§ 41.9.41 - Legge 14 aprile 1957, n. 259.
Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:14/04/1957
Numero:259


Sommario
Art. 1.      L'art. 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, concernente il riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti [...]
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo predetto è sostituito dal seguente
Art. 3.      Qualora non sia possibile ottenere le designazioni previste negli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, entro il termine assegnato, [...]
Art. 4.      Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale d'assistenza ai dipendenti degli Enti locali possono essere sciolti, per grave [...]
Art. 5.      La decadenza da membro del Consiglio di amministrazione e da Sindaco dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali, per il verificarsi delle condizioni di [...]
Art. 6.      A decorrere dal 1° gennaio 1957, il contributo destinato all'assistenza sanitaria da versare all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, a [...]
Art. 7.      La retribuzione minima annua di lire 36.000 prevista all'art. 2 della legge 13 marzo 1950, n. 120, per l'iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti [...]
Art. 8.      A decorrere dal 1° gennaio 1954, il personale dipendente dall'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali è obbligatoriamente iscritto all'Istituto [...]
Art. 9.      All'art. 31 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, modificato dall'art. 4 della legge 20 giugno 1935, n. 1250, è aggiunto il seguente comma


§ 41.9.41 - Legge 14 aprile 1957, n. 259. [1]

Norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali.

(G.U. 3 maggio 1957, n. 112)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, concernente il riordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che del presidente, dei seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale:

     a) un funzionario designato dal rispettivo Ministro per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

     b) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

     c) otto iscritti all'Istituto, in rappresentanza della categoria, scelti dal Ministro per l'interno tra i designati delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

     d) un rappresentante dei pensionati, a norma della legge 4 agosto 1955, n. 692;

     e) quattro amministratori di Enti locali, scelti dal Ministro per l'interno tra i designati delle associazioni nazionali tra i Comuni, le Provincie e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o, in mancanza di dette associazioni, tra gli amministratori degli Enti maggiori.

     Sono, inoltre, nominati quattro consiglieri supplenti, dei quali uno appartenente alla categoria di cui alla lettera a), due appartenenti alla categoria di cui alla lettera c), ed uno appartenente alla categoria di cui alla lettera e).

     I membri del Consiglio di amministrazione, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo predetto è sostituito dal seguente:

     "Le funzioni di sindaci dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali sono esercitate da un Collegio costituito da:

     a) un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su designazione dei rispettivi Ministri;

     b) un iscritto all'Istituto, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

     c) un amministratore di Ente locale, scelto dal Ministro per l'interno tra i designati delle Associazioni nazionali fra i Comuni, le Provincie e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o, in mancanza di dette Associazioni, fra gli amministratori di Enti maggiori".

 

          Art. 3.

     Qualora non sia possibile ottenere le designazioni previste negli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, entro il termine assegnato, rispettivamente, dai Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale, questi hanno facoltà di provvedere alla scelta di loro competenza, prescindendo dalle predette designazioni.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale d'assistenza ai dipendenti degli Enti locali possono essere sciolti, per grave inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento o per gravi irregolarità di gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

     Con lo stesso decreto viene provveduto alla nomina di un commissario straordinario con i poteri del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 5.

     La decadenza da membro del Consiglio di amministrazione e da Sindaco dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali, per il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è dichiarata, per i consiglieri, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, e, per i sindaci, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 6.

     A decorrere dal 1° gennaio 1957, il contributo destinato all'assistenza sanitaria da versare all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali, a norma dell'art. 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120, è fissato nella misura del cinque per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo iscritto all'Istituto, di cui il 2,75 per cento a carico degli Enti locali e il 2,25 per cento a carico dei dipendenti. [2]

     Nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto (cui le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 19, concernenti il conglobamento del trattamento economico del personale statale, si applicano in forza di legge ovvero per effetto di provvedimenti regolamentari e a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni medesime) gli stipendi e i salari conglobati si considerano in ragione dell'ottanta per cento ai fini della liquidazione dei trattamenti di previdenza e dei relativi contributi.

 

          Art. 7.

     La retribuzione minima annua di lire 36.000 prevista all'art. 2 della legge 13 marzo 1950, n. 120, per l'iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali è elevata, con decorrenza dal primo giorno nel mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, a lire 90.000, salvi i diritti acquisiti dal personale in base alle disposizioni dell'articolo suddetto.

 

          Art. 8.

     A decorrere dal 1° gennaio 1954, il personale dipendente dall'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli Enti locali è obbligatoriamente iscritto all'Istituto suddetto, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni vigenti in materia.

 

          Art. 9.

     All'art. 31 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, modificato dall'art. 4 della legge 20 giugno 1935, n. 1250, è aggiunto il seguente comma:

     "L'Istituto è autorizzato, previo parere del Ministero del tesoro, infine, ad impiegare le proprie riserve matematiche e, nei limiti dell'importo di cui al primo comma del presente articolo, i fondi disponibili anche nell'acquisto di beni immobili urbani da destinare esclusivamente ai servizi di istituto".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Per l'elevazione della misura del contributo di cui al presente comma, vedi, a decorrere dal 1° gennaio 1962, l'art. 4, comma 5, L. 31 dicembre 1961, n. 1443 e successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1971, l'art. 28, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.