Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.7 edilizia residenziale pubblica |
Data: | 12/03/1968 |
Numero: | 260 |
Sommario |
Art. 1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 2. Il programma di costruzione delle abitazioni per il biennio 1970-71, per provincia, è formato dal comitato di attuazione di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e presentato al [...] |
Art. 3. L'art. 15 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito con il seguente: |
§ 38.7.108 - Legge 12 marzo 1968, n. 260. [1]
Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.
(G.U. 2 aprile 1968, n. 86)
Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della
"Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre in ciascuno dei sottoelencati esercizi, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo netto indicato come segue:
dall'esercizio 1961-62 al 1963-64 lire 20 miliardi annui
per il periodo 1 luglio 1964-31 dicembre 1964 lire 10 miliardi
dall'anno finanziario 1965 al 1979 lire 20 miliardi annui
per l'anno finanziario 1980 lire 30 miliardi annui
Nei limiti dell'importo complessivo di lire 400 miliardi per l'intero ventennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi".
Il programma di costruzione delle abitazioni per il biennio 1970-71, per provincia, è formato dal comitato di attuazione di cui all'art. 1 della
L'art. 15 della
"Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1961-62 al 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge".
[1] Abrogata dall'art. 24 del