Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/06/1989 |
Numero: | 245 |
Sommario |
Art. 1. 1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle [...] |
Art. 2. 1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre [...] |
Art. 3. 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, concernente l'approvazione del piano [...] |
Art. 4. 1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per l'emanazione del testo unico delle leggi sugli interventi nei [...] |
Art. 5. 1. I termini di decorrenza del 1° luglio 1989 di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 9-quater del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla [...] |
Art. 5 bis. [11] |
Art. 5 ter. [12] |
Art. 6. 1. Il termine previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è prorogato di trenta giorni |
Art. 6 bis. [13] |
Art. 6 ter. [14] |
Art. 6 quater. [15] |
Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28125 - D.L. 30 giugno 1989, n. 245 [1] .
Proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative
(G.U. 1 luglio 1989, n. 152)
1. Sono differiti al 20 dicembre 1989 i termini previsti per la fatturazione, per la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi i cui termini di presentazione sono già stati differiti, rispettivamente, al 20 dicembre 1989 dall'art. 3 del
1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 1, comma 4-quater, del
2. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 8, comma 1, del
3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in complessive lire 33.000 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2, valutate in lire 3.500 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle somme del fondo di cui alla
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del
2. Il termine previsto dall'art. 21, comma 2, della
1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 21, comma 1, della
2. Nel testo unico di cui al comma 1 devono essere ricomprese, ad integrazione di quanto stabilito dell'art. 2 della
1. I termini di decorrenza del 1° luglio 1989 di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 9-quater del
2. E' consentita fino al 1° dicembre 1989 la produzione di latte UHT a lunga conservazione, di latte sterilizzato a lunga conservazione, di latte pastorizzato e di latte fresco pastorizzato utilizzando contenitori recanti le denominazioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della
2-bis. La decorrenza dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 9-sexies del
2-ter. Il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'art. 9-sexies del
2-quater. Gli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 9-sexies del
1. L'imposta istituita dall'art. 1, comma 8, del
1. L'imposta che matura all'atto dell'immissione in consumo non è dovuta per la produzione di sacchetti di plastica non biodegradabili, di cui all'art. 1, comma 8, del
2. Il produttore è comunque tenuto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al versamento, con le modalità vigenti ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle somme eventualmente riscosse, nel periodo di cui al comma 1, dal cessionario di sacchetti di plastica non biodegradabili, a titolo di rivalsa dell'imposta di fabbricazione. Su tali versamenti sono dovuti gli interessi di cui al
1. Il termine previsto dall'art. 12 del
2. Entro il termine perentorio del 31 luglio 1989 sono emanati i decreti di prima attuazione previsti dall'art. 3, comma 2, del
3. In caso di inosservanza del termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede entro i successivi venti giorni.
1. I termini per la presentazione dei progetti di adeguamento delle emissioni previsti dall'art. 12 del
1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall'art. 1, comma 3, del
2. Il termine di cui all'art. 6, comma 6, del
3. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 12, comma 7, della
4. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 7 della
1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1990 dall' art. 3 della
[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1990 dall' art. 3 della
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1990 dall' art. 3 della
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[11] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[12] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[13] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[14] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[15] Articolo inserito dalla legge di conversione.