Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità |
Data: | 15/04/1981 |
Numero: | 128 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 è convertito in legge con le seguenti modificazioni: |
Art. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1981, n. 58, di conversione del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, non si applicano nei confronti dei proprietari di immobili che abbiano [...] |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 17.1.1A - Legge 15 aprile 1981, n. 128.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980. Ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania.
(G.U. 15 aprile 1981, n. 104)
Il
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Le provvidenze di cui al
Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonchè nei comuni della regione Puglia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali è prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del
L'espressione “o gravemente danneggiati'' contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del
Il commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-bis e 14-quinquies del
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto comma dell'art. 4 del
Sono conseguentemente soppressi gli allegati A e B.
Dopo l'art. 1, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1 bis.
Per fruire delle provvidenze di cui al precedente art. 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'art. 4 del
Il requisito della residenza ovvero del domicilio non è richiesto per la concessione dei contributi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del
Art. 1 ter.
Nel primo comma dell'art. 8 del
Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980.
Art. 1 quarter.
Il debitore, nei casi in cui, a norma dell'art. 4 del
Art. 1 quinquies.
Per le forniture e le lavorazioni da compiersi con oneri comunque a carico del fondo di cui all'art. 2 del
Alle relazioni di cui all'art. 1, quinto comma, del
dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente:
"Art. 2 bis.
Nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-81 gli esami di maturità negli istituti di istruzione di secondo grado, statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti, si svolgono con commissioni composte dagli stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro esterno nominato dal Ministro della pubblica istruzione.
Ai componenti interni delle commissioni è corrisposta la metà del compenso già previsto per i commissari degli esami di Stato".
Le disposizioni di cui all'art. 2 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.