

     2. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità di vincita, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K così determinato: K=1 -[(numero vincite da pagare per effetto della parità - vincite offerte)/vincite da pagare per effetto della parità)].

     Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso. [22]

 

          Art. 37. Validità della scommessa multipla.

     1. Se uno o più avvenimenti oggetto della scommessa multipla non si sono svolti o nessun concorrente si è classificato, tali avvenimenti assumono quota uguale a 1, ed è ritenuta valida e vincente la scommessa nella parte in cui indica esattamente gli esiti dei rimanenti avvenimenti.

 

Capo IV

Soluzione delle controversie e disposizione transitoria

 

          Art. 38. Soluzione delle controversie.

     1. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate possono essere sottoposte, per la loro soluzione, all'autorità giudiziaria ordinaria oppure al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, con reclamo scritto da inoltrare entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.

     2. La Commissione decide, sentite le parti, entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo istruito dal Ministero delle finanze. La decisione della Commissione è vincolante ed immediatamente esecutiva. La Commissione, inoltre, sulla base delle questioni esaminate, formula al Ministro proposte di modifica del regolamento. [23]

     3. Nel caso di rigetto del reclamo può essere adita l'autorità giudiziaria ordinaria.

     4. La commissione è composta da un magistrato appartenente all'ordinamento giudiziario ordinario o amministrativo con qualifica di consigliere della Corte di cassazione o equiparata che la presiede, da un dirigente del Ministero delle finanze, da un dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da due esperti proposti dal CONI.

     5. Per ogni membro è nominato un supplente.

     6. Le decisioni possono essere assunte solo in presenza di tre membri, compreso il presidente.

     7. Alla Commissione è dovuto un gettone di presenza a carico del CONI. [24]

 

          Art. 39. Disposizione transitoria.

     1. Su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse è effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una relazione informativa alle commissioni parlamentari competenti per materia.

 


[1] Abrogato dall'art. 21 del D.M. 1 marzo 2006, n. 111.

[2] Comma abrogato dall'art. 14 ter del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[12] Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.

[13] Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.

[14] Articolo modificato dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231 e abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[21] Articolo modificato dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231 e così sostituito dall'art. 1 del D.M. 26 aprile 2001, n. 219.

[22] Articolo modificato dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231 e così sostituito dall'art. 1 del D.M. 26 aprile 2001, n. 219.

[23] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 12 luglio 2000, n. 231.