§ 17.2.49 – D.L. 27 febbraio 1968, n. 79.
Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:27/02/1968
Numero:79


Sommario
Art. 1.      Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 6 bis. 
Art. 7.      Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone o è dato in locazione, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da [...]
Art. 8.      Gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 1 sono effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento parziale o totale degli abitati
Art. 9. 
Art. 10.      La gestione degli alloggi e dei locali costruiti ai sensi dell'art. 1, lettera d), del presente decreto, è affidata agli istituti autonomi per le case popolari previsti [...]
Art. 11. 
Art. 12.      I programmi di opere previsti dall'art. 11 e le loro eventuali varianti sono redatti da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e [...]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.      Le opere di ripristino previste negli articoli 1 e 3 possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti indispensabili
Art. 16.      Per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, con sede in Palermo, l'ispettorato generale per le zone [...]
Art. 17.      Presso l'ispettorato generale è costituito un comitato tecnico amministrativo, il cui parere, nella materia di competenza dell'ispettorato, sostituisce quello di [...]
Art. 18.      Per tutto quanto concerne il funzionamento dell'ispettorato generale e la gestione delle opere rientranti nella sua competenza valgono, in quanto applicabili, le norme [...]
Art. 19.      E' autorizzata a favore del personale dell'amministrazione dei lavori pubblici in servizio presso gli uffici decentrati e periferici della Sicilia interessati [...]
Art. 20.      Le convenzioni per l'affidamento a liberi professionisti e ad enti di incarichi di studio, progettazione e direzione delle opere sono stipulate dall'ispettorato generale [...]
Art. 21.      Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli autorizzata la spesa di L. 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 22. 
Art. 22 bis. 
Art. 22 ter. 
Art. 22 quater. 
Art. 22 quinquies. 
Art. 23.      Per attuare i piani di risanamento di cui all'art. 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a [...]
Art. 23 bis. 
Art. 23 ter. 
Art. 23 quater. 
Art. 24.      Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dei terremoti del gennaio 1968 nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani si applicano [...]
Art. 25.      A favore dei coltivatori diretti già residenti in centri o nuclei urbani, la cui abitazione di proprietà sia stata distrutta o gravemente danneggiata dai terremoti del [...]
Art. 25 bis. 
Art. 26.      Allo scopo di ripristinare l'efficienza della viabilità rurale danneggiata dai terremoti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare un [...]
Art. 27.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a costruire a totale carico dello Stato stalle collettive con materiale leggero o prefabbricato o capannoni [...]
Art. 28.      A favore dei produttori agricoli che hanno subìto perdite di bestiame di qualsiasi specie e nei limiti delle perdite medesime, sono concedibili i prestiti di cui alla [...]
Art. 29.      I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltrechè per [...]
Art. 30.      I prestiti di cui agli articoli 28 e 29 da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative [...]
Art. 31.      Agli assegnatari dei terreni della "Cassa per la formazione della proprietà contadina", per i quali gli ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una [...]
Art. 32.      I capi di bestiame trattenuti ed alimentati nei centri di raccolta che non siano stati reclamati dai legittimi proprietari entro il 15 giugno 1968 potranno essere [...]
Art. 33.      Ai fini dell'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 22 luglio 1966, n. 614, i territori considerati [...]
Art. 34.      Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e [...]
Art. 35. 
Art. 36.      E' autorizzata la spesa di L. 47.500 milioni così ripartita
Art. 36 bis. 
Art. 36 ter. 
Art. 36 quater. 
Art. 36 quinquies. 
Art. 37.      Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 è corrisposto un contributo, [...]
Art. 37 bis. 
Art. 37 ter. 
Art. 38.      Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1968, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il [...]
Art. 39.      L'onere derivante dal trattamento straordinario di cui all'art. 38 è assunto a carico dello Stato
Art. 40.  Interventi per l'assistenza e la protezione civile ed a favore degli enti locali.
Art. 41.      Alle famiglie che abbiano perduto un componente per causa dei terremoti del gennaio 1968 è concesso un contributo di lire un milione; alle famiglie che abbiano perduto [...]
Art. 41 bis. 
Art. 42.      L'autorizzazione di spesa di lire 4.000 milioni di cui all'art. 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per la corresponsione del contributo ivi previsto, è elevata [...]
Art. 43.      Ai comuni gravemente colpiti dai terremoti del gennaio 1968 che saranno indicati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, di [...]
Art. 44.      Alle province ed ai comuni indicati nell'art. 44-ter del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e nell'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, la Cassa depositi [...]
Art. 45.      E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968, per l'arredamento delle [...]
Art. 46.      E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968 per provvedere alle spese ed [...]
Art. 46 bis. 
Art. 47.      E' autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968, per provvedere a
Art. 48.      L'autorizzazione di spesa di lire 80 milioni, di cui all'art. 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, già elevata a [...]
Art. 49.      Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai consorzi provinciali [...]
Art. 50.      Il contributo straordinario in favore dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è elevato da lire 100 a [...]
Art. 51.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è elevata da lire 250 milioni a lire 450 milioni
Art. 52.      E' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, per provvedere
Art. 53.      E' autorizzata la spesa di lire 65 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti [...]
Art. 54.      E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968, per la [...]
Art. 55.      Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono [...]
Art. 56.      Le imprese, site nei territori dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, che [...]
Art. 57.      Le somme erogate a titolo di liberalità per la costruzione, secondo piani approvati dalle competenti autorità, di alloggi per i danneggiati dai terremoti sono esenti [...]
Art. 58.      Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10, 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, [...]
Art. 59. 
Art. 59 bis. 
Art. 59 ter. 
Art. 60.      Gli stanziamenti di lire 50 miliardi previsti, per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, dall'art. 23 - quinto comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, quali [...]
Art. 61.      E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine previsto dall'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140
Art. 62.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nell'anno finanziario 1968,mutui fino alla concorrenza di un [...]
Art. 63. 
Art. 64.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 17.2.49 – D.L. 27 febbraio 1968, n. 79. [1]

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

(G.U. 27 febbraio 1968, n. 53).

 

Opere pubbliche ed abitati

 

     Art. 1.

     Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, e in quegli altri comuni delle stesse province che possono venire determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere [2]:

     a) al ripristino di opere di conto dello Stato;

     b) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, acquedotti, fognature, ambulatori comunali, cimiteri ed altre opere igieniche e sanitarie, edifici scolastici e scuole materne, campi ed impianti sportivi e ricreativi comunali, impianti comunali inerenti all'espletamento dei servizi pubblici esistenti, parchi e giardini comunali, piazze, chiese parrocchiali, succursali ed assimilate e relative case canoniche, strade provinciali, comunali, anche se non ancora classificate, nonchè strade vicinali, edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino tra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati con modifiche dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 e, per un importo massimo di L. 1.500 milioni, al restauro anche delle opere artistiche occorrenti per il ripristino degli edifici di interesse artistico, storico o monumentale, sentita la sovrintendenza competente per territorio [3];

     c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di opere di cui alle lettere a) e b), comunque finanziate in corso di esecuzione al momento dell'evento calamitoso, e limitatamente alla parte di lavori già eseguiti;

     d) alla costruzione, a totale carico dello Stato, di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto, di locali da adibire ad attività commerciali ivi comprese le farmacie, artigiane ed alla costruzione delle relative opere di urbanizzazione [4];

     e) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

     f) al trasferimento di abitati;

     g) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella D) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

     h) alla spesa occorrente per studi, progettazioni e rilievi necessari per l'attuazione delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del presente decreto;

     i) alla spesa per le necessarie espropriazioni.

     I comuni indicati ai sensi del presente articolo sono dichiarati, agli effetti dell'art. 7, lettera c), della legge 26 giugno 1965, n. 717, territori caratterizzati da particolare depressione [5].

 

          Art. 2. [6]

     L'eventuale appartenenza alla categoria sismica dei comuni indicati ai sensi dell' sarà stabilita per ciascun comune, a tutti gli effetti dellaart. 1 legge 25 novembre 1962, n. 1684 , con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Nei comuni di cui all'art. 1 per gli edifici aventi oltre tre piani è obbligatoria l'intelaiatura in cemento armato o in acciaio.

 

          Art. 3.

     Nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di L. 6.000.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri. Tale limite è elevato a lire 7 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo [7].

     Il contributo di cui al comma precedente è elevato a L. 7.000.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri. Tale limite è elevato a lire 8 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo [8].

     Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di L. 8.000.000.

     Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a L. 12.000.000, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni. La differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale [9].

     Detti contributi saranno commisurati:

     a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonchè per gli alloggi di proprietà della Gestione case per lavoratori e per quelli di proprietà degli enti di cui all'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni [10];

     b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

     La stessa misura del 70 per cento sarà concessa per la riparazione degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale [11];

     c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

     I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.

     Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari, e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.

     Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonchè ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera a), semprechè, a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1967, i redditi diversi da quelli delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a L. 300.000.

     Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 gennaio 1968, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.

     Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.

     Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 4, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purchè nell'ambito dello stesso comune o di altro comune terremotato della Sicilia. Se l'immobile, ripristinabile in sito, è ubicato all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera A) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, sono necessari i pareri favorevoli della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, del Consiglio regionale di urbanistica e del Consiglio comunale [12].

     La disposizione di cui al nono comma del presente articolo non si applica ove il trasferimento totale o parziale di proprietà, per atto tra vivi, verificatosi successivamente al 31 gennaio 1968, intercorra tra ascendenti e discendenti, ivi compresi i figli naturali e gli adottivi e sia comprovato, anche mediante dichiarazione giurata, che prima degli eventi sismici il proprietario attuale aveva il pieno godimento dell'abitazione [13].

 

          Art. 3 bis. [14]

     I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità dei danni arrecati dall'evento sismico e purchè i lavori corrispondano alle prescrizioni del presente decreto.

 

          Art. 4. [15]

     Nei casi in cui la ricostruzione o la riparazione in sito degli immobili danneggiati o distrutti non siano consentite da motivi tecnici o dalle norme di edilizia antisismica di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, o da altra norma in vigore, può farsi luogo alla ricostruzione degli immobili stessi su altra area ritenuta tecnicamente idonea, acquisita mediante espropriazione a cura e spese dei competenti organi dello Stato, nell'ambito dei piani o delle prescrizioni urbanistiche e dei programmi di fabbricazione di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale siciliana 18 luglio 1968, n. 20.

     In tali casi, ai proprietari dei fabbricati da ricostruire viene assegnata gratuitamente in proprietà l'area necessaria e vengono estese le agevolazioni previste dall'art. 3 del presente decreto.

     Alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ed alla realizzazione della rete di distribuzione dell'energia elettrica e della rete di illuminazione pubblica nei centri abitati provvede lo Stato a proprie cure e spese [16].

     Nei limiti delle necessità delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresì, a propria cura e spese, all'eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonchè all'eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalità dei ricoveri residui [17].

     Allo spostamento delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, nonchè allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefoniche, telegrafiche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito degli abitati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonchè per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si provvede a spesa dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione [18].

     Le spese relative alla realizzazione della rete di distribuzione sono rimborsate dall'Ente nazionale energia elettrica [19].

     Al proprietario che ricostruisce sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione [20].

 

          Art. 4 bis. [21]

     Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si applicano anche a favore dei proprietari di unità immobiliari appartenenti ad abitati da trasferire per ragioni di sicurezza se anche non colpite dal terremoto.

 

          Art. 5. [22]

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici che sarà emesso entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati per la ricostruzione in altro sito degli immobili.

     Ove si constati che i lotti disponibili non sono sufficienti in relazione alle necessità, quali risultano dalle domande presentate dagli aventi diritto, l'assegnazione sarà effettuata per non più di un lotto in favore di ciascun proprietario e le ulteriori esigenze saranno soddisfatte man mano che si procederà all'acquisizione delle nuove aree occorrenti [23].

 

          Art. 6. [24]

     Le domande di concessione dei contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati debbono essere presentate al sindaco entro il 31 dicembre 1970 [25].

     Le domande debbono essere corredate da una dichiarazione degli interessati, convalidata dal sindaco stesso, attestante la proprietà e la destinazione dell'immobile, e la consistenza del nucleo familiare.

     Nella dichiarazione gli interessati debbono altresì chiedere, per l'eventualità che il fabbricato non possa essere ricostruito in sito, l'assegnazione di un suolo per lotto singolo o per la formazione di un comparto edilizio nell'ambito delle zone che saranno all'uopo destinate.

     Il sindaco provvede all'istruttoria delle domande e invita gli interessati a presentare la perizia dei lavori, qualora la ricostruzione possa avvenire in sito; in caso contrario, promuove in favore degli interessati l'assegnazione delle aree necessarie, che sarà effettuata in base ai criteri di cui all'art. 5. Ottenuta l'assegnazione dell'area, gli interessati presentano al sindaco la perizia dei lavori di ricostruzione. Le perizie debbono essere presentate entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell'invito o del provvedimento di assegnazione.

     Le opere previste nelle perizie, se da eseguire in comuni classificati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, devono rispondere alle prescrizioni di edilizia antisismica, contenute nella legge 25 novembre 1962, numero 1684.

     Le domande e le perizie con la dichiarazione del sindaco sull'accertamento del danno, con la dichiarazione resa dagli interessati ai sensi del secondo comma del presente articolo e con il parere della commissione edilizia comunale, sono trasmesse all'ufficio del genio civile competente per territorio, per l'approvazione delle perizie e la determinazione dell'ammontare del contributo. Lo stesso ufficio comunica al proprietario l'approvazione della perizia e la determinazione dell'ammontare del contributo; sulla base di tale comunicazione, in pendenza della concessione del contributo da parte dell'ispettorato, il proprietario può dare inizio all'esecuzione dei lavori [26].

     Il sindaco, all'uopo autorizzato con delibera del consiglio comunale, può chiedere che la dichiarazione sull'accertamento del danno venga sostituita, per tutti i casi interessanti il proprio comune, da un accertamento eseguito direttamente dall'ufficio del genio civile.

     Il parere della commissione edilizia comunale deve essere espresso entro 30 giorni dalla data della presentazione del progetto al comune.

     Alla concessione del contributo provvede l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

     Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare, può essere accordata dall'ispettorato generale predetto un'anticipazione pari al 40 per cento della misura del contributo previsto dalla lettera c) dell'art. 3.

     L'erogazione della residua somma è corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

     La concessione dell'anticipazione è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui è accordata l'anticipazione, salvo proroga da concedersi, per non più di altri 120 giorni e per giustificati motivi, dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

     La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito dell'anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata alla presentazione del certificato catastale di attualità od alla dimostrazione del possesso dell'immobile, utile agli effetti dell'art. 1158 del codice civile, nonchè del certificato comprovante la posizione fiscale ai fini del precedente art. 3.

     Il pagamento del contributo e delle eventuali anticipazioni è effettuato dal sindaco del comune al quale sono state presentate le domande di contributo. Il capo dell'ispettorato per le zone terremotate della Sicilia emetterà subanticipazioni a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi [27].

     Il sindaco provvede ad informare gli interessati ai fini della riscossione delle somme loro spettanti.

 

          Art. 6 bis. [28]

     Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

     A tal fine, l'ispettorato generale predetto, dovrà predisporre progetti per vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o più nuclei familiari.

 

          Art. 7.

     Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone o è dato in locazione, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse e del locatario rispettivamente nell'interesse proprio e degli altri comproprietari o del proprietario [29].

     Il comproprietario o il locatario che hanno presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari o proprietario, restando l'amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari e concedenti e locatori, derivanti dalla concessione del beneficio [30].

 

          Art. 8.

     Gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 1 sono effettuati anche nelle località prescelte per il trasferimento parziale o totale degli abitati.

     La costruzione degli alloggi di cui alla lettera d) dell'art. 1 può essere effettuata anche con sistemi di prefabbricazione, purchè venga assicurata l'osservanza delle norme di edilizia antisismica previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

     La progettazione e l'esecuzione dei lavori di costruzione di detti alloggi possono essere affidate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 agli istituti autonomi per le case popolari di Agrigento, Palermo e Trapani, nonchè ad istituti o enti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nelle ricostruzioni edilizie in seguito a pubbliche calamità, ai quali possono essere pure affidate la progettazione e la esecuzione delle altre opere comprese nei programmi di trasferimento compilati in base al disposto dell'art. 11 [31].

     Gli istituti predetti, nonchè le cooperative edilizie formate dai proprietari interessati e loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 3 e 6, nonchè ad anticipare la differenza fra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva ritenuta ammissibile provvedendo al finanziamento della detta anticipazione, per la parte di spesa eccedente il contributo fino ad un massimo di spesa ammissibile di L. 12 milioni mediante mutui all'1,50 per cento ammortizzabili in 25 anni da concedersi dagli istituti di credito fondiario. La differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà corrisposta dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati, in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale [32].

     Ai fini di cui al precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma [33].

     L'anticipazione prevista dal quarto comma del presente articolo sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento [34].

     Fuori dei casi previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all'art. 3 è consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto relativo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini dell'esecuzione delle opere di ricostruzione [35].

 

          Art. 9. [36]

     L'approvazione dei progetti comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza dei lavori a tutti gli effetti di legge.

     Nei progetti l'ispettorato generale indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per la realizzazione dei progetti medesimi e, dopo l'approvazione dei progetti stessi, può richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza di cui agli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, anche in pendenza della registrazione dell'atto da parte degli organi di controllo.

     L'esecuzione dei lavori può essere attribuita o affidata in concessione dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 alle province, ai comuni, ai consorzi di comuni di cui all'art. 4 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1, agli ordinari diocesani nonchè agli altri enti interessati quando forniscano garanzie di provvedervi con adeguate attrezzature tecniche.

     L'Ispettorato generale esercita, per mezzo delle sezioni autonome del Genio civile, la vigilanza sull'esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori. Nel caso della concessione, l'onere del collaudo delle opere è posto a carico del concessionario.

     Nei casi di cui al precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere [37].

 

          Art. 10.

     La gestione degli alloggi e dei locali costruiti ai sensi dell'art. 1, lettera d), del presente decreto, è affidata agli istituti autonomi per le case popolari previsti nel terzo comma dell'art. 8, alle condizioni che saranno stabilite con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro [38].

     All'assegnazione degli alloggi e dei locali anzidetti provvedono apposite commissioni costituite nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, presiedute dal prefetto o da un suo delegato e composte dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile o da un suo delegato, dal sindaco del comune sinistrato cui si riferisce l'assegnazione o da un suo delegato, dal medico provinciale o da un suo delegato e da tre componenti eletti dal consiglio comunale tra i suoi membri, assicurando la rappresentanza della minoranza, nonchè da due rappresentanti dei sinistrati. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato designato dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile.

     I criteri per l'assegnazione degli alloggi e dei locali anzidetti saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per l'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I suddetti decreti dovranno prevedere la preferenza di assegnazione alle famiglie numerose e povere ovvero di pensionati [39].

     Gli alloggi previsti dal presente articolo possono essere ceduti a riscatto agli assegnatari secondo le norme vigenti.

 

          Art. 11. [40]

     [Con D.P.R., da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro e d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono determinati gli abitati che debbono essere trasferiti.

     Nei successivi 30 giorni il Ministro per i lavori pubblici, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana; approva i programmi delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici da costruirsi nelle località in cui dovranno sorgere i nuovi centri abitati.

     Con la stessa procedura saranno approvate le varianti ai programmi di opere che si renderanno eventualmente necessarie nel corso della loro esecuzione.

     Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati, a cura della commissione tecnica prevista dall'art. 12 e sentita l'amministrazione comunale, programmi di trasferimento che sono sottoposti all'approvazione dell'ispettorato generale di cui al successivo art. 16, che redige il progetto esecutivo. Il consiglio comunale deve esprimere il proprio parere nel termine massimo di 20 giorni, oltre il quale termine si procederà indipendentemente dal parere del comune.

     Per gli abitati determinati ai sensi del presente articolo vengono compilati programmi di trasferimento a cura della commissione tecnica prevista dall'art. 12. La commissione trasmette il programma al comune interessato, il quale esprime il proprio parere nel termine massimo di 20 giorni dalla data del ricevimento [41].

     Ove il comune non esprima il proprio parere entro il termine stabilito dal precedente comma, il programma è sottoposto all'approvazione dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, previsto dal successivo art. 16, il quale redige il progetto esecutivo. Nel progetto l'ispettorato generale medesimo indica la spesa preventiva necessaria per l'acquisizione degli immobili occorrenti per l'attuazione del programma [42].

     Il decreto di approvazione del progetto esecutivo equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere [43].

     L'ispettorato generale suddetto, dopo l'approvazione del progetto esecutivo ed anche prima della registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti, potrà richiedere al prefetto l'occupazione di urgenza degli immobili occorrenti per l'attuazione dei programmi di trasferimento approvati: si applicano in tal caso gli artt. 71 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni [44].

     Alle conseguenti espropriazioni si provvede con la procedura di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni [45].

     L'indennità di espropriazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni nella L. 18 marzo 1968, n. 241 [46].]

 

          Art. 12.

     I programmi di opere previsti dall'art. 11 e le loro eventuali varianti sono redatti da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro per i lavori pubblici e composta:

     dal capo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del 1968, che la presiede;

     da due rappresentanti designati rispettivamente dall'Assessorato allo sviluppo economico e dall'Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana [47];

     dagli ingegneri capi degli uffici del genio civile delle province di Agrigento, Palermo e Trapani;

     da due urbanisti nominati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione siciliana;

     dal soprintendente scolastico regionale di cui all'art. 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641 [48];

     dal capo dell'ufficio tecnico dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 [49].

     Nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale la commissione dovrà assolvere il compito assegnatole.

     Ai lavori della commissione partecipa con voto deliberativo il sindaco del comune interessato alla programmazione o alla variante [50].

 

          Art. 13. [51]

     [L'indennità di espropriazione delle aree è determinata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359 con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico.

La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della citata L. 25 giugno 1865, n. 2359.]

 

          Art. 14. [52]

     Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza del trasferimento, comunque effettuato, di unità immobiliari su altra area, con il contributo dello Stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale [53].

     Passano altresì a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprietà degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.

     Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilità delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.

     L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi è disposta con ordinanza del sindaco [54].

     Sino alla data di tale passaggio, l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.

     La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate è a carico dello Stato.

 

          Art. 15.

     Le opere di ripristino previste negli articoli 1 e 3 possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti indispensabili.

 

          Art. 16.

     Per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, con sede in Palermo, l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

     L'ispettorato generale provvede, quale organo decentrato del Ministero dei lavori pubblici, all'approvazione dei progetti di qualsiasi importo delle opere di competenza del suddetto Ministero da eseguire, in dipendenza dei terremoti, nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione tecnico-amministrativa ed economica delle opere stesse, dei servizi e delle forniture relative, adottando ogni provvedimento necessario, nonchè alla concessione e alla liquidazione ad enti e a privati dei contributi previsti dall'art. 3.

     Per l'esecuzione delle opere o anche di singole opere l'ispettorato generale può avvalersi del sistema della concessione ad enti pubblici.

     Per il triennio di cui al primo comma si applicano all'ispettorato generale le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni.

     L'ispettorato generale può, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, assumere personale a contratto privato, entro i limiti del contingente e col trattamento economico da determinare con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, per una spesa annua non superiore a L. 250.000.000.

     L'assunzione non può essere disposta per un periodo di tempo superiore al triennio indicato nel primo comma del presente articolo e saranno preferiti, compatibilmente ai titoli richiesti, i cittadini che risultavano residenti nei comuni di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 [55].

     All'ordinamento interno dell'ispettorato generale sarà provveduto con decreti del Ministro per i lavori pubblici.

     Il capo dell'ispettorato generale fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo [56].

     Gli atti dell'ispettorato generale sono sottoposti al riscontro della ragioneria regionale dello Stato di Palermo e al controllo della competente sezione della Corte dei conti per la Regione siciliana.

 

          Art. 17.

     Presso l'ispettorato generale è costituito un comitato tecnico amministrativo, il cui parere, nella materia di competenza dell'ispettorato, sostituisce quello di qualsiasi organo.

     Il comitato è presieduto dal provveditore alle opere pubbliche di Palermo ed è composto dai seguenti membri:

     il capo dell'ispettorato generale;

     un consigliere di Stato da designare fra quelli addetti al consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia;

     un avvocato dello Stato in servizio all'avvocatura distrettuale di Palermo;

     il direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo;

     gli ingegneri preposti agli uffici del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani;

     i medici provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, i quali intervengono alle sedute del comitato allorchè si debbano trattare questioni interessanti le rispettive province;

     il capo dell'ispettorato regionale agrario di Palermo;

     tre funzionari del Ministero dell'interno, designati tra quelli in servizio nelle prefetture di Agrigento, Palermo e Trapani, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, i quali intervengono alle sedute del comitato allorchè si debbano trattare questioni interessanti la circoscrizione territoriale della prefettura di appartenenza;

     i capi degli uffici tecnico e amministrativo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 [57].

     Fanno altresì parte del comitato, quando debba trattare argomenti relativi all'edilizia scolastica, il sovraintendente all'edilizia scolastica per la Sicilia ed il provveditore agli studi della provincia interessata.

     Assistono alle riunioni del comitato quattro rappresentanti della Regione siciliana, appartenenti agli assessorati dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e degli enti locali [58].

     Possono essere altresì chiamati ad intervenire di volta in volta, in qualità di esperti con voto consultivo, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato [59].

 

          Art. 18.

     Per tutto quanto concerne il funzionamento dell'ispettorato generale e la gestione delle opere rientranti nella sua competenza valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per i provveditorati alle opere pubbliche.

     Sono altresì estese al capo dell'ispettorato generale, per quanto applicabili, le norme relative alle attribuzioni dei provveditori alle opere pubbliche, di cui al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le disposizioni riguardanti i provveditori alle opere pubbliche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136.

     Al personale dei ruoli centrali comandati in servizio presso l'ispettorato generale spetta l'indennità prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 19.

     E' autorizzata a favore del personale dell'amministrazione dei lavori pubblici in servizio presso gli uffici decentrati e periferici della Sicilia interessati all'attuazione delle provvidenze di cui al decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ed al presente decreto la corresponsione delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai commi, 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con utilizzo dei fondi per tali fini assegnati ad apposito capitolo di bilancio.

 

          Art. 20.

     Le convenzioni per l'affidamento a liberi professionisti e ad enti di incarichi di studio, progettazione e direzione delle opere sono stipulate dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, sentito il comitato tecnico-amministrativo, prescindendo dagli altri pareri degli organi consultivi e tecnici previsti dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 21.

     Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli autorizzata la spesa di L. 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 13.615 milioni, L. 31.000 milioni, L. 71.890 milioni, L. 16.535 milioni, L. 10.705 milioni, L. 19.905 milioni e L. 19.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, di L. 35.000 milioni nell'anno 1975, di L. 50.000 milioni nell'anno 1976, di L. 60.000 milioni nell'anno 1977 e di L. 21.000 milioni nell'anno 1978 [60].

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei tre successivi purchè i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti [61].

     Sulle somme autorizzate dal precedente comma è riservato, annualmente, per oneri di carattere generale, un importo non superiore a lire 650 milioni, comprensivo delle spese per il personale straordinario di cui al quinto comma dell'art. 16 e per le indennità ed i compensi di cui agli articoli 18 e 19.

     E' autorizzata la spesa di L. 400 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per provvedere al ripristino delle opere portuali, degli edifici demaniali marittimi e dei fari e segnalamenti dei porti ricadenti nei litorali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, danneggiati o distrutti. Le opere di ripristino possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti indispensabili.

     E' autorizzata la spesa di L. 150 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per acquisto ed installazione di apparecchiature scientifiche per il rilevamento e lo studio dei sismi.

 

          Art. 22. [62]

     Sono autorizzati l'acquisto e l'installazione di baracche da adibirsi ad uso di scuole pubbliche e materne nelle località in cui sorgono i baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968.

     Le spese relative gravano sugli stanziamenti previsti dall'art. 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dell'art. 12 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

 

          Art. 22 bis. [63]

     Nei baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968, potranno, a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, su proposta del sindaco del comune interessato, essere predisposti locali per esercizi pubblici e per attività economiche.

     Per tali attività economiche possono essere altresì predisposte adeguate aree.

     All'assegnazione dei locali e delle aree di cui ai precedenti commi provvede la commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, integrata da un rappresentante per ciascuna delle categorie: commerciali, artigiane, dei lavoratori subordinati e dei coltivatori diretti, nominati dal consiglio comunale.

 

          Art. 22 ter. [64]

     Alla scelta dell'area per la sistemazione dei baraccamenti provvede l'ufficio del genio civile, su proposta del sindaco.

 

          Art. 22 quater. [65]

     L'acquisizione di aree per i fini di cui all'art. 22-bis è di pubblica utilità nonchè indifferibile ed urgente a tutti gli effetti di legge. In deroga ad ogni altra disposizione vigente, l'espropriazione delle aree per la sistemazione di baraccamenti, comprese le installazioni di cui all'art. 22, ha luogo sulla base del solo stato di consistenza, nel quale dovranno essere riportati i dati catastali dell'area da espropriare.

     La misura dell'indennità di espropriazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale; l'indennità è corrisposta dal Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo entro 15 giorni dalla data del decreto prefettizio di espropriazione.

 

          Art. 22 quinquies. [66]

     Le aree espropriate ai sensi del precedente articolo 22-quater ed utilizzate per i baraccamenti sono acquisite gratuitamente al comune dal momento in cui si rendono libere, via via che si procede alla eliminazione delle baracche.

 

          Art. 23.

     Per attuare i piani di risanamento di cui all'art. 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, e successive modificazioni, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'istituto autonomo per le case popolari di Palermo ulteriori contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, nonchè per le connesse opere di urbanizzazione primaria. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1968 e fino al 2006.

     La Cassa per il Mezzogiorno comprenderà nei propri programmi la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria rese necessarie in relazione alla costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente comma [67].

 

          Art. 23 bis. [68]

     Nel caso di unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora sorga dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione dell'edificio da ricostruire, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e quarto comma del codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

 

          Art. 23 ter. [69]

     La consistenza dei nuclei familiari prevista dal presente decreto è riferita alla data dell'entrata in vigore dello stesso.

 

          Art. 23 quater. [70]

     Ai fini della commisurazione dei contributi di cui agli articoli precedenti, la spesa per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia ancorchè la ricostruzione avvenga su area diversa.

     Le unità immobiliari ricostruite - ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate - devono essere almeno conformi alle prescrizioni sull'edilizia popolare della legislazione vigente, secondo le esigenze del nucleo familiare, ed il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria entro i limiti di cui agli articoli precedenti.

 

Interventi per l'agricoltura

 

          Art. 24.

     Per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate dei terremoti del gennaio 1968 nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani si applicano le provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni e integrazioni.

     Le provvidenze di cui al precedente comma si applicano in particolare per:

     a) sistemazione ai fini della coltivabilità dei terreni, compresi i livellamenti e lo sgombero delle macerie e del materiale franoso;

     b) ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali e pertinenze agricole, riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno e di cinta, di strade poderali, di canali di scolo, delle opere di provvista di acqua, di adduzione dell'energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti nelle aziende agricole singole od associate;

     c) ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte;

     d) ripristino e completamento delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

     e) sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani;

     f) tutte le altre opere necessarie alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e forestali.

     Possono essere, altresì, concessi contributi per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione e compenso per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle colture e dagli allevamenti.

     Le aliquote di contributo previste dall'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, per le spese relative alla rimozione e al trasporto a rifiuto di materiali sterili conseguenti ai terremoti, sono aumentate del 10 per cento.

     La presentazione delle domande per ottenere le provvidenze previste a favore delle aziende agricole dovrà aver luogo entro il 31 dicembre 1968.

 

          Art. 25.

     A favore dei coltivatori diretti già residenti in centri o nuclei urbani, la cui abitazione di proprietà sia stata distrutta o gravemente danneggiata dai terremoti del gennaio 1968, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, nell'ambito aziendale, in sostituzione della casa perduta, di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici.

     Tale agevolazione non è cumulabile con quella prevista per la ricostruzione delle abitazioni civili.

     Gli stessi contributi, a prescindere dall'ipotesi di cui ai precedenti commi, saranno concessi ai coltivatori diretti per la ricostruzione o riparazione di fabbricati rurali non destinati ad abitazione [71].

 

          Art. 25 bis. [72]

     Qualora i fabbricati rurali di cui al precedente art. 24, lettera b), siano in uso ad affittuari, a coloni, a mezzadri, o ad altri operatori agricoli in base a contratto agrario ed il proprietario non esegua la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti nel termine fissato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in seguito a richiesta dei citati agricoltori, gli agricoltori medesimi possono sostituirsi al proprietario ai sensi dell'art. 1577, capoverso, del codice civile. In tal caso il contributo di cui all'art. 1 previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, può essere concesso direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda alla esecuzione dei lavori di ripristino.

     L'operatore agricolo che ha eseguito i lavori ha nei confronti del proprietario diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo con il limite massimo di lire un milione e per interessi legali.

     Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di cinque anni ed è assistito da privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito.

     Detto privilegio è equiparato a quello indicato nell'art. 2775 del codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'art. 2780, n. 1, del codice civile.

 

          Art. 26.

     Allo scopo di ripristinare l'efficienza della viabilità rurale danneggiata dai terremoti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare un programma di sistemazione, ammodernamento e miglioramento della viabilità interpoderale, vicinale e di comunicazione minore, soggetta a pubblico transito, assumendo a suo totale carico la spesa.

     La progettazione e l'esecuzione delle opere può essere affidata ai comuni, ai consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, ai consorzi stradali costituiti per la costruzione e la manutenzione della viabilità vicinale, all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) ed alle cooperative di utenti stradali che abbiano adeguate attrezzature.

 

          Art. 27.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a costruire a totale carico dello Stato stalle collettive con materiale leggero o prefabbricato o capannoni per il ricovero di bovini ed equini dei coltivatori diretti, rimasti privi di locali idonei allo scopo in conseguenza dei terremoti del gennaio 1968.

     Le poste in detti ricoveri saranno assegnate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura su motivata richiesta degli interessati, i quali dovranno provvedere a proprio carico alla alimentazione e cura del bestiame.

     Per la costruzione dei ricoveri l'ispettorato provinciale dell'agricoltura è autorizzato a prendere in locazione, a trattativa privata, il terreno necessario allo scopo.

     I ricoveri di cui sopra saranno strutturati nei limiti del possibile in reparti di autonoma utilizzazione.

     L'utilizzazione dei ricoveri sarà consentita sino alla ricostruzione delle strutture zootecniche aziendali.

     La progettazione e l'esecuzione dei lavori possono anche essere affidati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai comuni, ai consorzi di bonifica, di bonifica montana, ai consorzi di miglioramento fondiario, alle cooperative agricole e all'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) nonchè all'ente siciliano di promozione industriale che vi provvede a mezzo delle aziende al medesimo collegate [73].

     In tali casi l'ispettorato provinciale dell'agricoltura esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede, previa verifica degli stati di avanzamento o collaudo dei lavori, al pagamento parziale o totale dei lavori eseguiti.

 

          Art. 28.

     A favore dei produttori agricoli che hanno subìto perdite di bestiame di qualsiasi specie e nei limiti delle perdite medesime, sono concedibili i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, al tasso dello 0,50 per cento.

     Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale, saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto del bestiame con addebito ai mutuatari del 50 per cento del prezzo [74].

     La iniziativa per l'acquisto del bestiame può essere assunta anche dagli enti di sviluppo, dagli enti di colonizzazione e dai consorzi di bonifica che, in tal caso, possono prestare fideiussione a garanzia del credito degli istituti su autorizzazione e nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Alla reintegrazione del fondo, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, per la parte relativa al residuo 50 per cento delle somme date a prestito, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a carico di fondi iscritti in apposito capitolo con riferimento alla competente autorizzazione di spesa [75].

     L'agevolazione di cui trattasi è cumulabile con la sovvenzione di cui all'art. 31 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per la parte di spesa occorrente all'acquisto del bestiame, al netto della predetta sovvenzione.

 

          Art. 29.

     I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, oltrechè per gli scopi di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, possono essere concessi anche per la estinzione delle passività derivanti da prestiti agrari di esercizio, da rate di prestiti e di mutui agrari di miglioramento, con scadenza nell'annata in cui si è verificato l'evento od in quella successiva, ivi compresi i prestiti ed i mutui effettuati con fondi di anticipazione statale.

     Nel caso di cooperative agricole, i prestiti, fino all'ammontare dei danni sofferti nelle strutture, attrezzature e prodotti, ivi compresi quelli conferiti dai produttori ai fini della vendita per conto, e per le necessità di gestione, nonchè per l'estinzione delle passività onerose di cui al primo comma, possono essere concessi al tasso dello 0,50 per cento e per una durata di ammortamento di cinque anni [76].

 

          Art. 30.

     I prestiti di cui agli articoli 28 e 29 da effettuare in favore di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, singoli ed associati, di piccole aziende e di cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Tale garanzia si estende all'intero importo della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili d'intesa col fondo interbancario di cui al comma precedente.

     La garanzia del fondo interbancario formerà oggetto di separata gestione alla quale resta vincolato l'apporto finanziario di cui al successivo art. 36, incrementato dalle disponibilità derivanti dalla trattenuta sulle operazioni di prestito prevista dal citato art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti di cui al presente articolo, da effettuarsi contestualmente, provvede l'ispettorato provinciale dell'agricoltura quando l'importo del prestito richiesto non superi L. 30 milioni.

 

          Art. 31.

     Agli assegnatari dei terreni della "Cassa per la formazione della proprietà contadina", per i quali gli ispettorati provinciali dell'agricoltura abbiano accertato una perdita nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento, in conseguenza dei terremoti, è data facoltà di omettere il pagamento delle rate di ammortamento del prezzo dei terreni in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso od in quello successivo, con conseguente proroga di una annualità dei mutui in essere.

 

          Art. 32.

     I capi di bestiame trattenuti ed alimentati nei centri di raccolta che non siano stati reclamati dai legittimi proprietari entro il 15 giugno 1968 potranno essere venduti dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura, in prossimità della scadenza del periodo massimo previsto dall'art. 30 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 per l'alimentazione del bestiame.

     Il ricavato dalle singole vendite dovrà essere depositato in un libretto di risparmio postale intestato al proprietario, con vincolo a favore dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale autorizzerà la riscossione della somma da parte dell'avente diritto.

     Qualora non sia nota la persona del proprietario, il libretto postale sarà intestato all'ispettorato provinciale dell'agricoltura e la somma depositata sarà consegnata a chi dimostri di avere diritto al ricavato della vendita.

 

          Art. 33.

     Ai fini dell'applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 22 luglio 1966, n. 614, i territori considerati montani ai termini della legge 30 luglio 1957, n. 657, nelle province di Agrigento, Palermo e Trapani, colpiti dai terremoti del gennaio 1968, sono classificati a tutti gli effetti comprensorio di bonifica montana.

 

          Art. 34.

     Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per le aziende ricadenti nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, sono competenti a concedere i contributi previsti dagli articoli 24 e 25 del presente decreto, quando la spesa preventivata non superi i 30 milioni di lire.

     Quando detta spesa superi i 30 milioni, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per gli interventi nel settore agricolo previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal presente decreto si applica il penultimo comma dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Per l'applicazione degli articoli 24, 25 e 27 del presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento a favore dei capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura di Agrigento, Palermo e Trapani, che a tal fine si costituiscono delegati del Ministero stesso, fino all'importo di lire 300 milioni, in deroga al limite previsto dal secondo comma dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni [77].

     I rendiconti delle spese sostenute a carico degli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono resi, con le modalità indicate dall'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, dai capi dei predetti ispettorati provinciali e sono sottoposti al controllo successivo della competente Ragioneria regionale dello Stato e della sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

     Le norme di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli interventi di competenza degli ispettorati dipartimentali delle foreste, previsti dagli articoli 24 e 25, nonchè per l'accreditamento dei fondi per gli oneri di carattere generale, di cui alla lettera i) dell'art. 36 [78].

 

          Art. 35. [79]

     E' autorizzata a favore del personale in servizio presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e ripartimentali delle foreste di Agrigento, Palermo e Trapani interessati all'attuazione delle provvidenze di cui al presente decreto e al decreto 22 gennaio 1968, n. 12, la corresponsione del compenso delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese, in eccedenza ai limiti di orario e di spesa stabiliti dai comma 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con utilizzo dei fondi per tali fini assegnati ad apposito capitolo di bilancio.

 

          Art. 36.

     E' autorizzata la spesa di L. 47.500 milioni così ripartita:

 

a) per gli interventi di cui all'art. 24 relativi al ripristino e al completamento delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico e per spese di studio e progettazione, previste dall'art. 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739,

 

 

 

 

nell'esercizio

1968

 

L.

1.500

milioni

 

nell'esercizio

1969

 

"

1.500

milioni

 

nell'esercizio

1970

 

"

1.000

milioni [80]

b) per gli interventi di cui all'art. 24 relativi al ripristino e al completamento delle opere pubbliche di bonifica montana, per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati e per spese di studio e progettazione,

 

 

 

 

nell'esercizio

1968

 

L.

1.000

milioni

 

nell'esercizio

1969

 

"

500

milioni

 

nell'esercizio

1970

 

"

500

milioni [81]

c) per gli altri interventi di cui all'art. 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739,

 

 

 

 

nell'esercizio

1968

 

L.

4.000

milioni

 

nell'esercizio

1969

 

"

4.800

milioni

 

nell'esercizio

1970

 

"

5.000

milioni

 

nell'esercizio

1971

 

"

3.200

milioni

 

nell'esercizio

1972

 

"

3.000

milioni [82]

d) per la concessione di contributi di cui all'art. 25 a favore di coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali ad uso abitazione e relativi annessi rustici in sostituzione di case distrutte o gravemente danneggiate nei centri abitati,

 

 

 

 

nell'esercizio

1968

 

L.

1.000

milioni

 

nell'esercizio

1969

 

"

2.000

milioni

 

nell'esercizio

1970

 

"

1.000

milioni [83]

e) per il ripristino ed il miglioramento dell'efficienza della viabilità rurale di cui all'art. 26

 

 

 

 

nell'esercizio

1968

 

L.

3.000

milioni

 

nell'esercizio

1969

 

"

3.000

milioni

 

nell'esercizio

1970

 

"

2.000

milioni

 

nell'esercizio

1971

 

"

5.000

milioni [84]

f) per la costruzione di ricoveri collettivi per il bestiame di cui all'art. 27

 

 

 

 

nell'esercizio

1968

 

L.

1.000

milioni

g) per gli interventi di cui all'art. 28 in aumento delle anticipazioni del fondo di rotazione istituito con legge 8 agosto 1957, n. 777,

 

 

 

 

nell'esercizio

1968

 

L.

900

milioni

h) apporto al fondo interbancario di garanzia, per le operazioni di cui agli articoli 28 e 29, a norma dell'art. 30

 

 

 

 

nell'esercizio

1968

 

L.

800

milioni

i) per gli oneri di carattere generale - comprensivi dei compensi al personale di cui all'art. 35 - ,

 

 

 

 

nell'esercizio

1968

 

L.

600

milioni

 

nell'esercizio

1969

 

"

600

milioni

 

nell'esercizio

1970

 

"

600

milioni

 

     E' altresì autorizzata la spesa di L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972 ai fini della concessione del concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a norma dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, in aumento alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 2 della stessa legge 14 febbraio 1964, n. 38, all'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 969, all'art. 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, e della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

          Art. 36 bis. [85]

     Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e sue modificazioni e che saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3, secondo le modalità, per quanto applicabili, previste dal presente decreto al titolo "Opere pubbliche ed abitati".

     Negli stessi comuni di cui al primo comma si applicano inoltre le provvidenze previste dall'art. 24, lettera b) e dall'art. 25 limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati rurali.

 

          Art. 36 ter. [86]

     Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del Ministero dei lavori pubblici è autorizzata la spesa di lire 7.300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 5.300 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969.

     Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1968.

 

          Art. 36 quater. [87]

     E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per il finanziamento di lavori di carattere urgente ed inderogabile previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1962, n. 3136, nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti dell'ottobre e del novembre 1967.

 

          Art. 36 quinquies. [88]

     All'onere di lire 6 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater nell'anno finanziario 1968 si provvede per lire 4.000 milioni a carico del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e per lire 2.000 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

Aziende industriali, commerciali ed artigiane

 

          Art. 37.

     Alle imprese, individuali e sociali, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato danneggiate dai terremoti del gennaio 1968 è corrisposto un contributo, a fondo perduto, per un ammontare di L. 500.000 [89].

     Alla liquidazione del contributo provvede il prefetto su domanda in carta libera presentata dalle imprese danneggiate. La domanda deve essere vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio. Tale contributo verrà liquidato a tutte le imprese economicamente danneggiate, di cui al primo comma del presente articolo, ubicate nei comuni elencati nell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182. Il contributo stesso potrà altresì essere liquidato alle imprese ubicate nei comuni elencati nell'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, che abbiano subito danni materiali superiori alle 500.000 lire [90].

     Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamenti di fatto.

     Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi elle saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di L. 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

     Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire due miliardi per l'anno finanziario 1968 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere, sui fondi di cui agli articoli 34, 35 e 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ordini di accreditamento a favore dei medici e veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni [91].

     Per gli acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al predetto art. 34, il Ministero della sanità può provvedere a trattativa privata fino a un importo per ciascun contratto non superiore a lire 20 milioni [92].

     Le somme non utilizzate nell'anno 1963 potranno esserlo nell'esercizio successivo [93].

 

          Art. 37 bis. [94]

     Per la ripresa dell'attività produttiva da parte delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 da destinare alla corresponsione di contributi sugli interessi relativi alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni.

     I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche per la formazione e la ricostituzione delle scorte tecniche.

     La misura del contributo è pari alla differenza tra i tassi di interesse che, per le operazioni di cui al primo comma, saranno stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e quello del 3 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese, che dovrà essere corrisposto dagli imprenditori mutuatari.

     L'ammontare dei singoli mutui da concedersi ai sensi del primo comma del presente articolo non può superare l'importo delle spese necessarie per il ripristino o la ricostruzione di una potenzialità aziendale fino ad un massimo del 50 per cento superiore a quella della azienda sinistrata.

     Alla corresponsione dei contributi agli istituti finanziatori provvederanno, per le imprese industriali e commerciali, l'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie e, per le imprese artigiane, la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

     Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ripartisce con propri decreti, la somma di cui al primo comma del presente articolo fra i tre settori interessati e assegna i relativi fondi all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

     L'assegnazione alla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ad integrazione dei fondi di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sarà effettuata tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

 

          Art. 37 ter. [95]

     Le operazioni di cui al precedente art. 37-bis effettuate dalle imprese industriali e commerciali sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui all'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con le modalità dello stesso articolo.

     Le operazioni di cui all'articolo precedente effettuate dalle imprese artigiane sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

     I fondi centrali di garanzia indicati nei due precedenti commi sono integrati della somma di lire 250 milioni ciascuno.

     Ai fini del comma precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sarà iscritta nell'anno finanziario 1968 per lire 250 milioni nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per lire 250 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Provvidenze per i lavoratori

 

          Art. 38.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad esentare fino al 31 dicembre 1968, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dal pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia, per l'assistenza malattia e l'E.N.A.O.L.I., i coltivatori diretti titolari di aziende residenti nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e agli articoli 1 e 44-ter del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 [96].

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare i contributi a favore degli interessati fino al 31 dicembre 1968.

 

          Art. 39.

     L'onere derivante dal trattamento straordinario di cui all'art. 38 è assunto a carico dello Stato.

     La spesa relativa farà carico sul limite di spesa di L. 1.500 milioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, già elevato a L. 2.000 milioni dall'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, che è ulteriormente elevato a L. 3.000 milioni.

 

          Art. 40. Interventi per l'assistenza e la protezione civile ed a favore degli enti locali.

     Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nelle erogazioni delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti in conseguenza dei terremoti del gennaio 1968, aventi i requisiti richiesti dalla legge suddetta.

     Gli studenti appartenenti a famiglie abitanti nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ed all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, e che abbiano subìto danni a seguito dei terremoti del gennaio 1968, hanno diritto di precedenza nell'ammissione ai posti gratuiti nei convitti nazionali e negli educandati femminili in deroga alle disposizioni vigenti.

 

          Art. 41.

     Alle famiglie che abbiano perduto un componente per causa dei terremoti del gennaio 1968 è concesso un contributo di lire un milione; alle famiglie che abbiano perduto più componenti è concesso un ulteriore contributo di mezzo milione per ciascun componente, in aggiunta al contributo di un milione di cui al presente comma [97].

     A tale scopo, il capo famiglia o, in caso di suo decesso, colui che ha la rappresentanza del nucleo familiare, deve produrre alla prefettura una domanda corredata da dichiarazione del sindaco del proprio comune che attesti le generalità e la residenza del congiunto deceduto, la sua appartenenza al nucleo familiare ed il grado di parentela, nonchè la data del decesso.

     Alla concessione del contributo provvede il prefetto della provincia.

     Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.

     Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire trecento milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'interno, i fondi non utilizzati sulla autorizzazione di spesa di cui al presente articolo saranno portati ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal successivo art. 42 per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

 

          Art. 41 bis. [98]

     E' riconosciuta la qualità di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza del terremoto dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 e ai deceduti nel corso dei medesimi eventi.

     Agli invalidi e ai superstiti è concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di invalidità o una rendita di reversibilità secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni.

     Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato.

 

          Art. 42.

     L'autorizzazione di spesa di lire 4.000 milioni di cui all'art. 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per la corresponsione del contributo ivi previsto, è elevata a lire 9.000 milioni.

     L'autorizzazione di spesa di lire 5.700 milioni di cui all'art. 38 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, già elevata a lire 9.525 milioni dall'art. 11 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è ulteriormente elevata a lire 16.525 milioni.

     La maggiore somma di lire 7.000 milioni è destinata ai seguenti interventi:

 

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica

L.

6.200

milioni

b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario

"

800

milioni

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti interventi:

a) spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco che sono intervenuti nelle zone colpite dai terremoti

L.

700

milioni

b) spese inerenti ai servizi ed al personale della pubblica sicurezza e dei carabinieri che sono intervenuti nelle zone colpite dai terremoti

"

2.500

milioni

 

          Art. 43.

     Ai comuni gravemente colpiti dai terremoti del gennaio 1968 che saranno indicati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro, sono concessi, per l'esercizio 1968, contributi da parte dello Stato pari all'ammontare dei mutui autorizzati a copertura del disavanzo economico dell'ultimo bilancio approvato e delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale, promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dal terremoti stessi.

     Agli altri comuni indicati nell'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ed alle amministrazioni provinciali di Agrigento, Palermo e Trapani, sono concessi, per l'esercizio 1968, contributi da parte dello Stato a titolo di compensazione delle minori entrate derivanti sia da provvedimenti di natura fiscale promossi in favore delle località anzidette, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione dei beni provocata dai terremoti stessi.

     La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sarà disposta, su proposta della commissione regionale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno, sentita la commissione centrale per la finanza locale, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 637.

     Per gli oneri di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relativo all'esercizio 1968.

     A valere su tale stanziamento il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre anticipazioni ai comuni che debbono procedere all'urgente demolizione di abitazioni pericolanti, salvo conguaglio in sede di liquidazione dei contributi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo [99].

 

          Art. 44.

     Alle province ed ai comuni indicati nell'art. 44-ter del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e nell'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni 30 a compensazione della minore entrata derivante da sgravi tributari concessi a norma dei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e 15 febbraio 1968, n. 45 [100].

     Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento dei mutui anzidetti è assunto dallo Stato.

 

Interventi a favore del settore scolastico e dei monumenti

 

          Art. 45.

     E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968, per l'arredamento delle scuole statali elementari e secondarie di primo e secondo grado danneggiate dai terremoti.

 

          Art. 46.

     E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968 per provvedere alle spese ed ai contributi di primo intervento per la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico della Sicilia occidentale danneggiato dai terremoti.

     I lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti e alle gallerie di Palermo sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Per i suddetti lavori sono sospesi i controlli preventivi per i lavori disciplinati dal menzionato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859, ed il limite di spesa stabilito dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1882, n. 811.

 

          Art. 46 bis. [101]

     Tutti gli studenti di qualsiasi ordine e grado residenti il 15 gennaio 1968 in uno dei comuni di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1968, n. 12, sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi vari per l'anno scolastico in corso 1967-1968.

 

          Art. 47.

     E' autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1968, per provvedere a:

     a) spese e rimborsi per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e assegnazioni per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali;

     b) contributi per il funzionamento dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, per l'assistenza agli alunni bisognosi della scuola dell'obbligo;

     c) contributi ai patronati scolastici per l'attuazione del dopo scuola a favore degli alunni delle scuole elementari statali;

     d) contributi alle casse scolastiche delle scuole medie statali;

     e) contributi alle casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria superiore e artistica;

     f) contributi all'opera universitaria dell'Università di Palermo [102].

 

Interventi di carattere sanitario e della Croce Rossa Italiana

 

          Art. 48.

     L'autorizzazione di spesa di lire 80 milioni, di cui all'art. 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, per provvedere agli interventi ivi previsti, già elevata a lire 130 milioni dall'art. 8 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è ulteriormente elevata a lire 200 milioni

 

          Art. 49.

     Il Ministero della sanità è autorizzato a concedere alle amministrazioni ospedaliere, comprese quelle degli ospedali psichiatrici, ai consorzi provinciali antitubercolari, agli enti antitracomatosi, all'Opera nazionale maternità e infanzia, alla Croce Rossa Italiana e alle amministrazioni comunali e provinciali per gli uffici di igiene e veterinari, gli ambulatori e i laboratori, contributi per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature sanitarie atti ad assicurare il ripristino delle attività istituzionali degli enti stessi, per i danni subiti per effetto dei terremoti del gennaio 1968, nonchè contributi per interventi di urgenza per il ripristino delle opere igieniche, anche di carattere veterinario, e per nuove esigenze sanitarie determinate dai suddetti eventi calamitosi, sino ad un ammontare di 200 milioni per ogni ente [103].

     Il contributo è disposto, previo accertamento dell'entità dei danni e delle esigenze di cui al comma precedente, da parte del medico e del veterinario provinciale, secondo le rispettive competenze. Gli uffici tecnici erariali, ove richiesti, effettuano gli accertamenti dei danni subiti dalle attrezzature e apparecchiature non sanitarie.

     I medici ed i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere i contributi con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo di lire 50 milioni che il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Ai fini indicati nei commi precedenti, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968.

 

          Art. 50.

     Il contributo straordinario in favore dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è elevato da lire 100 a lire 300 milioni.

 

Interventi vari

 

          Art. 51.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, è elevata da lire 250 milioni a lire 450 milioni.

     La maggiore somma di lire 200 milioni è destinata ai seguenti interventi:

 

contributi ad enti per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero

L.

50

milioni

contributi in danaro e materiale didattico ad enti per l'assistenza educativa, scolastica e culturale dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie

"

150

milioni

 

          Art. 52.

     E' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, per provvedere:

     alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;

     alla manutenzione, riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impegnati nelle operazioni di soccorso nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

 

          Art. 53.

     E' autorizzata la spesa di lire 65 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

 

manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti del Corpo della guardia di finanza situati nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

L.

50 milioni

revisione e riparazione di elicotteri ed automezzi del Corpo della guardia di finanza impiegati nelle operazioni di soccorso nei territori della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968

"

15 milioni

 

          Art. 54.

     E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968, per la concessione di contributi straordinari agli enti provinciali del turismo di Agrigento, Palermo e Trapani per l'attuazione di iniziative di carattere turistico.

 

Agevolazioni fiscali e finanziarie

 

          Art. 55.

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali; nonchè dai tributi speciali e dagli emolumenti previsti, rispettivamente dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 [104].

     Per le unità immobiliari ricostruite o riparate in attuazione del presente decreto è concessa l'esenzione venticinquennale dall'imposta sul reddito dei fabbricati e dalle relative sovrimposte semprechè, nel caso di riparazione, il danno abbia raggiunto almeno la percentuale del 50 per cento.

     Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione della zona devastata, nonchè gli importi dei contributi previsti dal presente decreto.

     Per conseguire le agevolazioni stabilite dal presente articolo, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'amministrazione statale competente che esso è stipulato ai fini del presente decreto.

     E' data facoltà al Ministro per le finanze di concedere, con propri decreti, l'esonero dal pagamento dei diritti doganali per i materiali e gli strumenti scientifici inviati in dono dall'estero e giunti nel periodo tra il 15 gennaio e il 30 aprile 1968 ad amministrazioni dello Stato e a province, comuni, università ed ospedali dei territori colpiti dai terremoti.

 

          Art. 56.

     Le imprese, site nei territori dei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, che intendono riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti, nonchè le nuove imprese che installino i propri impianti nei territori medesimi entro il 31 dicembre 1973 sono esenti per dieci anni, a decorrere dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

     Ai fini della esenzione, la ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purchè compresa nel territorio dei comuni di cui al comma precedente.

 

          Art. 57.

     Le somme erogate a titolo di liberalità per la costruzione, secondo piani approvati dalle competenti autorità, di alloggi per i danneggiati dai terremoti sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dall'imposta camerale e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società. La stessa disposizione si applica se le somme sono versate agli enti pubblici che provvedono alle costruzioni medesime ovvero a società costituite esclusivamente per la costruzione di alloggi da assegnare gratuitamente ai danneggiati dai terremoti.

     Le agevolazioni stabilite dal comma precedente non si cumulano con quelle previste dall'art. 11, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12.

 

          Art. 58.

     Il termine di novanta giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10, 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a trenta giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

     La cifra di lire diecimila di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire centomila.

     Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione dei terremoti del gennaio 1968 sono effettuate gratuitamente.

 

Coordinamento degli interventi per la rinascita economica e sociale dei comuni terremotati

 

          Art. 59. [105]

     La Cassa per il Mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e foreste, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, la Regione siciliana, nell'ambito delle leggi vigenti, proporranno al CIPE una serie di provvedimenti destinati a favorire la rinascita economica e sociale dei comuni indicati dagli articoli 1 e 44-ter del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dall'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

     Inoltre il Ministero delle partecipazioni statali promuoverà nella Regione siciliana l'intervento degli enti a partecipazione statale sia nel campo delle infrastrutture, sia nel campo delle iniziative produttive.

     Il complesso dei provvedimenti e degli interventi di cui al presente articolo, sarà approvato entro il 31 dicembre 1968 dal CIPE anche nell'ambito delle procedure di revisione del piano di coordinamento degli interventi ordinari e straordinari per il Mezzogiorno di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

 

          Art. 59 bis. [106]

     Il fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 4,3 miliardi con legge 24 dicembre 1966, n. 1260, viene ulteriormente elevato a lire 7 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite all'azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione.

 

          Art. 59 ter. [107]

     E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi quale concorso dello Stato per la realizzazione di un programma di opere stradali non inferiore a lire 60 miliardi. II programma, che deve comprendere la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo, sarà determinato dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Presidente della Regione siciliana.

     La somma di lire 30 miliardi sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971 e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1972, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

     All'onere derivante dal presente articolo si provvede negli anni indicati con prelievo, per corrispondente importo delle somme che annualmente vengono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'art. 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato nonchè a quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

 

          Art. 60.

     Gli stanziamenti di lire 50 miliardi previsti, per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, dall'art. 23 - quinto comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, quali ulteriori apporti a favore della Cassa per il Mezzogiorno, saranno inscritti negli anni finanziari 1971 e 1972.

     Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre, negli stessi anni 1971 e 1972, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto pari a lire 50 miliardi per ciascuno dei detti anni ed alle somme per interessi ed oneri relativi agli anni medesimi.

     I mutui che il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre negli anni finanziari 1968 e 1969 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della citata legge 26 giugno 1965, n. 717, fino ad un ricavo netto di lire 50 miliardi per ciascuno dei detti anni, sono destinati a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto.

 

          Art. 61.

     E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine previsto dall'art. 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140.

     Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e destinate fino a concorrenza di lire 82 miliardi a parziale copertura degli oneri previsti dal presente decreto, nonchè per la residua parte alla copertura degli oneri conseguenti alla concessione del contributo di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, che si intende esteso alle importazioni effettuate fino al 30 giugno 1968.

 

          Art. 62.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, nell'anno finanziario 1968,mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 10 miliardi.

     I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     L'ammortamento dei mutui stessi, maggiorati degli interessi di preammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1969.

     Le rate di ammortamento saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

 

          Art. 63. [108]

     All'onere di lire 82 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968, si provvede quanto a lire 60 miliardi, con i mezzi indicati ai precedenti articoli 60, ultimo comma, e 62, quanto a lire 11 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero dei tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 10 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo dell'anno finanziario 1968, e quanto a lire un miliardo con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 64.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 18 marzo 1968, n. 241.

[2] Alinea così sostituito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[3] Lettera così modificata dall'art. 13 quater del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8.

[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[6] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[9] Comma modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241 e ora abrogato dall'art. 13 sexies del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8.

[10] Lettera già sostituita dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241 e così ulteriormente sostituita dall'art. 2 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[12] Comma già modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241 e dall'art. 2 della L. 5 febbraio 1970, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L. 31 dicembre 1991, n. 433.

[13] Comma aggiunto dall'art. 21 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[14] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241 e ora così sostituito dall'art. 3 bis del D.L. 1 giugno 1971, n. 289.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 29 luglio 1968, n. 858.

[16] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 29 luglio 1968, n. 858, nel testo risultante dall'art. 16 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[17] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 29 luglio 1968, n. 858, nel testo risultante dall'art. 3 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[18] Comma aggiunto dall'art. 16 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, nel testo risultante dall'art. 6 del D.L. 1 giugno 1971, n. 289 e ora così sostituito dall'art. 6 del D.L. 1 giugno 1971, n. 289, nel testo risultante dall'art. 3 del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8.

[19] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 29 luglio 1968, n. 858, nel testo risultante dall'art. 16 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[20] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 29 luglio 1968, n. 858, nel testo risultante dall'art. 16 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[21] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[22] Articolo così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[23] Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[24] Articolo modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dalla L. 29 luglio 1968, n. 858 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[25] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1971 dall'art. 3 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, nel testo risultante dall'art. 9 del D.L. 1 giugno 1971, n. 289, e al 31 dicembre 1973 dall’art. 3 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, nel testo risultante dall'art. 11 bis del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8, per i soli casi in cui i richiedenti dimostrino l'assoluta impossibilità materiale di osservare i termini fissati dalle precedenti disposizioni di legge per stato di detenzione o assenza per emigrazione all'estero.

[26] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, nel testo risultante dall'art. 3 bis del D.L. 1 giugno 1971, n. 289.

[27] Comma già sostituito dall'art. 3 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, nel testo risultante dall'art. 3 bis del D.L. 1 giugno 1971, n. 289 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[28] Articolo inserito dall'art. 4 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[29] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[31] Comma già modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[32] Comma sostituito dall'art. 6 della L. 5 febbraio 1970, n. 21 e ora così modificato dall'art. 13 sexies del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8.

[33] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[34] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[35] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[36] Articolo modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241 e ora così sostituito dall'art. 4 del D.L. 1 giugno 1971, n. 289.

[37] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[38] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[40] Articolo modificato dall'art. 4 della L. 29 luglio 1968, n. 858, dall'art. 20 della L. 5 febbraio 1970, n. 21 e ora abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5 della L. 1 agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 185.

[41] Comma aggiunto dall’art. 20 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[42] Comma aggiunto dall’art. 20 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[43] Comma aggiunto dall’art. 20 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[44] Comma aggiunto dall’art. 20 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[45] Comma aggiunto dall’art. 20 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[46] Comma aggiunto dall’art. 20 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[47] Capoverso così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[48] Capoverso aggiunto dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[49] Capoverso aggiunto dall'art. 5 della L. 29 luglio 1968, n. 858.

[50] Comma aggiunto dall'art. 19 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[51] Articolo modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241 e ora abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5 della L. 1 agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[52] Articolo già sostituito dalla L. 5 febbraio 1970, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L. 7 marzo 1981, n. 64.

[53] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 31 dicembre 1991, n. 433.

[54] Comma inserito dall'art. 8 della L. 31 dicembre 1991, n. 433.

[55] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[56] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 29 luglio 1968, n. 858.

[57] Capoverso aggiunto dall'art. 7 della L. 29 luglio 1968, n. 858.

[58] Comma così sostituito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[59] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 29 luglio 1968, n. 858.

[60] Comma modificato dall'art. 16 della L. 29 luglio 1968, n. 858, sostituito dall'art. 34 della L. 5 febbraio 1970, n. 21, dall'art. 17 del D.L. 1 giugno 1971, n. 289, dall'art. 5 della D.L. 12 febbraio 1973, n. 8 e così da ultimo sostituito dall'art. 5 del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8, nel testo risultante dall'art. unico della L. 6 giugno 1975, n. 206.

[61] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 12 febbraio 1973, n. 8 e ora così sostituito dall'art. 4 della L. 14 ottobre 1974, n. 504.

[62] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[63] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 29 luglio 1968, n. 858.

[64] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 29 luglio 1968, n. 858.

[65] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 29 luglio 1968, n. 858.

[66] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 29 luglio 1968, n. 858.

[67] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[68] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[69] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[70] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[71] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[72] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[73] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[74] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[75] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[76] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[77] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[79] Articolo così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[80] Lettera così modificata dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[81] Lettera così modificata dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[82] Lettera sostituita dall'art. 17 della L. 29 luglio 1968, n. 858 e ora così modificata dall'art. 35 della L. 5 febbraio 1970, n. 21.

[83] Lettera sostituita dall'art. 17 della L. 29 luglio 1968, n. 858 e ora così modificata dall'art. 16 del D.L. 1 giugno 1971, n. 289.

[84] Lettera sostituita dall'art. 17 della L. 29 luglio 1968, n. 858 e ora così modificata dall'art. 16 del D.L. 1 giugno 1971, n. 289.

[85] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[86] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[87] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[88] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[89] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[90] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 29 luglio 1968, n. 858.

[91] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[92] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[93] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[94] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[95] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[96] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[97] Comma così sostituito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[98] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[99] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[100] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[101] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[102] Lettera aggiunta dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[103] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[104] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[105] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[106] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[107] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.

[108] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 18 marzo 1968, n. 241.