Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese |
Capitolo: | 25.2 consorzi agrari |
Data: | 25/11/1962 |
Numero: | 1679 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. In sede di riparto delle anticipazioni agli Istituti di credito agrario, a valere sulle disponibilità finanziarie della legge 25 luglio 1952, n. 949 capo III, e [...] |
Art. 6. Al fine di promuovere favorire l'incremento della cooperazione, nell'applicazione delle leggi vigenti in materia di incentivi all'iniziativa privata nei settori [...] |
Art. 7. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle cooperative concernenti il credito, l'assicurazione e l'edilizia |
Art. 8. All'onere derivante dall'applicazione nell'esercizio 1961-62 della lettera a) dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate [...] |
§ 25.2.13 – L. 25 novembre 1962, n. 1679.
Provvedimenti per il credito alla cooperazione.
(G.U. 22 dicembre 1962, n. 326).
In sede di riparto delle anticipazioni agli Istituti di credito agrario, a valere sulle disponibilità finanziarie della
A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla
Al fine di promuovere favorire l'incremento della cooperazione, nell'applicazione delle leggi vigenti in materia di incentivi all'iniziativa privata nei settori dell'artigianato, della piccola industria, del commercio, le domande delle cooperative riconosciute ammissibili saranno soddisfatte con criteri di preferenza.
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle cooperative concernenti il credito, l'assicurazione e l'edilizia.
All'onere derivante dall'applicazione nell'esercizio 1961-62 della lettera a) dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti d'appalto e di concessioni di pubblici servizi agli effetti dell'imposta di registro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 21 della