Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.2 bonifica e miglioramento fondiario |
Data: | 09/07/1957 |
Numero: | 600 |
Sommario |
Art. 1. A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del [...] |
Art. 2. Gli Enti indicati all'art. 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione e approvate con decreto del Ministro [...] |
Art. 3. Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualità e di emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni disposte ai sensi del precedente art. 1 limitatamente agli [...] |
Art. 4. Gli Enti e le Sezioni speciali, di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono svolgere attività di assistenza tecnica e di istruzione professionale anche a favore degli [...] |
Art. 5. I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del [...] |
Art. 6. E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 750 milioni, da versare all'Ente per lo sviluppo [...] |
Art. 7. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, deve essere così interpretato: |
Art. 8. Per l'attuazione di un programma straordinario di opere di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi siti nei Comuni indicati all'art. 1 del decreto del [...] |
Art. 9. L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano può chiedere il trasferimento in proprietà dei territori vallivi indicati nel precedente articolo, a chiunque appartengano, con la procedura [...] |
Art. 10. La spesa di 20 miliardi e 500 milioni sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le seguenti incidenze: |
Art. 11. Nella ripartizione e destinazione degli stanziamenti annui complessivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 10, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può tenere conto anche del ricavato [...] |
Art. 12. Alla spesa di 10 miliardi per l'esercizio 1956-57, prevista dall'art. 1, si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per [...] |
Art. 13. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. |
§ 2.2.49 - Legge 9 luglio 1957, n. 600.
Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano.
(G.U. 30 luglio 1957, n. 189).
A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della
La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso disposti:
esercizio |
1956-57 |
10.000 |
milioni |
" |
1957-58 |
34.950 |
milioni |
" |
1958-59 |
34.950 |
milioni |
" |
1959-60 |
29.950 |
milioni |
" |
1960-61 |
29.950 |
milioni |
" |
1961-62 |
29.950 |
milioni |
" |
1962-63 |
30.000 |
milioni |
|
Totale |
199.750 |
milioni |
Il finanziamento dell'Ente per la valorizzazione del Fucino, per i compiti diversi dalla riforma fondiaria di cui alla
Gli Enti indicati all'art. 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione e approvate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Comitato interministeriale del credito. Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi fino ad un massimo di cinquanta miliardi di lire complessivamente.
All'ammortamento dei prestiti si può provvedere anche con i proventi complessivamente considerati delle intere quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria, le quali non possono essere utilizzate dagli Enti e Sezioni di cui all'art. 1 senza l'assenso del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
L'istruttoria dei prestiti e il relativo servizio potranno essere affidati ad Enti o Istituti finanziari, sulla base di convenzioni stipulate fra questi e gli Enti di cui all'art. 1, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Gli Enti e le Sezioni speciali sono ammessi ad utilizzare, su decisione del Consiglio dei Ministri e in base alle norme che regolano l'impiego di tali fondi, le disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955.
Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualità e di emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni disposte ai sensi del precedente art. 1 limitatamente agli importi relativi a due esercizi successivi.
Su tali operazioni e sui relativi interessi gli Enti e le Sezioni speciali, a norma dell'art. 6 della
Le riduzioni ed agevolazioni fiscali previste a favore degli Enti e delle Sezioni speciali dagli articoli 11 della
Gli atti rogati in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 4 della
Ai sensi degli articoli 1e 2 della
Gli Enti e le Sezioni speciali, di intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, possono svolgere attività di assistenza tecnica e di istruzione professionale anche a favore degli altri coltivatori diretti, nei territori di rispettiva competenza, sulla base di programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Detti coltivatori, i cui terreni ricadano nei territori di riforma fondiaria, possono essere ammessi a far parte delle Cooperative o Consorzi istituiti ai sensi dell'art. 23 della
I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della
Per l'Ente di trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna gli esperti sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con la Giunta regionale.
Il Consiglio è convocato dal presidente o quando ne faccia domanda un terzo dei suoi componenti.
Le adunanze dei Consigli in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
I Consigli degli Enti e delle sezioni sono organi deliberanti per gli affari che ad essi debbono essere sottoposti a norma dei rispettivi provvedimenti istitutivi.
Nulla è innovato per quanto riguarda l'approvazione degli atti da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre non devono essere sottoposte ad approvazione le deliberazioni sui contratti od assunzioni di spese concernenti importi fino a lire 30 milioni.
Nei casi di urgenza il presidente può prendere le deliberazioni occorrenti salvo ratifica del Consiglio alla prima riunione.
I Consigli degli Enti e delle sezioni speciali sono presieduti dai presidenti degli Enti. In caso di parità di voti prevale la parte cui ha aderito il voto del presidente.
E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 750 milioni, da versare all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, distinta come segue:
a) 500 milioni, in ragione di 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 per l'aumento del fondo patrimoniale di cui al primo comma dell'art. 5 del
b) 250 milioni, in ragione di 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 5 del citato
Il secondo comma dell'art. 17 della
Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi del costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dei due terzi dell'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario. Le opere di miglioramento comprendono le operazioni colturali di carattere straordinario, quali le lavorazioni profonde del terreno e la concimazione di fondo.
Per l'attuazione di un programma straordinario di opere di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi siti nei Comuni indicati all'art. 1 del
Le operazioni previste nel precedente art. 2 possono essere compiute anche per le finalità di cui al presente articolo.
L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano può chiedere il trasferimento in proprietà dei territori vallivi indicati nel precedente articolo, a chiunque appartengano, con la procedura prevista dalla
La richiesta sarà rivolta al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale provvederà con suo decreto.
Ove la richiesta sia accolta, il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà titolo per le volture in catasto ed in ogni pubblico registro, compresa la trascrizione nell'Ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova il terreno vallivo.
L'inizio di tale procedura è subordinato alla approvazione dei piani generali di bonifica per i singoli bacini vallivi.
La bonifica avverrà gradualmente, a cominciare dalle valli più lontane dal mare e meno pescose.
Ove le parti non si accordino sulla indennità di espropriazione, l'indennità sarà determinata da una Commissione costituita dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dal capo dell'Ufficio tecnico erariale e successivamente le controversie relative all'indennità saranno proposte davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine previsto dall'articolo 29 della
La spesa di 20 miliardi e 500 milioni sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le seguenti incidenze:
esercizio |
1956-57 |
750 |
milioni |
" |
1957-58 |
2.000 |
milioni |
" |
1958-59 |
3.000 |
milioni |
" |
1959-60 |
3.000 |
milioni |
" |
1960-61 |
4.000 |
milioni |
" |
1961-62 |
4.000 |
milioni |
" |
1962-63 |
3.750 |
milioni |
|
Totale |
20.500 |
milioni |
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare entro i limiti degli anzidetti stanziamenti, alle opere pubbliche di bonifica, alla concessione di contributi nelle opere di miglioramento fondiario, nonchè le somme da assegnare, secondo le norme dettate dall'art. 17 del
Nella ripartizione e destinazione degli stanziamenti annui complessivi, di cui ai precedenti articoli 1 e 10, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può tenere conto anche del ricavato di prestiti contratti da ciascun Ente o Sezione a termini del precedente art. 2.
Alla spesa di 10 miliardi per l'esercizio 1956-57, prevista dall'art. 1, si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.
Alla spesa di 250 milioni per l'esercizio 1956-57 prevista all'art. 6 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Alla spesa di 750 milioni per l'esercizio 1956-57 prevista all'art. 10, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 147 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento dello stanziamento dell'esercizio successivo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.