§ 30.4.b - Legge 19 dicembre 1956, n. 1524.
Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.4 credito all'artigianato
Data:19/12/1956
Numero:1524


Sommario
Art. 1.      L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il quarto comma dall'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è cosi modificato
Art. 3.      L'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Dopo il primo comma dall'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma
Art. 5.      All'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 6.      Il primo comma dall'art. 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'ultimo comma dall'art. 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore [...]


§ 30.4.b - Legge 19 dicembre 1956, n. 1524. [1]

Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato.

(G.U. 17 gennaio 1957, n. 15).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

     "La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dall'art. 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

     Il credito per tali scorte non può superare il 20 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

     Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi.

     Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

     Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

     Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860".

 

          Art. 2.

     Il quarto comma dall'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è cosi modificato:

     "Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1 categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane".

 

          Art. 3.

     L'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

     "Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

     a) le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

     b) l'Istituto centrale delle banche popolari;

     c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

     d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie".

 

          Art. 4.

     Dopo il primo comma dall'art. 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aggiunto il seguente comma:

     "Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà stabilire saggi d'interesse più favorevoli sulle operazioni di riscontro e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1 categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie".

 

          Art. 5.

     All'art. 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi:

     "A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì privilegio, con il grado indicato all'art. 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse.

     Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è apponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'art. 2751, n. 4, del Codice civile, per retribuzioni ed indennità relativo a prestazioni di lavoro subordinato".

 

          Art. 6.

     Il primo comma dall'art. 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume le funzioni di presidente, è destinato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio, uno è designato dal Comitato centrale dall'artigianato di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, altri sette sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi tre rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1 categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane".

 

          Art. 7.

     L'ultimo comma dall'art. 49 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:

     "La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'art. 31 della presente legge".

 

          Art. 8.

     Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane attualmente in carica decade il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle presenti norme.

     Entro lo stesso termine si procede alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 6.

     In attesa della costituzione del Comitato centrale dall'artigianato, il rappresentante di detto Comitato in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sarà sostituito da un membro designato dal Ministro per l'industria e per il commercio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.