§ 63.4.4 - Legge 26 novembre 1955, n. 1177.
Provvedimenti straordinari per la Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:26/11/1955
Numero:1177


Sommario
Art. 1.      Il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione [...]
Art. 2.      Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonché di quelle a carico [...]
Art. 3.      Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana, ai sensi della legge 25 [...]
Art. 4.      Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per [...]
Art. 5.      Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente art. 3 sono a totale carico dello [...]
Art. 6.      La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) provvede all'attuazione della presente legge.
Art. 7.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno redigerà un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge.
Art. 8.      Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D della [...]
Art. 9.      I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno d'intesa col Comitato previsto [...]
Art. 10.      Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e della agricoltura e delle foreste nonché dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle [...]
Art. 11.      La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione della presente legge valendosi degli Uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 12.      La esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad Aziende autonome statali e all'Opera valorizzazione Sila.
Art. 13.      Le concessioni di derivazione d'acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici che, all'entrata in vigore della presente legge, non risultino utilizzate, sono revocate a giudizio [...]
Art. 14.      Le opere di cui alla presente legge, a misura che siano ultimate, saranno dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli Enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, [...]
Art. 15.      Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, [...]
Art. 16.      Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove vi siano soggetti, sono [...]
Art. 17.      Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 204 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'art. 7.
Art. 18.      Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte contributi erariali, comunali e [...]
Art. 19.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 63.4.4 - Legge 26 novembre 1955, n. 1177. [1]

Provvedimenti straordinari per la Calabria.

(G.U. 13 dicembre 1955, n. 286).

 

     Art. 1.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulicoforestale, per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la stabilità delle pendici, e per la bonifica montana e valliva.

     Coordinatamente con tali opere saranno disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvioni e frane.

     Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

     Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'art. 6, essere autorizzati acquisti, da parte dell'Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.

 

          Art. 2.

     Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonché di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.

 

          Art. 3.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

 

          Art. 4.

     Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento, sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento.

     Il pagamento del contributo dovuto ai privati sarà eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.

     Le dette maggiorazioni sono applicabili ai contributi la cui concessione è in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente art. 3 sono a totale carico dello Stato.

     Durante il periodo di applicazione della presente legge la spesa di manutenzione delle opere stesse è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'art. 17.

 

          Art. 6.

     La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) provvede all'attuazione della presente legge.

     Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'art. 1 è costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche un Comitato composto dal provveditore alle opere pubbliche, dall'ispettore compartimentale agrario, dai capo dell'Ispettorato regionale delle foreste per la Calabria, dai presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e da un rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale bonifiche.

     Il Comitato sarà presieduto da un esperto nominato dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

 

          Art. 7.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno redigerà un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge.

     Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

     Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima sarà adottata analoga procedura.

     I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, alla approvazione del predetto Comitato dei Ministri. Per il primo esercizio il termine è stabilito al 31 marzo 1956.

     A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presenterà la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

     Alla formazione del piano regolatore di cui al primo comma ed a quella dei programmi annuali, di cui al quarto comma del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvederà d'intesa col Comitato previsto all'art. 6.

 

          Art. 8.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e D della legge 9 luglio 1908, n. 445, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi della presente legge.

     Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, numero 445.

     Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, saranno concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

     a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli della imposta complementare per l'anno 1950;

     b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

     I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario della abitazione.

     È in facoltà degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in 10 annualità la quota a loro carico secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per il tesoro.

     È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma, agli Enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso per il rimborso delle anticipazioni a carico dei privati si applicano le norme di cui al precedente comma.

     Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dello Stato.

 

          Art. 9.

     I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno d'intesa col Comitato previsto dall'art. 6, quando l'importo non superi i 300 milioni.

     Oltre tale limite il parere sarà dato dalla Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

 

          Art. 10.

     Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e della agricoltura e delle foreste nonché dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge.

     A tal fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano entro il 15 febbraio al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per l'approvazione.

 

          Art. 11.

     La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione della presente legge valendosi degli Uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

     All'uopo saranno costituiti in Calabria, a cura dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'Ispettorato regionale delle foreste, gli Uffici provinciali del genio civile e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

 

          Art. 12.

     La esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad Aziende autonome statali e all'Opera valorizzazione Sila.

     Potrà essere affidata, altresì, ad Enti locali e loro Consorzi e a Consorzi di bonifica e di irrigazione.

 

          Art. 13.

     Le concessioni di derivazione d'acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici che, all'entrata in vigore della presente legge, non risultino utilizzate, sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro per i lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'art. 1.

 

          Art. 14.

     Le opere di cui alla presente legge, a misura che siano ultimate, saranno dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli Enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'art. 5 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.

 

          Art. 15.

     Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

 

          Art. 16.

     Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove vi siano soggetti, sono sottoposti alle sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

     Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione della Cassa per il Mezzogiorno che esso è stipulato ai fini della presente legge.

 

          Art. 17.

     Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 204 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'art. 7.

     Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10 miliardi nell'esercizio 1955-56; di lire 12 miliardi nell'esercizio 1956-57; di lire 16 miliardi nell'esercizio 1957-58; di lire 18 miliardi in ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60; di lire 20 miliardi nell'esercizio 1960-61; di lire 19 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66; di lire 15 miliardi nell'esercizio 1966-67.

     Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

     Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della Cassa quale risulta ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 25 luglio 1952, n. 949, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvederà a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.

     Per l'applicazione della presente legge, la Cassa terrà gestione separata di tutti i fondi contemplati dalla legge medesima; annualmente presenterà al Comitato, di cui all'art. 6, il rendiconto relativo alle somme impegnate per le opere eseguite e da eseguirsi coi propri fondi nei settori di cui alla presente legge.

 

          Art. 18.

     Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte contributi erariali, comunali e provinciali - al netto degli aggi esattoriali e della addizionale E.C.A. - riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67.

     Per l'esercizio 1955-56 la predetta addizionale sarà riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifichi nel periodo dal 10° gennaio al 30 giugno 1956.

     Per i ruoli già passati in riscossione alla entrata in vigore della presente legge, i contribuenti sono obbligati al pagamento della addizionale con la scadenza delle rate indicate nel comma precedente.

     Per tali rate gli esattori provvedono alla tariffazione dell'addizionale nei ruoli.

     Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

 

          Art. 19.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 20.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.