Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.5 piccola e media impresa |
Data: | 15/02/1967 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di assicurare l'incentivazione degli investimenti produttivi e per favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese nell'ambito delle direttive del Programma economico [...] |
Art. 2. Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, in base alle direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione e alle delibere [...] |
Art. 3. I limiti di importo dei finanziamenti, indicati nell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, destinati al rinnovo, alla conversione o all'ampliamento di impianti industriali già [...] |
Art. 4. I contributi in conto interessi, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, a favore delle imprese localizzate nei territori depressi del centro-nord, sono [...] |
Art. 5. |
Art. 6. Sono ammessi a fruire del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte afferente alle scorte, i [...] |
Art. 7. |
Art. 8. Il limite di lire 50 milioni, di cui alla lettera d) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, elevato a lire 250 milioni dal secondo comma dell'articolo 34 della legge 26 giugno [...] |
Art. 9. Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato di lire 4 miliardi per ciascuno degli [...] |
§ 54.5.6 - L. 15 febbraio 1967, n. 38. [1]
Proroga e modifiche della legge 30 luglio 1959, n. 623, e sue successive modificazioni e integrazioni per l'incentivazione di investimenti produttivi da parte delle medie e piccole industrie e modifiche della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e della legge 22 luglio 1966, n. 614.
(G.U. 28 febbraio 1967, n. 53).
Al fine di assicurare l'incentivazione degli investimenti produttivi e per favorire lo sviluppo tecnologico delle medie e piccole imprese nell'ambito delle direttive del Programma economico nazionale, i termini di cui al quarto comma dell'articolo 2 della
Il Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della
Del Comitato interministeriale fa parte anche un rappresentante del Ministero del bilancio.
I limiti di importo dei finanziamenti, indicati nell'articolo 1 della
I contributi in conto interessi, previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della
I fondi che saranno assegnati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della
L'erogazione del contributo è effettuata con le modalità stabilite dalla
Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della
(Omissis) [2].
Le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3, dall'articolo 5 e dal secondo comma dell'articolo 6 della
Sono ammessi a fruire del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 3 della
Il limite di lire 50 milioni, di cui alla lettera d) dell'articolo 25 della
Sono, altresì, soppressi, per quanto concerne le obbligazioni da emettersi ai sensi del primo comma dell'articolo 12 della
Alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano, anche ai fini dell'articolo 12 della
Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della
Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Modifica l'art. 5 della
[3] Sostituisce l'art. 8 della
[4] Sostituisce l'art. 2 della