§ 38.11.45 - D.L. 28 febbraio 1984, n. 19.
Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:28/02/1984
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini.
Art. 2.  Contributi per la ricostruzione e la riparazione.
Art. 3.  Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione.
Art. 4.  Estensione della disciplina vigente in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza.
Art. 5.  Particolari contributi per la ricostruzione e la riparazione.
Art. 6.  Maggiorazione dei contributi.
Art. 7.  Assegnazione di contributi a soggetti diversi dal proprietario della unità immobiliare.
Art. 8.  Gestione e cessione della aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale.
Art. 9.  Accelerazione delle procedure.
Art. 10.  Criteri prioritari per la ricostruzione.
Art. 11.      1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché i procedimenti iniziati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745.
Art. 11 bis.  Benefici a favore dei supplenti delle scuole private.
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 38.11.45 - D.L. 28 febbraio 1984, n. 19. [1]

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

(G.U. 29 febbraio 1984, n. 59).

 

Art. 1. Proroga dei termini.

     1. Il termine del 31 dicembre 1983, indicato nell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, e differito al 30 giugno 1984.

     2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile conserva i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, limitatamente alla residua attività straordinaria con esclusione di ogni iniziativa nuova che comporti qualsiasi onere a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

     3. L'attività di ordinaria gestione è svolta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai prefetti di cui al quinto comma dell'articolo 1, L. 11 aprile 1983, n. 114, ai quali è demandata, a norma della medesima disposizione, la definizione degli impegni assunti nella fase di emergenza. Ai comuni è assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'art. 3, L. 14 maggio 1981, n. 219, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati [2].

     4. I termini stabiliti nell'art. 5 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, nonché nell'ultimo comma dell'art. 84, L. 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati al 30 giugno 1985. Il termine di cui all'art. 23-bis del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984. Alla stessa data del 31 dicembre 1984 è prorogato il termine di cui all'art. 22, L. 14 maggio 1981, n. 219. Il termine di cui all'art. 9 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 30 giugno 1984 [3].

     (Omissis) [4].

     5. Ai comuni disastrati dal terremoto del 1980, che nel 1982 non abbiano potuto assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale di ruolo rispetto a quello in forza nel 1980, è concesso un contributo a pareggio sul fondo di cui all'articolo 3, L. 14 maggio 1981, n. 219. Tale contributo costituisce base per i trasferimenti statali per l'anno 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131.

     6. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, utilizzando, se del caso, anche i funzionari di cui all'art. 5, comma 15, del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella L. 29 aprile 1982, n. 187, la cui disposizione è prorogata fino al 31 dicembre 1985, ed il relativo onere è a carico del fondo di cui all'art. 3, L. 14 maggio 1981, n. 219.

     7. I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati di venticinque unità per adeguare ai programmi operativi le dotazioni di personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e delle sezioni staccate di Avellino e Salerno, istituite ai sensi dell'articolo 5-novies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456. In ciascuna delle sezioni predette è assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore. A tal fine il contingente di ingegneri superiori di cui alla tabella X, quadro B, allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata di 2 unità. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le conseguenti variazioni ai ruoli organici. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a bandire i concorsi pubblici per le relative assunzioni. All'onere relativo all'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Riorganizzazione strutturale dei servizi del Ministero dei lavori pubblici» [5].

     8. [Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per i beni culturali ed ambientali, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro il 30 giugno 1984 a completare gli organici dei rispettivi uffici periferici aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata] [6].

     9. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di ricostruzione di competenza dello Stato, l'attività delle sezioni staccate di cui al comma 7-bis, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984, è prorogata fino al 31 dicembre 1987 [7].

     10. I giovani che sono stati interessati alla chiamata alla leva negli anni 1981, 1982 e 1983, residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché dei comuni danneggiati della Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, sono dispensati dalla chiamata alle armi limitatamente e soltanto per l'anno 1984 [8].

 

     Art. 2. Contributi per la ricostruzione e la riparazione.

     1. Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento [9].

     2. Il contributo massimo per la riparazione è pari:

     a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

     b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12;

     c) all'intero contributo medesimo per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     3. I contributi indicati nel presente articolo sono maggiorati delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico nei limiti del 40 per cento, della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

     4. I predetti contributi sono altresì maggiorati delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

     5. La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma [10].

     6. Per la costruzione e la riparazione delle parti comuni di un edificio con più unità immobiliari, limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

     (Omissis) [11].

     7. Le spese relative alla ricostruzione e alla riparazione dei locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo, rispettivamente, dell'80 per cento e del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi dei precedenti commi.

     8. Sono abrogati i commi primo, secondo quarto e quinto dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

     9. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981 [12].

 

     Art. 3. Termini e procedure per la concessione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione.

     1. [13].

     2. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente decreto. Il parere sulla determinazione del contributo è vincolante. Ai membri di tali commissioni è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire quindicimila [14].

     3. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.

     4. Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti dell'articolo 2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato [15].

     5. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dall'articolo 2 con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato [16].

     5 bis. I soggetti di cui al comma 5 possono richiedere agli istituti di credito convenzionati con i comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219. In tal caso il costo d'intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni [17].

     5 ter. Per il saldo delle aperture di credito di cui al comma 5-bis si applica il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto- legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883 [18].

     6. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo erogabile, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 2 [19].

     7. In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso, in attuazione dell'art. 9, secondo comma, L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e come da ultimo modificato dall'art. 2 del presente decreto.

     8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle domande già presentate.

     (Omissis) [20].

     9. Entro il 31 dicembre 1984 ed in deroga ad ogni altra disposizione, i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti, adottano il piano regolatore generale [21].

     10. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data del 23 novembre 1980 di piano regolatore generale, sono tenuti, entro la stessa data del 31 dicembre 1984, ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici, ai sensi del primo comma dell'art. 28, L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni [22].

     11. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'articolo 28, secondo comma lettere a), b) e c), L. 14 maggio 1981, n. 219, salvo l'obbligo a carico dei comuni predetti dell'adozione dei citati piani esecutivi, entro il 31 dicembre 1984, [23].

     12. A decorrere dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1986 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini della imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'art. 40, D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella L. 30 ottobre 1976, n. 730, prorogate da ultimo con l'art. 1, primo comma, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'articolo 1, D.L. 19 giugno 1919, n. 207, nel testo sostituito dalla L. 13 agosto 1979, n. 376 [24].

 

     Art. 4. Estensione della disciplina vigente in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza.

     Le opere realizzate o da realizzare nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, finanziate in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate ai fini delle procedure di occupazione di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.

 

     Art. 5. Particolari contributi per la ricostruzione e la riparazione.

     (Omissis) [25].

     1. Il contributo in conto capitale previsto nella misura del 50 per cento di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 9, L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, va riferito ad unità immobiliari assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, primo comma, lettera c), L. 5 agosto 1978, n. 457.

     2. Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili da riparare vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché agli immobili assoggettati nello strumento urbanistico, a restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     3. Nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, gli aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici danneggiate o distrutte [26].

     4. Hanno titolo ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi degli articoli 28 e 55 della predetta legge [27].

 

     Art. 6. Maggiorazione dei contributi.

     I contributi di cui al precedente articolo 2 sono maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

     a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;

     b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

     c) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;

     d) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;

     e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano [28];

     e bis) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 [29];

     e ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale [30].

 

     Art. 7. Assegnazione di contributi a soggetti diversi dal proprietario della unità immobiliare. [31]

     1. Il contributo previsto dal presente decreto è altresì assegnato:

     a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che, alla data del sisma, occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;

     b) all'erede del proprietario dell'unità immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonché l'acquisto, in qualità di erede, della proprietà dell'unità immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente decreto a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.

     2. Nei casi sopra indicati, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.

     3. Per una stessa unità immobiliare il contributo assegnato al possessore, a norma dell'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, o, nel caso sopra indicato, al discendente, non può essere altresì riconosciuto al proprietario.

 

     Art. 8. Gestione e cessione della aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale.

     1. I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1984, dimostrino di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilità obiettiva di adeguamento delle unità stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene.

     2. La domanda in tal senso proposta equivale a manifestazione di volontà di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unità immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale.

     3. Il consiglio stesso definisce entro il 30 giugno 1984 le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale.

     4. L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo nell'ambito del territorio comunale è subordinata alla cessione gratuita al comune delle unità non riparate o non ricostruite.

     5. I comuni procedono alla cessione gratuita, anche in comproprietà, degli immobili o delle aree acquisiti in favore di soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire, non ricostruibili in sito, nonché dei soggetti aventi titolo all'adeguamento abitativo non realizzabile in sito.

     6. Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare le richieste secondo le modalità di cui al precedente comma 5, ovvero sussistano obiettive difficoltà, il comune cede gratuitamente le aree occorrenti, anche in comproprietà, comprese nei piani di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219 [32].

     7. E' in facoltà dei comuni cedere gratuitamente i diritti per la realizzazione di ulteriori superfici, maggiori rispetto alle preesistenti, fino ad un massimo di 45 metri quadrati. La spesa per la realizzazione della maggiore superficie fa carico al cessionario.

     8. Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente decreto, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.

     9. Il comune procede alla vendita delle unità immobiliari rimaste nelle sue disponibilità dando la preferenza ai locatari e, quindi, agli altri condomini che ne facciano richiesta, sempre che questi si obblighino ad eseguire a loro cura e spese le opere di ricostruzione o di riparazione.

     10. In mancanza di acquirenti il comune procede alla ricostruzione o alla riparazione di dette unità.

     11. Le unità riparate, ricostruite o acquisite dal comune ai sensi del presente decreto, sono vendute o cedute in locazione con priorità a coloro che, alla data del bando di vendita o di locazione, abitano in alloggi precari o con sistemazioni provvisorie; in mancanza, dette unità sono alienate o locate a terzi.

     12. Le spese sostenute dai comuni ai sensi del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

     Art. 9. Accelerazione delle procedure.

     1. [33].

     (Omissis) [34].

     2. L'attestazione e la dichiarazione di responsabilità del progettista e del geologo concernenti il rispetto della normativa vigente in materia di difesa del territorio dal rischio sismico tiene luogo, fino al 31 dicembre 1986, di quanto previsto dagli articoli 2, 13, 17, 18 e 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sempre che la regione competente non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

     3. Il sindaco, previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinché diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attività mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree o degli immobili [35].

     4. La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente decreto [36].

 

     Art. 10. Criteri prioritari per la ricostruzione.

     In sede di attuazione dei piani di recupero di cui all'articolo 29 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il comune con delibera consiliare, può individuare ambiti nei quali la ricostruzione deve avvenire con priorità rispetto alle restanti parti del territorio. A tal fine utilizza i fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

     Art. 11.

     1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonché i procedimenti iniziati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, a domanda, anche a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sempre che non abbiano riscosso il saldo finale e con riferimento al valore del costo di intervento relativo all'anno di assegnazione del contributo [37].

 

     Art. 11 bis. Benefici a favore dei supplenti delle scuole private. [38]

     I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma del novembre 1980, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono equiparati, egli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone.

 

     Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 aprile 1984, n. 80.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[4] L'originario comma 5 è stato soppresso dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80 e così modificato dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[11] L'originario comma 7 è stato soppresso dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[13] Comma modificato dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80. Sostituisce con quattro commi il 2° comma, art. 14, della L. 14 maggio 1981, n. 219.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[17] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 28 ottobre 1986, n. 730.

[18] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 28 ottobre 1986, n. 730.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[20] L'originario comma 7 è stato soppresso dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[24] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 48.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[26] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[27] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[28] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.L. 20 novembre 1987, n. 474.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.L. 20 novembre 1987, n. 474.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[32] Comma così modificato dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[33] Comma sostituito dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80 e successivamente abrogato dall'art. 2 del D.L. 20 novembre 1987, n. 474.

[34] L'originario comma 2 è stato soppresso dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984.

[35] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[36] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[37] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.

[38] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. di conversione 18 aprile 1984, n. 80.