§ 25.2.13 – L. 25 novembre 1962, n. 1679.
Provvedimenti per il credito alla cooperazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.2 consorzi agrari
Data:25/11/1962
Numero:1679


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      In sede di riparto delle anticipazioni agli Istituti di credito agrario, a valere sulle disponibilità finanziarie della legge 25 luglio 1952, n. 949 capo III, e [...]
Art. 6.      Al fine di promuovere favorire l'incremento della cooperazione, nell'applicazione delle leggi vigenti in materia di incentivi all'iniziativa privata nei settori [...]
Art. 7.      Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle cooperative concernenti il credito, l'assicurazione e l'edilizia
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione nell'esercizio 1961-62 della lettera a) dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate [...]


§ 25.2.13 – L. 25 novembre 1962, n. 1679.

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

(G.U. 22 dicembre 1962, n. 326).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5.

     In sede di riparto delle anticipazioni agli Istituti di credito agrario, a valere sulle disponibilità finanziarie della legge 25 luglio 1952, n. 949 capo III, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno disposte a favore della Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, assegnazioni per l'importo globale di almeno 6 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1966-67.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è attribuita alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione una quota non inferiore al 10 per cento delle disponibilità stesse per i fini della legge citata, mediante decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 6.

     Al fine di promuovere favorire l'incremento della cooperazione, nell'applicazione delle leggi vigenti in materia di incentivi all'iniziativa privata nei settori dell'artigianato, della piccola industria, del commercio, le domande delle cooperative riconosciute ammissibili saranno soddisfatte con criteri di preferenza.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle cooperative concernenti il credito, l'assicurazione e l'edilizia.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione nell'esercizio 1961-62 della lettera a) dell'art. 1 della presente legge si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti d'appalto e di concessioni di pubblici servizi agli effetti dell'imposta di registro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, e nuovamente abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[3] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[4] Articolo abrogato dall'art. 21 della L. 27 febbraio 1985, n. 49 e nuovamente abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.