Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.4 credito all'artigianato |
Data: | 08/03/1958 |
Numero: | 232 |
Sommario |
Art. 1. Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 5500 milioni dall'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è elevato a lire [...] |
Art. 2. Gli ultimi due commi dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono sostituiti dai seguenti tre commi |
Art. 3. La somma occorrente per l'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e alla copertura dell'onere [...] |
§ 30.4.3 – L. 8 marzo 1958, n. 232. [1]
Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1953, n. 949.
(G.U. 2 aprile 1958, n. 80).
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 5500 milioni dall'art. 36 della
Gli ultimi due commi dell'art. 39 della
(Omissis).
La somma occorrente per l'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e alla copertura dell'onere relativo per l'esercizio 1958-59 verrà provveduto con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del