Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 48. Giochi e concorsi |
Capitolo: | 48.1 giochi e concorsi |
Data: | 14/05/1971 |
Numero: | 271 |
Sommario |
Art. 1. L'abbuono sui diritti erariali a favore dell'UNIRE per il triennio 1971-1973 viene concesso secondo le percentuali che seguono in rapporto al gettito annuo dei diritti erariali dovuti ai sensi [...] |
Art. 2. Per le scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere accettate in occasione delle corse dei cani, l'aliquota dei diritti erariali di cui al punto 8 della tabella A annessa [...] |
Art. 3. Alla spesa complessiva di lire 4.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, valutata, per l'anno 1971, in lire 4.140 milioni per la proroga dell'abbuono di cui all'art. 1 ed [...] |
§ 48.1.2B - Legge 14 maggio 1971, n. 271.
Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani.
(G.U. 22 maggio 1971, n. 129)
L'abbuono sui diritti erariali a favore dell'UNIRE per il triennio 1971-1973 viene concesso secondo le percentuali che seguono in rapporto al gettito annuo dei diritti erariali dovuti ai sensi del punto 8 della tabella A annessa alla
Gettito annuo e diritti erariali al netto dell'aggio dovuto all'Ente accertatore |
Percentuale abbuono |
per gettito da lire 1 fino a 7 miliardi e mezzo |
50 |
per gettito da lire 1 fino a 8 miliardi e mezzo |
45 |
per gettito da lire 1 fino a 9 miliardi e mezzo |
40 |
per gettito da lire 1 fino a 10 miliardi e mezzo |
35 |
per gettito da lire 1 fino a 11 miliardi e mezzo |
30 |
per gettito da lire 1 fino a oltre 11 miliardi e mezzo |
20 |
È abrogato l'art. 18 del
Per le scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere accettate in occasione delle corse dei cani, l'aliquota dei diritti erariali di cui al punto 8 della tabella A annessa alla
Alla spesa complessiva di lire 4.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, valutata, per l'anno 1971, in lire 4.140 milioni per la proroga dell'abbuono di cui all'art. 1 ed in lire 60 milioni per la riduzione di aliquote dei diritti erariali di cui all'art. 2, si farà fronte, quanto a lire 3.276 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 924 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.