§ 77.3.46 - Legge 31 dicembre 1961, n. 1443.
Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza malattia ai pensionati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:31/12/1961
Numero:1443


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1961, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi [...]
Art. 2.      L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e agli altri Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai [...]
Art. 3.      Gli Enti, fondi, casse, gestioni ed imprese, indicati nelle lettere a), b) e d) dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare l'onere loro derivante, ai sensi della [...]
Art. 4.      Le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i Monti pensioni, i Fondi speciali e gli altri Istituti indicati alla lettera c) dell'art. 5 della [...]
Art. 5.      A decorrere dal 1° gennaio 1964, fermo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, è [...]
Art. 6.      A decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 1, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto [...]
Art. 7.      Il primo comma dell'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dal seguente:


§ 77.3.46 - Legge 31 dicembre 1961, n. 1443.

Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza malattia ai pensionati.

(G.U. 18 gennaio 1962, n. 15).

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1961, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo - e destinato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati - è fissato nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni.

     Per effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, è aumentata dell' 1,30 per cento delle retribuzioni.

     Con la stessa decorrenza è dovuta altresì un'addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento delle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961.

 

          Art. 2.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e agli altri Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, le somme riscosse per effetto dell'applicazione dell'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, prevista al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, sino a tutto il periodo di paga anteriore alla data del 31 dicembre 1961.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, inoltre, tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a titolo di anticipazione - senza oneri di interessi - la somma di lire 35 miliardi, che sarà ricuperata mediante trattenuta operata dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale sui proventi di spettanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, realizzati mediante l'applicazione dell'aliquota addizionale dello 0,20 per cento di cui all'articolo precedente.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì tenuto a versare all'Istituto nazionale assistenza dipendenti da enti locali la somma di lire 863.399.127, costituente l'onere sostenuto dal 1° novembre 1955 al 31 agosto 1960 per l'assistenza di malattia ai pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Al pagamento della somma anzidetta l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà coi proventi realizzati mediante l'applicazione dell'aliquota addizionale dello 0,20 per cento di cui all'articolo precedente.

 

          Art. 3.

     Gli Enti, fondi, casse, gestioni ed imprese, indicati nelle lettere a), b) e d) dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare l'onere loro derivante, ai sensi della legge medesima, dalla corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai rispettivi pensionati per il periodo dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1963.

     L'onere medesimo è determinato mediante convenzioni, da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra i soggetti di cui al primo comma e gli enti preposti all'assistenza di malattia ai pensionati. In caso di mancato accordo, la determinazione dell'onere è fissata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati.

     Nel caso che normali entrate o le disponibilità di bilancio non consentano ai soggetti di cui al primo comma di fronteggiare l'onere loro derivante per l'assistenza di malattia ai pensionati, si provvederà ad incrementare le entrate dei medesimi adeguando la misura dei rispettivi contributi.

 

          Art. 4.

     Le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i Monti pensioni, i Fondi speciali e gli altri Istituti indicati alla lettera c) dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1963 l'onere derivante dall'applicazione della legge medesima nei riguardi dei rispettivi titolari di pensioni o di assegni vitalizi.

     L'onere di cui al precedente comma è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati.

     Per fronteggiare l'onere previsto dai precedenti commi si provvede con un contributo integrativo la misura e la ripartizione del quale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati.

     In deroga a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, l'onere di cui allo stesso comma concernente i titolari di pensioni o di assegni vitalizi relativi a categorie di iscritti, per l'assistenza sanitaria, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è posto a carico diretto della gestione assistenza sanitaria dello stesso Istituto con effetto dal 1° gennaio 1962.

     A decorrere dalla stessa data la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, previsto dall'art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, è elevata al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente. [1]

 

          Art. 5.

     A decorrere dal 1° gennaio 1964, fermo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, è posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio.

     Per porre le gestioni anzidette in condizioni di fronteggiare tale onere, si provvede mediante l'applicazione di una aliquota addizionale alla misura del contributo per l'assicurazione contro le malattie, stabilita per ciascuna gestione dell'assicurazione predetta.

     La misura dell'addizionale di cui al precedente comma è determinata con le stesse forme e modalità con cui è determinata la misura del contributo a cui la stessa si addiziona.

     La misura dell'addizionale, di cui al precedente comma, sarà determinata, con decreto del Presidente della Repubblica, entro il 31 dicembre 1963, sulla proposta del Ministro per il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia ai pensionati relativo a ciascuna gestione, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti gestori dell'assicurazione di malattia interessati.

     A decorrere dalla data indicata al primo comma, il "Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati" riprenderà la denominazione di "Fondo per l'adeguamento delle pensioni".

 

          Art. 6.

     A decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 1, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle B, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304, modificate dall'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dall'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore.

 

          Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dal seguente:

     L'assistenza dei malattia a favore degli assistiti indicati nell'art. 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:

     1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;

     2) ospedaliera;

     3) farmaceutica;

     4) integrativa sanitaria".


[1] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.