§ 38.7.r - Legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:30/12/1960
Numero:1676


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti
Art. 2.      Il Comitato di attuazione provvede
Art. 3.      Il servizio di cassa relativo ai fondi di cui alla presente legge è affidato alla Banca nazionale del lavoro
Art. 4.      La realizzazione delle opere è affidata in ogni Provincia dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione, al Genio civile ovvero agli [...]
Art. 5.      Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre in ciascuno dei sottoelencati esercizi, [...]
Art. 6.      La ripartizione annuale dei fondi tra le Provincie è effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche delle Provincie stesse, del numero di giornate di lavoro [...]
Art. 7.      Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in ogni Provincia è costituito un Comitato provinciale il quale è composto, oltre che del prefetto con funzioni di [...]
Art. 8.      Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere tra i servizi accessori anche i locali necessari per l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli [...]
Art. 9.      I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa possono inoltrare domanda all'Ente di gestione provinciale di costruzione diretta e di riattamento e ampliamento [...]
Art. 10.      Per la esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, il Ministro per i [...]
Art. 11.      Le abitazioni vengono assegnate in proprietà, a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione
Art. 12.      Alle costruzioni eseguite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43
Art. 13.      Il servizio dei mutui di cui al precedente art. 5 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. [...]
Art. 14.      Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio [...]
Art. 15.  [7]


§ 38.7.r - Legge 30 dicembre 1960, n. 1676. [1]

Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli.

(G.U. 16 gennaio 1961, n. 13).

 

 

     Art. 1.

     E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

     Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto, oltre che del presidente:

     1) di un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e della previdenza sociale;

     2) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti sulla base di una terna di nomi presentata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici.

     I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

 

          Art. 2.

     Il Comitato di attuazione provvede:

     1) a proporre al Ministro per i lavori pubblici la ripartizione tra le varie Provincie dei fondi disponibili, in conformità ai criteri stabiliti dal successivo art. 6;

     2) alla vigilanza sull'azione dei Comitati provinciali;

     3) a compilare annualmente il rendiconto delle gestioni sulla base dei dati forniti dalla Banca nazionale del lavoro nonchè una relazione sull'andamento della gestione, che sono trasmessi al Ministro per i lavori pubblici.

     Il Comitato propone altresì al Ministro per i lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la esecuzione della legge stessa.

 

          Art. 3.

     Il servizio di cassa relativo ai fondi di cui alla presente legge è affidato alla Banca nazionale del lavoro.

     La Banca nazionale del lavoro provvede entro i limiti della ripartizione fatta dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, alla somministrazione dei fondi agli Uffici ed Enti di cui all'art. 4. Il versamento delle anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento e il pagamento dei saldi al completamento delle opere saranno effettuati secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

     La Banca nazionale del lavoro raccoglie i rendiconti annui sulle gestioni dei singoli Uffici ed Enti di cui all'art. 4 e li trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al Comitato di attuazione di cui all'art. 1, riassumendone le risultanze in un rendiconto unico.

 

          Art. 4.

     La realizzazione delle opere è affidata in ogni Provincia dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione, al Genio civile ovvero agli Istituti autonomi case popolari o all'U.N.R.R.A. - Casas.

     L'amministrazione delle opere stesse è affidata, con le stesse forme di cui al comma precedente, agli Istituti autonomi case popolari, all'U.N.R.R.A.-Casas, agli Enti di riforma e Consorzi di bonifica, se sufficientemente attrezzati, ed alle Amministrazioni provinciali ed Enti Regione, qualora concorrano all'integrazione dei fondi, di cui all'ultima parte del successivo art. 6.

     L'Ente cui è demandata l'amministrazione è tenuto ad istituire una gestione speciale con il bilancio separato e dovrà inoltrare annualmente rendiconto alla Banca nazionale del lavoro, trasmettendolo entro il 31 agosto al Comitato provinciale di cui all'art. 7.

 

          Art. 5.

     Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre in ciascuno dei sottoelencati esercizi, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo netto indicato come segue:

     dall'esercizio 1961-62 al 1963-64: lire 20 miliardi annui

     per il periodo 1° luglio 1964-31 dicembre 1964: lire 10 miliardi

     dall'anno finanziario 1965 al 1979: lire 20 miliardi annui

     per l'anno finanziario 1980: lire 30 miliardi annui. [2]

     Nei limiti dell'importo complessivo di lire 400 miliardi per l'intero ventennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi. [3]

     Entro i limiti della predetta spesa, i programmi di costruzione possono comportare anche il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti.

     I mutui di cui al presente articolo saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, autorizzato alla concessione degli stessi mutui, e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

 

          Art. 6.

     La ripartizione annuale dei fondi tra le Provincie è effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche delle Provincie stesse, del numero di giornate di lavoro svolte nella agricoltura, del rapporto tra numero dei lavoratori e giornate di lavoro, degli indici di affollamento e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni nonchè del prevedibile andamento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura.

     Le somme destinate alle singole Provincie possono essere integrate da fondi messi a disposizione dalle Amministrazioni provinciali e dagli Enti regionali eventualmente esistenti, secondo le modalità che saranno indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in ogni Provincia è costituito un Comitato provinciale il quale è composto, oltre che del prefetto con funzioni di presidente:

     1) di un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Genio civile, di uno dell'Ispettorato provinciale agrario e di uno dell'Ufficio provinciale del lavoro;

     2) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

     Alle riunioni del Comitato provinciale partecipa, senza diritto di voto deliberativo, un rappresentante dell'Ente provinciale di gestione di cui all'art. 4.

     I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

     La segreteria del Comitato ha sede presso l'Ente di gestione. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario all'uopo designato dal Genio civile.

     Il Comitato, sulla base delle direttive del Ministro per i lavori pubblici, ha il compito:

     a) di effettuare la ripartizione dei fondi nell'ambito provinciale sulla base di criteri analoghi a quelli adottati su scala nazionale;

     b) di esaminare le domande dei lavoratori singoli o associati che intendono costruire in proprio l'abitazione o che intendono procedere al riattamento di vecchie abitazioni;

     c) di fissare all'Ente di gestione provinciale i criteri di massima per la costruzione degli alloggi;

     d) di approvare i valori delle quote di riscatto e di affitto delle abitazioni;

     e) di vigilare sugli adempimenti da parte dell'ente di gestione sia per quanto attiene ai tempi di esecuzione dell'opera che alle modalità, sia per quanto altro attiene alla tutela degli interessi degli assegnatari;

     f) di vigilare sull'assegnazione degli alloggi perchè la stessa sia effettuata in piena osservanza delle norme regolamentari e di approvare sia i bandi di concorso che la graduatoria per la assegnazione;

     g) di approvare il rendiconto annuo dell'Ente di gestione prima della sua presentazione alla Banca nazionale del lavoro.

 

          Art. 8.

     Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere tra i servizi accessori anche i locali necessari per l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli attrezzi agricoli.

     Il regolamento di esecuzione determina i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza delle costruzioni. [4]

     Il costo massimo a vano delle costruzioni stesse, in ogni Provincia, è stabilito su proposta del Comitato provinciale, con deliberazione del Comitato di attuazione approvata dal Ministro per i lavori pubblici. [5]

     Ai fini del computo dei vani di ogni alloggio gli accessori sono calcolati come due vani utili. Le eventuali pertinenze proprie delle abitazioni rurali non possono in ogni caso superare un quinto del costo dell'alloggio. [6]

 

          Art. 9.

     I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa possono inoltrare domanda all'Ente di gestione provinciale di costruzione diretta e di riattamento e ampliamento delle proprie abitazioni, mediante appalto dell'opera o esecuzione in proprio.

     L'Ente, previa approvazione del Comitato provinciale, assegna ai richiedenti il valore corrispondente dell'immobile o delle migliorie da effettuare alle vecchie abitazioni e vigila sulla esecuzione dell'opera. In caso di esecuzione in proprio da parte dei lavoratori l'Ente è tenuto alla necessaria assistenza tecnica.

     Si applicano anche nel caso preveduto dal presente articolo, per la esecuzione delle opere, i criteri generali relativi alle dimensioni delle costruzioni.

 

          Art. 10.

     Per la esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, delle disposizioni contenute nell'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e, nell'art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

 

          Art. 11.

     Le abitazioni vengono assegnate in proprietà, a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione.

     Le opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti devono essere liquidate in riscatto.

     Il prezzo di riscatto dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del costo dell'immobile o dell'opera di risanamento, riattamento o ampliamento, senza interessi, e potrà essere corrisposto in non più di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di 10 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento od ampliamento.

     La quota annua di affitto non dovrà superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto venticinquennale corrispondente per lo stesso immobile.

     Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla località in cui risiede, può:

     1) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di 2° grado avente titolo all'assegnazione a norma della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto di acquisto dall'assegnatario precedente subentra nella proprietà dell'immobile, corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto;

     2) rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborserà il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento.

     Non è ammesso l'affitto a terzi, neppure se componenti dello stesso nucleo familiare, di un immobile che sia già stato assegnato a riscatto ad un lavoratore.

     Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario.

 

          Art. 12.

     Alle costruzioni eseguite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

     L'approvazione dei progetti di costruzione di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili.

     Ai fini della presente legge, la misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'indennità di espropriazione dei suoli necessari alle costruzioni è applicata con la decurtazione del 25 per cento.

 

          Art. 13.

     Il servizio dei mutui di cui al precedente art. 5 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Saranno versati all'entrata del bilancio statale:

     gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro, al netto delle somme che, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, saranno devolute alle spese di funzionamento dei Comitati costituiti con la presente legge;

     le somme ricavate dalla vendita degli alloggi;

     le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni, detratto il 25 per cento per le spese della gestione speciale degli enti di cui al precedente art. 4 ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli immobili.

 

          Art. 14.

     Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

 

          Art. 15. [7]

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1961-62 al 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 marzo 1968, n. 260.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 marzo 1968, n. 260.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 12 dicembre 1962, n. 1701.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 12 dicembre 1962, n. 1701.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 12 dicembre 1962, n. 1701.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 12 marzo 1968, n. 260.