§ 95.26.74 - D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 .
Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:28/02/1974
Numero:47


Sommario
Art. 1.      In tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale è dovuta una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in misura [...]
Art. 2.      In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato è dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed imbarcate, in misura non superiore a lire 90 per ogni tonnellata [...]
Art. 3.      Alle tasse previste dal presente decreto si applicano le esenzioni di cui agli articoli 29, lettere a), c), f), g) ed h), 40, 41 e 42 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, [...]
Art. 4.      Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le tasse istituite o richiamate negli articoli medesimi possono essere riscosse mediante l'apposizione di marche sul [...]
Art. 5.      La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'art. 27 della legge 9 febbraio 1963, numero 82, che non [...]
Art. 6.      Non si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi, approvato con [...]
Art. 7.      Nell'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono soppresse le parole: "e non è [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua [...]


§ 95.26.74 - D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 [1].

Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima

(G.U. 13 marzo 1974, n. 68)

 

 

     Art. 1.

     In tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale è dovuta una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in misura non superiore a lire cento per ogni chilogrammo di peso lordo. La tassa non è dovuta in caso di trasbordo. La frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi è considerata come chilogrammo intero. In ogni caso la tassa non dovrà essere inferiore a lire 100. La tassa è dovuta dal vettore, che può rivalersene sullo speditore o sul destinatario, ed è accertata, liquidata e riscossa dalla direzione dell'aeroporto che, ove ne ravvisi la opportunità, può all'uopo delegare il competente ufficio doganale [2] .

     La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi.

     Il proprietario dell'aeromobile è solidamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

     Per gli aeroporti dati in gestione in base a leggi speciali ad enti o società, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa di cui al primo comma nonché l'eventuale rimborso della tassa stessa previsto nel successivo art. 5 avverranno secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica.

 

          Art. 2.

     In tutti i porti, rade e spiagge dello Stato è dovuta una tassa erariale, sulle merci sbarcate ed imbarcate, in misura non superiore a lire 90 per ogni tonnellata metrica di merce. La frazione di tonnellata superiore ad un quintale è considerata come tonnellata intera. [3]

     Resta ferma la tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati nelle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, ed è soppressa la tassa prevista sulle merci in transito provenienti e dirette all'estero. Tali merci sono in ogni caso soggette al pagamento delle tasse di sbarco e di imbarco indicate nel predetto capo terzo. [4]

     La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e modificata per ciascun porto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto della natura delle merci e del costo medio di gestione dei servizi. Con lo stesso decreto potranno essere determinate e modificate in misura non superiore al doppio del limite massimo di cui al primo comma le aliquote delle tasse di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e saranno determinate, anche in deroga alle norme contenute nella legge indicata, la devoluzione dei maggiori introiti ai locali enti autonomi portuali istituiti per legge e le specifiche destinazioni.

     Tassa analoga a quella esistente per i porti di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è istituita sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti di Palermo e Savona; col decreto di cui innanzi se ne determinerà la misura, che non potrà superare il limite massimo previsto nella seconda parte del comma precedente, nonché la devoluzione e le specifiche destinazioni. [5]

 

          Art. 3.

     Alle tasse previste dal presente decreto si applicano le esenzioni di cui agli articoli 29, lettere a), c), f), g) ed h), 40, 41 e 42 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui agli articoli 36, primo comma, 38 e 39 della stessa legge.

 

          Art. 4.

     Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le tasse istituite o richiamate negli articoli medesimi possono essere riscosse mediante l'apposizione di marche sul documento di trasporto, ovvero mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale o in apposito conto corrente postale.

     Il Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la marina mercantile, per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, è autorizzato a stabilire in quali casi applicare la disposizione di cui al precedente comma ed a fissare le relative modalità di riscossione.

     Le marche di cui al primo comma sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.

     Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.

 

          Art. 5.

     La richiesta di rimborso delle tasse e dei diritti di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'art. 27 della legge 9 febbraio 1963, numero 82, che non avrebbero potuto essere riscossi per incompatibilità con il trattato o con i regolamenti della CEE, salvo che non si sia verificata prescrizione ai sensi dell'art. 2946 del codice civile, deve essere presentata all'intendenza di finanza competente [6] .

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile saranno stabilite modalità e procedure semplificate per l'effettuazione dei rimborsi.

     Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitato n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, in relazione alla formazione degli effettivi oneri.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     Non si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, per la revisione delle tasse e dei diritti marittimi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, e quelle del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 2075, incompatibili con le norme del presente decreto.

     Le disposizioni dell'art. 36 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340, si applicano altresì, salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente decreto, per l'accertamento e per la riscossione delle tasse di cui all'art. 2 [7] .

 

          Art. 7.

     Nell'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono soppresse le parole: "e non è provato il pagamento dei diritti marittimi".

     Gli ultimi commi degli articoli 33, 34 e 35 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono abrogati. Il punto 9 dell'art. 4 della legge 1° marzo 1968, numero 173, è abrogato a decorrere dalla data di emanazione dei decreto del Presidente della Repubblica di cui al terzo comma del precedente articolo 2 [8] .

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 16 aprile 1974, n. 117.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Per un aumento delle tasse previste dal presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69.

[4]  Per un aumento delle tasse previste dal presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69.

[5]  Per un aumento delle tasse previste dal presente comma, vedi l'art. 3 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69.

[6]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.