Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 10/12/2003 |
Numero: | 341 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 95.1.23a - D.L. 10 dicembre 2003, n. 341 [1] .
Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.
(G.U. 11 dicembre 2003, n. 287)
[1. In relazione all'incremento delle tipologie e del volume di entrate riscosse ai sensi del
2. [A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all'1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente] [3].
3. [Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dal comma 1, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo] [4].
4. [Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 del
5. [Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato annualmente, sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo] [6].
6. [Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] [7].
7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della
8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 7 del
[3] Comma abrogato dall'art. 7 del
[4] Comma modificato dall'art. 7 del
[5] Comma abrogato dall'art. 3 del
[6] Comma modificato dall'art. 7 del
[7] Comma già modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 13 dicembre 2003, n. 289, ulteriormente modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2003, n. 290 e abrogato dall'art. 3 del