§ 57.11.99 - D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:06/08/1971
Numero:1379


Sommario
Art. 1.      Presso l'Università degli studi di Salerno, è istituita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che comprende il biennio propedeutico di ingegneria, il [...]
Art. 2.      Per tale facoltà sono assegnati quattro posti di professore di ruolo prelevati dal contingente messo a disposizione dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62
Art. 3.      Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà, sono esercitate da un apposito comitato composto da cinque [...]
Art. 4.      Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato [...]


§ 57.11.99 - D.P.R. 6 agosto 1971, n. 1379.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno

(G.U. 6 marzo 1972, n. 72)

 

 

     Art. 1.

     Presso l'Università degli studi di Salerno, è istituita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che comprende il biennio propedeutico di ingegneria, il corso di laurea in fisica ed il corso di laurea in scienze dell'informazione e la scuola di perfezionamento in scienze cibernetiche e fisiche.

 

          Art. 2.

     Per tale facoltà sono assegnati quattro posti di professore di ruolo prelevati dal contingente messo a disposizione dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62.

 

          Art. 3.

     Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facoltà, sono esercitate da un apposito comitato composto da cinque professori di ruolo o fuori di ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

     I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

     In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e qualora allo scadere del triennio medesimo non risultassero assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

 

          Art. 4.

     Lo statuto dell'Università di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato d'ordine del Ministro per la pubblica istruzione e contenente le norme relative all'ordinamento della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

 

     Allegato.

     (Omissis).