Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 01/10/1982 |
Numero: | 696 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'art. 15 della [...] |
Art. 2. Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto |
Art. 3. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di interesse, prelevate dal fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte al fondo stesso ed iscritte nell'apposito [...] |
Art. 3. bis. |
Art. 3. ter. |
Art. 3 quater. |
Art. 3 quinquies. |
Art. 3 sexies. |
Art. 3 septies. |
Art. 3 octies. |
Art. 3 nonies. |
Art. 3 decies. |
Art. 3 undecies. |
Art. 3 duodecies. |
Art. 3 terdecies. |
Art. 3 quaterdecies. |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 17.2.90 – D.L. 1 ottobre 1982, n. 696. [1]
Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.
(G.U. 2 ottobre 1982, n. 272).
Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'art. 15 della
Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui all'art. 15 della
La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di cui all'art. 7 del
Il saldo delle aperture di credito è imputato al fondo di cui all'art. 3 della
I comuni, sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai Consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della
Le somme attribuite dal CIPE ai singoli comuni, relativamente al programma 1981, e già accreditate presso le Tesorerie regionali e provinciali sono immediatamente disponibili senza necessità di stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti [4].
Le disposizioni del precedente art. 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le somme eventualmente corrisposte a titolo di interesse, prelevate dal fondo di cui all'art. 3 della
Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'art. 4 della
Il contributo di cui all'art. 3 della
Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta o danneggiata per effetto del sisma, può chiedere di utilizzare il contributo spettantegli a norma degli artt. 9 e 10 della
Agli assegnatari di alloggio costruito o acquistato ai sensi dell'art. 2 del
Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto ai sensi del citato art. 2 del
Il termine di cui al secondo comma dell'art. 11 del
Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprietà nell'ambito del piano di zona di cui al secondo comma, lettera a), dell'art. 28 della
Le Commissioni di cui all'art. 14 della
[I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1983, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, sono dispensati dal compiere il servizio di leva anche con riferimento al servizio sostitutivo civile.]
Le spese occorse per la demolizione di immobili, se causate anche da esigenze di riassetto del territorio conseguenti agli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 e non liquidate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono finanziate a valere sui fondi di cui all'art. 3 della
L'art. 12 del
"Per la realizzazione dei progetti relativi all'installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree, i comuni interessati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della
Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile".
Per la sistemazione delle famiglie delle Province di Avellino, Potenza e Salerno, abitanti all'epoca del sisma in case sparse, demolite o dichiarate inagibili, per le quali non vi sia stata concessione di contributo per la ricostruzione o per la riparazione e per programmi urgenti di edilizia scolastica, il comune interessato, d'intesa e con l'autorizzazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a valere sui fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 3 della
Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Il termine di cui all'art. 3 del
Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facoltà di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Articolo inserito dalla
[6] Articolo inserito dalla
[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1988 dall'art. 1 del
[8] Articolo inserito dalla
[9] Articolo inserito dalla
[10] Articolo inserito dalla
[11] Articolo inserito dalla
[12] Articolo inserito dalla
[13] Articolo inserito dalla
[14] Articolo inserito dalla
[15] Articolo inserito dalla
[16] Articolo inserito dalla
[17] Comma così modificato dall'art. 2 del
[18] Articolo inserito dalla
[19] Articolo inserito dalla