§ 30.4.3 – L. 8 marzo 1958, n. 232.
Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1953, n. 949.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.4 credito all'artigianato
Data:08/03/1958
Numero:232


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 5500 milioni dall'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è elevato a lire [...]
Art. 2.      Gli ultimi due commi dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono sostituiti dai seguenti tre commi
Art. 3.      La somma occorrente per l'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e alla copertura dell'onere [...]


§ 30.4.3 – L. 8 marzo 1958, n. 232. [1]

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1953, n. 949.

(G.U. 2 aprile 1958, n. 80).

 

     Art. 1.

     Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, stabilito in lire 5500 milioni dall'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è elevato a lire 10.500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di lire 5000 milioni, da effettuarsi per lire 2500 milioni nell'esercizio finanziario 1958-59 e per lire 2500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60.

 

          Art. 2.

     Gli ultimi due commi dell'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono sostituiti dai seguenti tre commi:

     (Omissis).

 

          Art. 3.

     La somma occorrente per l'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e alla copertura dell'onere relativo per l'esercizio 1958-59 verrà provveduto con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.