Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.3 giurisdizione contabile |
Data: | 23/10/1996 |
Numero: | 543 |
Sommario |
Art. 1. Sezioni giurisdizionali. |
Art. 2. Termini per l'esercizio del controllo. |
Art. 3. Azione di responsabilità. |
Art. 4. Sezioni riunite in sede non giurisdizionale. |
Art. 5. (Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria). |
Art. 6. Assegnazione di ufficio. |
Art. 7. Referendari e primi referendari. |
Art. 8. Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
Art. 9. Abrogazione. |
Art. 10. Entrata in vigore. |
§ 50.3.34 – D.L. 23 ottobre 1996, n. 543. [1]
Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti.
(G.U. 23 ottobre 1996, n. 249).
Art. 1. Sezioni giurisdizionali.
1. Il comma 5 dell'articolo 1 del
(Omissis) [2].
2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del
2 bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del
(Omissis).
3 bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del
(Omissis) [4].
3 ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del
(Omissis) [5].
Art. 2. Termini per l'esercizio del controllo.
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
(Omissis) [6].
2. Per il controllo della Corte dei conti nell'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei contratti collettivi, di cui all'articolo 51, comma 1, del
2 bis. Nell'articolo 3, comma 4, della
Art. 3. Azione di responsabilità.
1. All'articolo 1 della
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
(Omissis) [8].
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
(Omissis) [9].
c bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis) [10].
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della
2 bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della
2 ter. L'azione di responsabilità per danno erariale non si esercita nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura minima del costo del servizio [12].
Art. 4. Sezioni riunite in sede non giurisdizionale.
1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
Art. 5. (Sezione centrale di controllo. Adunanza plenaria). [13]
1. Il comma 10 dell'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 6. Assegnazione di ufficio.
1. Il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 9, ultimo periodo, del
Art. 7. Referendari e primi referendari.
1. La disposizione dell'articolo 11, comma 2, della
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 160 milioni per l'anno 1995 e in lire 40 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede a carico del capitolo 1275 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 8. Poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. I decreti di cui all'articolo 21, comma 3, della
Art. 9. Abrogazione.
1. Sono abrogate le disposizioni del
Art. 10. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma inserito dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Comma così modificato dalla
[7] Comma aggiunto dalla
[8] Lettera così sostituita dalla
[9] Lettera così sostituita dalla
[10] Lettera aggiunta dalla
[11] Comma aggiunto dalla
[12] Comma aggiunto dalla
[13] Articolo così sostituito dalla