§ 98.1.18564 - Legge 11 aprile 1983, n. 114.
Proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/04/1983
Numero:114


Sommario
Art. 1.      La gestione stralcio di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, per il completamento [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.18564 - Legge 11 aprile 1983, n. 114. [1]

Proroga della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

(G.U. 13 aprile 1983, n. 100)

 

     Art. 1.

     La gestione stralcio di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata è prorogata al 31 dicembre 1983 [2] con i poteri e le modalità previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

     Restano di competenza della gestione stralcio tutte le attività comunque necessarie alla realizzazione e al completamento dei programmi di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219. Dalla gestione stralcio resta esclusa ogni iniziativa nuova che comporti nuovi oneri a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

     Per il personale di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonchè per quello addetto alla segreteria del Ministro per la protezione civile, già in servizio al 31 dicembre 1982, il termine previsto dal medesimo quinto comma è prorogato al 31 dicembre 1983 [3] .

     Il termine previsto dal nono comma dell'art. 1 del decreto-legge di cui al precedente comma è prorogato al 31 dicembre 1983 [4] .

     Gli eventuali atti ancora pendenti alla data di cessazione della gestione stralcio di cui al primo comma saranno definiti dai prefetti delle provincie presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la definizione degli impegni assunti dal commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attività di cui al precedente comma, nonchè i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalità relative agli interventi per l'emergenza.

     I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

     All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in 148 miliardi di lire, si provvede a carico del fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, cui, a tal fine, è versata quota di pari importo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 11 marzo 1983, n. 58, recante "Modificazioni del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Termine differito al 30 giugno 1984 dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1984, n.19.

[3]  Termine differito al 30 giugno 1984 dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1984, n.19.

[4]  Termine differito al 30 giugno 1984 dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1984, n.19.