§ 45.1.33 – L. 5 luglio 1964, n. 619.
Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:05/07/1964
Numero:619


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di [...]
Art. 2.      Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è aumentato di trenta miliardi, mediante [...]
Art. 3.      L'annualità da versare al "Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico" ai sensi dell'art. 7 del decreto [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le disponibilità risultanti dall'attuazione del precedente art. 3


§ 45.1.33 – L. 5 luglio 1964, n. 619. [1]

Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

(G.U. 1 agosto 1964, n. 188).

 

 

     Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire cinquanta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 miliardi nell'esercizio 1963-64, di lire 5 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965 e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1966.

 

          Art. 2.

     Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è aumentato di trenta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 10 miliardi dell'esercizio 1963-64, di lire 10 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965.

 

          Art. 3.

     L'annualità da versare al "Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico" ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio 1963-64 di lire 40 miliardi, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 di lire 15 miliardi, per l'esercizio 1965 di lire 20 miliardi e per l'esercizio 1966 di lire 5 miliardi.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le disponibilità risultanti dall'attuazione del precedente art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.