§ 95.11.29 - Legge 16 dicembre 1959, n. 1070.
Nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:16/12/1959
Numero:1070


Sommario
Art. 1.      Non sono soggette all'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e modificazioni [...]
Art. 2.  [3]
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.      Per le entrate conseguite dalle categorie economiche sottoelencate, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento
Art. 6.      Non sono soggette all'imposta prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le [...]
Art. 7.      Il contribuente che, avendo scelto di corrispondere l'imposta mediante la denunzia annuale prevista dall'art. 5 della presente legge, omette di presentare nei termini la [...]
Art. 8.      Per l'applicazione della presente legge restano ferme, in quanto con essa compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese [...]
Art. 9.      La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1960


§ 95.11.29 - Legge 16 dicembre 1959, n. 1070. [1]

Nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata.

(G.U. 19 dicembre 1959, n. 306)

 

 

     Art. 1.

     Non sono soggette all'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e modificazioni successive, le entrate conseguite in dipendenza delle vendite di materie, merci e prodotti effettuate in locali di vendita al pubblico muniti di licenza di commercio per la vendita al pubblico, ovvero ambulantemente, comprese le vendite e le somministrazioni nei pubblici esercizi.

     Non sono altresì soggette alla detta imposta le vendite effettuate, nei confronti di privati consumatori, da laboratori artigiani, spacci o banchi di vendita nei mercati, spacci cooperativi, militari, aziendali, di fabbrica, anche se non muniti di licenza di vendita al pubblico, nonché le somministrazioni in spacci e mense aziendali e di fabbrica e quelle dei circoli ricreativi che assolvevano l'imposta generale sull'entrata in base al numero dei soci.

     (Omissis) [2].

     Sono soggette all'imposta generale sull'entrata le vendite effettuate in locali di vendita al pubblico ed in pubblici esercizi, ovvero ambulantemente, nonché quelle effettuate negli altri esercizi indicati nel secondo comma del presente articolo, nei confronti di commercianti che acquistano per la rivendita e di industriali che impiegano le merci acquistate nella fabbricazione o riparazione di altri prodotti. Per le dette vendite gli acquirenti debbono, sotto la loro esclusiva responsabilità, richiedere al venditore il rilascio di fattura od altro equivalente documento da assoggettarsi ad imposta a cura del venditore stesso nei modi normali e nella misura propria di ciascun prodotto.

 

          Art. 2. [3]

     Le aliquote dell'imposta generale sull'entrata nonchè dell'imposta di cui all' art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle previste dalla presente legge, sono maggiorate di trenta centesimi se stabilite in misura non inferiore all'1 per cento e di dieci centesimi se inferiori all'1 per cento.

     Le dette maggiorazioni non si applicano alle aliquote condensate, stabilite per legge, comprensive dell'imposta dovuta per le vendite al minuto.

     Per gli atti economici concernenti il commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del due per cento e si corrisponde in occasione dell'acquisto da parte del rivenditore al dettaglio, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base a documento da lui stesso emesso.

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5.

     Per le entrate conseguite dalle categorie economiche sottoelencate, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'uno per cento:

     a) professionisti;

     b) agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute;

     c) spedizionieri, agenti e mediatori marittimi, agenzie di città delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco, carrettieri, mulattieri, barrocciai, vetturini e barcari, anche se costituiti in cooperative i cui redditi agli effetti della imposta di ricchezza mobile siano classificati o classificabili in categoria C-1 [6] ;

     d) alberghi, locande, pensioni, campeggi turistici, limitatamente all'attività ospitaliera. Per gli alberghi classificati di lusso è dovuta inoltre l'addizionale del due per cento prevista dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359;

     e) sale da bigliardo e da giuoco, ancorché annesse a pubblici esercizi, stabilimenti balneari;

     f) esercenti prestazioni al dettaglio, anche ambulantemente, i cui redditi siano classificati o classificabili agli effetti dell'imposta mobiliare in categoria B. Per i barbieri e parrucchieri per uomo e per signora classificati di lusso restano in vigore l'aliquota e l'addizionale stabilite dall'articolo unico della legge 27 maggio 1959, n. 359;

     g) esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole;

     h) stazioni di monta del bestiame.

     Ai contribuenti delle categorie sopraindicate è data facoltà di corrispondere l'imposta dovuta sulle entrate conseguite in dipendenza della loro attività, alternativamente, in abbonamento in base a canoni annui ragguagliati al volume degli affari, ovvero, annualmente, con versamento in modo virtuale all'Ufficio del registro.

     Ai fini del pagamento annuale dell'imposta, i contribuenti, entro i dieci giorni successivi alla fine di ciascun anno, presenteranno o spediranno al competente Ufficio del registro apposita denuncia delle entrate conseguite, versando, nel medesimo termine, il tributo dovuto sul conto corrente postale dell'Ufficio stesso. Gli estremi del versamento saranno annotati sulla denuncia.

     A tale effetto, i contribuenti che intendano avvalersi del sistema del versamento a periodi annuali posticipati, sono tenuti a presentare al competente Ufficio del registro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione, obbligandosi a seguire il sistema prescelto per tutto l'anno solare in corso e per i successivi.

     I contribuenti i quali intendano rinunciare al sistema di pagamento come sopra prescelto, debbono far pervenire all'Ufficio del registro apposita dichiarazione entro il 30 novembre; detta dichiarazione esplicherà i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio successivo .

 

          Art. 6.

     Non sono soggette all'imposta prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, le entrate conseguite in dipendenza di prestazioni al dettaglio effettuate, anche ambulantemente, da esercenti arti e mestieri i cui redditi siano classificati o classificabili agli effetti dell'imposta mobiliare in categoria C/1.

     Agli effetti del comma precedente e della lettera f) dell'art. 5 della presente legge non costituiscono in ogni caso prestazioni al dettaglio le prestazioni inerenti a lavorazioni o riparazioni di merci e prodotti effettuate nei confronti di esercenti attività similari o che formano oggetto di fabbricazione o di commercio da parte del richiedente la prestazione. In tal caso l'imposta è dovuta in base alla fattura di lavorazione con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

 

          Art. 7.

     Il contribuente che, avendo scelto di corrispondere l'imposta mediante la denunzia annuale prevista dall'art. 5 della presente legge, omette di presentare nei termini la denuncia stessa, incorre nella pena pecuniaria da lire mille a lire diecimila.

     Indipendentemente da detta sanzione, per il mancato pagamento dell'imposta, totale o parziale, è dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta evasa.

 

          Art. 8.

     Per l'applicazione della presente legge restano ferme, in quanto con essa compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

 

          Art. 9.

     La presente legge ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1960.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma soppresso dall'art. unico della L. 5 marzo 1963, n. 270.

[3]  Gli originari articoli 2, 3 e 4 sono stati sostituiti dall’art. 2 della L. 31 ottobre 1961, n. 1196.

[4]  Gli originari articoli 2, 3 e 4 sono stati sostituiti dall’art. 2 della L. 31 ottobre 1961, n. 1196.

[5]  Gli originari articoli 2, 3 e 4 sono stati sostituiti dall’art. 2 della L. 31 ottobre 1961, n. 1196.

[6]  Lettera così sostituita dall'art. 3 della L. 31 ottobre 1961, n. 1196.