§ 41.1.a - Legge 9 giugno 1947, n. 530.
Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:09/06/1947
Numero:530


Sommario
Art. 1.      L'art. 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 88 del testo unico predetto è abrogato
Art. 3.      L'art. 97 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 98 del testo unico predetto è abrogato
Art. 5.      E' aggiunto l'art. 98 del seguente tenore
Art. 6.      L'art. 99 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 100 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 101 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 9.      Il primo e il secondo comma dell'art. 106 del testo unico predetto sono abrogati e sostituiti dai seguenti
Art. 10.      L'art. 140 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 11.      L'art. 141 del testo unico predetto è abrogato
Art. 12.      L'art. 148 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 13.      L'art. 149 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 14.      Gli articoli 230 e 231 del testo unico predetto, modificati dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sono abrogati e sostituiti da seguenti
Art. 15.      Il secondo comma dell'art. 284 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 16.      Il quarto comma dell'art. 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 17.      Il primo comma dell'art. 296 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 18.      L'art. 343 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 19.      La legge 10 giugno 1937, n. 1402, è abrogata
Art. 20.      L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, è abrogato
Art. 21.      L'art. 62 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente
Art. 22.      Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico
Art. 23.      E' richiamato in vigore l'art. 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148
Art. 24.      L'art. 195 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 25.      Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli e delle Giunte comunali sono regolati dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 [...]
Art. 26.      All'art. 25, n. 1, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, alle parole "che non eccedano il valore di lire 5000", sono sostituite le altre: "che non eccedano la [...]
Art. 27.      I comuni possono nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578, assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie.
Art. 28.      La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 41.1.a - Legge 9 giugno 1947, n. 530. [1]

Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

(G.U. 30 giugno 1947, n. 146, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "I contratti di comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

     "E' consentito di provvedere mediante licitazione privata:

     a) per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, quando si tratti:

     1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;

     2) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

     3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

     b) per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:

     1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 1.500.000;

     2) di spesa che non superi annualmente le lire 250.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

     3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

     c) per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, quando si tratti:

     1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 750.000;

     2) di spesa che non superi annualmente le lire 150.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

     3) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 750.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

     d) per gli altri comuni, quando si tratti:

     1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 400.000;

     2) di spesa che non superi annualmente le lire 75.000 ed il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

     3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 400.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

     "Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'Amministrazione.

     "Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza".

 

          Art. 2.

     L'art. 88 del testo unico predetto è abrogato.

 

          Art. 3.

     L'art. 97 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al Prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

     "Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti i Consigli o le Giunte.

     "Entro venti giorni dal ricevimento, il Prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.

     "Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime s'intendono decadute".

 

          Art. 4.

     L'art. 98 del testo unico predetto è abrogato.

 

          Art. 5.

     E' aggiunto l'art. 98 del seguente tenore:

     "Nei comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

     1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

     2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 332;

     3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

     4) acquisto di azioni industriali;

     5) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 2.500.000 o di valore indeterminato;

     6) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le lire 5.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

     7) alienazioni d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 5.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

     8) locazioni e conduzioni d'immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 2.500.000;

     9) prestiti di qualsiasi natura;

     10) assunzione diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie;

     11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;

     12) regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, d'edilizia, di polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;

     13) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale;

     14) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime".

 

          Art. 6.

     L'art. 99 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Nei comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

     1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 1.000.000 o di valore indeterminato;

     2) impieghi di danaro che superano nell'anno le L. 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca e a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

     3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

     4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000".

 

          Art. 7.

     L'art. 100 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

     1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 200.000, o di valore indeterminato;

     2) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le L. 1.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

     3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 1.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

     4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 500.000".

 

          Art. 8.

     L'art. 101 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Nei comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

     1) impieghi di denaro per somma eccedente le L. 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

     2) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

     3) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 100.000 o di valore indeterminato;

     4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 250.000".

 

          Art. 9.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 106 del testo unico predetto sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

     "Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a L. 5.000.

     "Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti".

 

          Art. 10.

     L'art. 140 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

     "I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

     "E' consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata:

     1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 2.500.000;

     2) quando si tratti di spese che non superino annualmente le L. 250.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

     3) quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

     "Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il Prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione.

     "Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza".

 

          Art. 11.

     L'art. 141 del testo unico predetto è abrogato.

 

          Art. 12.

     L'art. 148 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Le deliberazioni delle amministrazioni provinciali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al Prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni medesime.

     "Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti le Amministrazioni stesse.

     "Entro venti giorni dal ricevimento, il Prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.

     "Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime s'intendono decadute".

 

          Art. 13.

     L'art. 149 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali che riguardano i seguenti oggetti:

     1) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

     2) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

     3) acquisto di azioni industriali;

     4) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le L. 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

     5) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

     6) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000;

     7) assunzione diretta dei pubblici servizi;

     8) regolamenti deliberati a norma di legge ed in particolare regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;

     9) creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;

     10) liti attive o passive e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 1.000.000 ovvero sia indeterminato".

 

          Art. 14.

     Gli articoli 230 e 231 del testo unico predetto, modificati dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sono abrogati e sostituiti da seguenti:

     Art. 230. "Per gli impiegati dei comuni e della provincia, la Commissione di disciplina, per ciascuna provincia, è presieduta dal presidente del Tribunale civile e penale, alla cui giurisdizione appartiene il capoluogo della provincia o da un giudice da lui delegato, ed è composta di due impiegati in pianta stabile dei comuni o della provincia e di due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, delegati, caso per caso, dal rispettivo Consiglio.

     "Entro il 15 dicembre, il presidente della Deputazione provinciale ed i sindaci dei comuni trasmettono al Prefetto le schede, ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandole con l'elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.

     "Ciascun impiegato scrive sulla scheda due nomi: sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che ottengono maggior numero di voti e supplenti quelli che li seguono immediatamente.

     "Se per qualsiasi causa, durante il biennio, venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi e coloro che ottennero maggior numero di voti sono nominati supplenti.

     "Lo scrutinio è fatto dal Prefetto, con l'intervento del consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni e del segretario del comune capoluogo della provincia, o, in caso di assenza o di impedimento, di altro impiegato del comune capoluogo designato dal sindaco.

     "I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle Commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati delle Amministrazioni presso le quali essi stessi prestano servizio".

     Art. 231. "Per i salariati, la Commissione di disciplina è costituita, oltrechè del presidente e di due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, come all'articolo precedente, di due rappresentanti dei salariati dei comuni e della provincia eletti da costoro con le modalità stabilite nello stesso articolo.

     "Anche per i salariati si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".

     Art. 231 bis. "Qualora, per qualsiasi causa, le Amministrazioni comunali o provinciali non provvedono alla nomina dei propri delegati a sensi degli articoli precedenti, tali nomine sono fatte dal Prefetto.

     "Fino a quando non sarà possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati o dei salariati saranno chiamati a far parte delle Commissioni provinciali, di cui agli articoli 230 e 231, due impiegati o due salariati dei comuni o della provincia, di grado non inferiore a quello degli incolpati ed estranei all'Amministrazione interessata, nominati dal Prefetto".

 

          Art. 15.

     Il secondo comma dell'art. 284 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori la cui spesa presunta non superi le lire 100.000".

 

          Art. 16.

     Il quarto comma dell'art. 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

     "I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi di importo superiore a lire 20.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a lire 10 milioni, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

     L'ultimo capoverso dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

     "I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:

     a) se il loro importo superi le lire 400.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;

     b) se il loro importo superi le lire 1.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore ai 100.000 abitanti;

     c) se il loro importo superi le lire 2.000.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti".

 

          Art. 17.

     Il primo comma dell'art. 296 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

     "I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte".

 

          Art. 18.

     L'art. 343 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

     "Agli atti, con i quali viene dalle competenti autorità negata l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunciano l'annullamento è applicabile il disposto dell'art. 5.

     "Resta salva, in ogni caso, la facoltà conferita al Governo con l'art. 6".

 

          Art. 19.

     La legge 10 giugno 1937, n. 1402, è abrogata.

 

          Art. 20.

     L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, è abrogato.

 

          Art. 21.

     L'art. 62 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

     "Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

     "Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

     "I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

     "Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

     "Ciascun contribuente del comune può aver copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.

     "La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione.

     "Ogni contribuente ha diritto di richiedere ed ottenere copia dei regolamenti comunali e relative tariffe previo pagamento dei diritti di segreteria".

 

          Art. 22.

     Ogni provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

     Le deliberazioni delle Deputazioni provinciali, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

     I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

     Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.

     I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti, previo pagamento dei relativi diritti.

     La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

 

          Art. 23.

     E' richiamato in vigore l'art. 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

     "Ciascun contribuente può a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.

     "La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e, quando la concede, il magistrato ordina al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

     "Quando una frazione di comune avesse da far valere un'azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, può nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa".

 

          Art. 24.

     L'art. 195 della legge 27 giugno 1942, n. 851, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Per l'assegnazione o il trasferimento di sede dei segretari comunali e provinciali il Ministro dell'interno provvederà su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate".

 

          Art. 25.

     Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli e delle Giunte comunali sono regolati dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

 

          Art. 26.

     All'art. 25, n. 1, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, alle parole "che non eccedano il valore di lire 5000", sono sostituite le altre: "che non eccedano la competenza del pretore".

 

          Art. 27.

     I comuni possono nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578, assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie.

 

 

          Art. 28.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.