Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.9 scuole italiane all'estero ed estere in Italia |
Data: | 03/08/2009 |
Numero: | 115 |
Sommario |
Art. 1. Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma |
Art. 2. Strutture scolastiche |
Art. 3. Copertura finanziaria |
§ 57.9.38 - L. 3 agosto 2009, n. 115.
Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma.
(G.U. 13 agosto 2009, n. 187)
Art. 1. Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma
1. La Scuola per l'Europa di Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della
2. La Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della
3-bis. Alla Scuola è riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facoltà di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA nè di società convenzionate con l'Autorità medesima. L'importo di tali contributi e rette non può essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti [1]
4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana della scuola materna, elementare e secondaria con programmi e con struttura conformi al sistema delle Scuole europee, in modo da consentire il rilascio, alla conclusione della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo».
5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.
6. Gli organi della Scuola sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo con i consigli di ispezione delle Scuole europee;
c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I;
d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9;
e) il collegio dei revisori dei conti.
7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola [2].
8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le Scuole europee di tipo I, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola può procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera [3].
9. Alla direzione della Scuola è preposto un dirigente, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in possesso di specifiche competenze, di comprovate capacità di direzione, di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione, scritta e orale, in almeno due lingue comunitarie. La durata dell'incarico non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il limite di cinque anni. Il dirigente della Scuola è il rappresentante legale dell'istituzione scolastica.
10. Il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di cui al comma 8 è collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito, con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Il posto lasciato vacante nella sede di titolarità può essere coperto esclusivamente con altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto con contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo deve avere superato il periodo di prova. I docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni scolastici, il predetto personale, all'atto della cessazione dall'incarico, è assegnato alla sede nella quale era titolare all'atto del collocamento fuori ruolo. Il servizio svolto nella Scuola è equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane.
11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, è corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera è altresì riconosciuta un'indennità di prima sistemazione.
Art. 2. Strutture scolastiche
1. Fermo restando il finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1342, della
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola;
b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 569.000 euro per 1'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro;
b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Comma inserito dall'art. 58 del
[2] Comma inserito dall'art. 1, comma 766, della
[3] Comma così modificato dall'art. 1, comma 766, della