§ 17.2.90 – D.L. 1 ottobre 1982, n. 696.
Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:01/10/1982
Numero:696


Sommario
Art. 1.      Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'art. 15 della [...]
Art. 2.      Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto
Art. 3.      Le somme eventualmente corrisposte a titolo di interesse, prelevate dal fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte al fondo stesso ed iscritte nell'apposito [...]
Art. 3. bis. 
Art. 3. ter. 
Art. 3 quater. 
Art. 3 quinquies. 
Art. 3 sexies. 
Art. 3 septies. 
Art. 3 octies. 
Art. 3 nonies. 
Art. 3 decies. 
Art. 3 undecies. 
Art. 3 duodecies. 
Art. 3 terdecies. 
Art. 3 quaterdecies. 
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 17.2.90 – D.L. 1 ottobre 1982, n. 696. [1]

Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

(G.U. 2 ottobre 1982, n. 272).

 

     Art. 1.

     Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono utilizzate anche mediante anticipazioni agli aventi diritto.

     Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui all'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'art. 23 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187. Il termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma dello stesso art. 7, è prorogato al 31 dicembre 1982 [2].

     Il saldo delle aperture di credito è imputato al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'art. 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il relativo importo è computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.

     I comuni, sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai Consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni [3].

     Le somme attribuite dal CIPE ai singoli comuni, relativamente al programma 1981, e già accreditate presso le Tesorerie regionali e provinciali sono immediatamente disponibili senza necessità di stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti [4].

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     Le somme eventualmente corrisposte a titolo di interesse, prelevate dal fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte al fondo stesso ed iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1984.

 

          Art. 3. bis. [5]

     Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, tiene conto dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti per le opere pubbliche di competenza degli enti locali, appaltate o iniziate e non completate prima del 23 novembre 1980.

 

          Art. 3. ter. [6]

     Il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per le concessioni edilizie che saranno rilasciate sino al 31 dicembre 1985 dai comuni terremotati dichiarati totalmente disastrati [7].

 

          Art. 3 quater. [8]

     Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta o danneggiata per effetto del sisma, può chiedere di utilizzare il contributo spettantegli a norma degli artt. 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la casa distrutta o danneggiata, per l'esecuzione dei lavori di completamento o adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui costruzione era in corso a l'epoca del sisma.

 

          Art. 3 quinquies. [9]

     Agli assegnatari di alloggio costruito o acquistato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, si applica il canone sociale dell'edilizia residenziale pubblica, se il reddito complessivo annuo del nucleo familiare dichiarato e accertato dal comune è inferiore a lire quindici milioni.

     Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto ai sensi del citato art. 2 del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, in base a criteri fissati dai Consigli comunali.

 

          Art. 3 sexies. [10]

     Il termine di cui al secondo comma dell'art. 11 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983.

     Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprietà nell'ambito del piano di zona di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 3 septies. [11]

     Le Commissioni di cui all'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, hanno poteri di accertamento della conformità urbanistica del progetto di riparazione o di ricostruzione e della relativa valutazione della misura del contributo.

 

          Art. 3 octies. [12]

     [I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1983, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, sono dispensati dal compiere il servizio di leva anche con riferimento al servizio sostitutivo civile.]

 

          Art. 3 nonies. [13]

     Le spese occorse per la demolizione di immobili, se causate anche da esigenze di riassetto del territorio conseguenti agli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 e non liquidate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono finanziate a valere sui fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 3 decies. [14]

     L'art. 12 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, come modificato dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è sostituito dal seguente:

     "Per la realizzazione dei progetti relativi all'installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree, i comuni interessati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della legge del 14 maggio 1981, n. 219.

     Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile".

 

          Art. 3 undecies. [15]

     Per la sistemazione delle famiglie delle Province di Avellino, Potenza e Salerno, abitanti all'epoca del sisma in case sparse, demolite o dichiarate inagibili, per le quali non vi sia stata concessione di contributo per la ricostruzione o per la riparazione e per programmi urgenti di edilizia scolastica, il comune interessato, d'intesa e con l'autorizzazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a valere sui fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato a provvedere, nelle forme più idonee.

     Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

 

          Art. 3 duodecies. [16]

     Il termine di cui all'art. 3 del D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 31 dicembre 1983 [17].

 

          Art. 3 terdecies. [18]

 

          Art. 3 quaterdecies. [19]

     Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facoltà di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 29 novembre 1982, n. 883.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[6] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1988 dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 1986, n. 48.

[8] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[12] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883 e abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[13] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[14] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[15] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[16] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 7 novembre 1983, n. 623.

[18] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883 e ora abrogato dall'art. 14 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[19] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 novembre 1982, n. 883.