Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/11/1987 |
Numero: | 474 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno 1988 |
Art. 2. [18] |
Art. 3. 1. Il contributo per l'esecuzione di interventi di riparazione indicati all'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con [...] |
Art. 4. 1. Il saldo del 15 per cento di cui all'art. 15, primo comma, lettera c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della [...] |
Art. 5. 1. Le disposizioni dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, relative agli interventi per la ricostruzione e la riparazione, si [...] |
Art. 6. [36] |
Art. 7. [37] |
Art. 8. 1. La disposizione dell'art. 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, deve intendersi riferita anche |
Art. 9. [38] |
Art. 10. 1. All'art. 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "e [...] |
Art. 11. 1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'art. 14, secondo comma, della [...] |
Art. 12. 1. La concessione dei contributi di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o [...] |
Art. 12 bis. [48] |
Art. 13. [49] |
Art. 14. 1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'art. 8, primo comma, lettera b), della legge 14 maggio [...] |
Art. 15. [51] |
Art. 16. 1. Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti nell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, [...] |
Art. 17. [53] |
Art. 18. [54] |
Art. 19. 1. La disposizione contenuta nell'art. 12, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 10 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di [...] |
Art. 20. [55] |
Art. 20 bis. [56] |
Art. 21. [57] |
Art. 22. [58] |
Art. 23. 1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive [...] |
Art. 24. [60] |
Art. 24 bis. [61] |
Art. 25. 1. All'art. 29-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: "è ripartita secondo le [...] |
Art. 26. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28035 - D.L. 20 novembre 1987, n. 474 [1] .
Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime.
(G.U. 21 novembre 1987, n. 273)
1. Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno 1988 [2] i sottoelencati termini stabiliti dal
a) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unità abitative, presentate entro il 31 marzo 1984 [4] ;
b) [5]
c) [6]
d) quello indicato nell'art. 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;
e) [7]
f) [8]
1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988 [9] :
a) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 2), del
b) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera a), relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla
c) il termine indicato nell'art. 3, comma 2, del
2. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990 [11].
3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunità montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza è prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunità montane che ricomprendano comuni disastrati. E' prorogato, altresì, alla stessa data il termine indicato nell'art. 6, comma 6, del
4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:
a) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 3), del
b) [13]
5. [14]
6. [15]
7. [16]
8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli art. 17, comma primo, 53 e 65 della
9. La disposizione di cui all'art. 15, quarto comma, della
10. [17]
1. E' prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine indicato nell'art. 1, comma 4-quater, del
2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.
3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti già inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati ed il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.
4. L'art. 9, comma 1, del
5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, e successive modificazioni, accedono ai benefici di cui all'art. 3 della
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982.
7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del
1. Il contributo per l'esecuzione di interventi di riparazione indicati all'art. 2, comma 2, lettera c), del
2. Per gli immobili di proprietà privata di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della
3. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'art. 3 della
4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della
5. Ferme restando le competenze di cui al
6. All'esecuzione degli interventi di cui al comma 5 quando trattasi di ricostruzione parziale, provvedono le sezioni operative delle sovrintendenze del Ministero per i beni culturali limitatamente agli immobili di proprietà privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della
7. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nell'art. 65 della citata
8. L'individuazione dei concessionari è contenuta nel programma indicato nell'ultimo comma dell'art. 13 della
9. Per gli immobili previsti nell'art. 65 della
10. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'art. 44 della
11. All'art. 6 del
"e-bis) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale".
1. Il saldo del 15 per cento di cui all'art. 15, primo comma, lettera c), della
2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile è costituito da più unità immobiliari, per le parti di proprietà comuni a più unità immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali è quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento. Le relative parcelle dovranno essere vistate con motivato parere per la congruità dagli ordini o collegi professionali competenti [25] .
3. I lavori di ricostruzione o riparazione di immobili ammessi ai contributi di cui alla
4. Per i provvedimenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di concessione, nonché allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto nel comma 3, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati ovvero ultimati, a pena di decadenza dalle agevolazioni.
5. Il sindaco, in relazione all'entità dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali previste dalla
6. Per i progetti esecutivi presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti definitivi sono emanati non oltre novanta giorni a decorrere dalla medesima data.
1. Le disposizioni dell'art. 9 della
2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, hanno titolo in sostituzione del proprietario all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'art. 9 della
2-bis. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della
3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformità a quanto ivi previsto [32] .
5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 e per quelle di proprietà di coltivatori diretti il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'art. 3, comma 1, del
6. [34].
6-bis. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all'art. 9 della
7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del fondo di cui all'art. 3 della
8. Le disposizioni di cui all'art. 20 della
1. I proprietari delle unità immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della
1. La disposizione dell'art. 73, primo comma, della
a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'art. 28, secondo comma, della citata
b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'art. 32 della
2. Le disposizioni dell'art. 17 del
3. E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto nell'art. 72, primo comma, della
4. Non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nel settore agricolo o in quelli previsti negli articoli 21 e 22 della
5. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali specificamente previste, nei confronti dei soggetti danneggiati, dalla
1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della
1. All'art. 8, comma 9, della
2. Entro i termini indicati nel comma 1, le imprese o loro consorzi ubicate nei comuni disastrati da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui all'art. 32 della
3. Le iniziative indicate nell'art. 32 della citata
4. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'art. 32 della
5. [43].
6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative previste nell'art. 8, comma 5, della
7. [45].
8. [46].
1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'art. 14, secondo comma, della
1. La concessione dei contributi di cui all'art. 22 della
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'art. 22 della
3. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della
4. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 1 e 2.
5. In tutti gli altri casi previsti dall'art. 22 della predetta
6. [47]
1. Le disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 1 a 8, del
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi del citato art. 28 della
1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'art. 8, primo comma, lettera b), della
1-bis. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'art. 64 della
2. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'art. 3 della citata
3. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'art. 3 della
1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'art. 1 della
1. Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti nell'art. 9 della
1. La disposizione contenuta nell'art. 12, ultimo comma, della
1. I primi due commi dell'art. 13 della
“In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente''.
1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'art. 9 della
1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della
1. All'art. 29-bis del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Termine differito al 31 marzo 1989 dall'art. 14 della
[3] Alinea così modificato dalla legge di conversione.
[4] Il termine è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1990, limitatamente al comune di Napoli, dall'art. 2 della
[5] Lettera soppressa dalla legge di conversione.
[6] Lettera soppressa dalla legge di conversione.
[7] Lettera soppressa dalla legge di conversione.
[8] Lettera soppressa dalla legge di conversione.
[9] Termine differito, da ultimo, al 31 dicembre 2001, dall'art. 10 della
[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[11] Comma così sostituito dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato differito, da ultimo, al 31 dicembre 1994 dall'art. 2 della
[12] Comma sostituito dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1990 dall'art. 6 ter,
[13] Lettera soppressa dalla legge di conversione.
[14] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[15] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[16] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[17] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[18] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[19] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[20] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[21] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[22] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[23] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[24] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[25] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[26] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[27] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[28] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[29] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[31] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[32] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[33] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[34] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[36] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[37] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[38] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[39] Il termine di cui al presente comma è stato differito, da ultimo, al 31 dicembre 2001, dall'art. 10 della
[40] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[41] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[42] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[43] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[44] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[45] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[46] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[47] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[48] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[49] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[50] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[51] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[52] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[53] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[54] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[55] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[56] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[57] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[58] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[59] Termine fissato al 30 giugno 1989 dall'art. 14 della
[60] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[61] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.